Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16416 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. III, 10/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34875-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. ANNA LOMBARDI

BAIARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE PERUGIA, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 248/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

l.- S.A. è cittadino del (OMISSIS). I genitori hanno concesso l’uso di una stanza della loro abitazione ad un signore, che subito dopo il colpo di Stato, è fuggito senza lasciare traccia di sè. La polizia, sospettando che il ricorrente sapesse qualcosa di quel ricercato, ha trattenuto in caserma, per diversi giorni, S. torturandolo con l’intento di farlo parlare, fino a quando costui è riuscito a fuggire e riparare all’estero.

2.- Impugna una decisione della Corte di Appello di Perugia che ha rigettato le richieste di protezione adducendo l’inverosimiglianza del racconto, l’assenza di condizioni di pericolo o di violazioni di diritti in caso di rimpatrio.

3. Propone tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il ricorrente sostiene come errato il giudizio di inverosimiglianza del suo racconto, e come errata la ragione posta a fondamento di tale giudizio, vale a dire la mancanza di prove o di riscontri, e dunque la violazione dei criteri di cui al citato art. 3, in base ai quali valutare la versione dei fatti narrata dallo straniero.

Il motivo è fondato.

La motivazione addotta è stereotipata, simile ad altra resa in precedente e diverso giudizio, ed allegata dal ricorrente.

Ma, al di là di ciò, fa leva su alcuni argomenti che esulano dai criteri imposti dalla legge: la Corte di Appello ritiene che, a dimostrazione della inverosimiglianza, vi sia la circostanza che il ricorrente non ha fatto alcun cenno alla assenza di protezione nei suoi confronti da parte di autorità statali (p. 3), a fronte di un racconto nel quale la minaccia proviene proprio dalle autorità statali, che avrebbero ingiustamente torturato il ricorrente per estorcergli notizie sul fuggiasco; nè può fondarsi un giudizio di inverosimiglianza sostenendo la mancanza di prove di una situazione di rischio, posto che i criteri di valutazione del racconto prescindono dal riscontro probatorio, che per uno straniero è difficile da fornire.

Con la conseguenza che il giudizio di inverosimiglianza va misurato sul rispetto dei criteri di cuialla L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, in base ai quali andrà nuovamente effettuato.

5.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il ricorrente, tra l’altro, lamenta violazione dei criteri legali per ritenere esclusa una situazione di conflitto armato in (OMISSIS), e segnatamente omesso riferimento alle fonti in base alle quali è affermata quella conclusione.

Il motivo è fondato.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima richiedersi agli enti a ciò preposti (Cass. N. 8819/2020).

La corte di merito ha disatteso questa regola avendo affermato apoditticamente l’assenza di condizioni di conflitto senza indicare da quali fonti ha tratto questa conoscenza.

6.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998.

Secondo il ricorrente la corte non ha compiuto la valutazione richiesta dalla legge (come interpretata da questa Corte) in tema di seri motivi di carattere umanitario, non avendo tenuto conto della documentazione medica da lui prodotta, a dimostrazione della impossibilità di curarsi in (OMISSIS) e non avendo tenuto conto della stessa situazione del paese di origine.

Il motivo è fondato.

La clausola dei “seri motivi di carattere umanitario” come noto è generale, e dunque dal significato aperto, ma richiede una concretizzazione che tenga conto di due aspetti, a volte combinati, altre volte disgiunti, e vale a dire della situazione soggettiva del richiedente, e del livello di vita raggiunto in Italia, il quale va protetto, anche in ragione del riconoscimento fornito dall’art. 8 CEDU, a fronte di detrimenti dovuti al rimpatrio, e, per altro verso, della situazione del paese di origine, che, se tale da far presagire violazione di diritti umani, è ostativa al rimpatrio.

La corte di merito, nel momento in cui apoditticamente ha osservato che non sussistono i presupposti per la protezione umanitaria, senza dire perchè, a prescindere dalla carenza di motivazione, ha violato la suddetta regola che presiede alla concretizzazione della clausola generale.

Il ricorso va accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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