Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16416 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 20/07/2015, dep. 05/08/2016), n.16416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19283-2008 proposto da:

A.L., titolare dell’omonima Ditta, elettivamente domiciliato

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO AVANZATO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CANICATTI’;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 14/2007 della COMM.TRIB.REG. della SICILIA,

depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2015 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate di Canicattì in data 05.07.2004 aveva notificato a A.L., titolare di una ditta individuale, il provvedimento n. (OMISSIS) di recupero del credito di imposta complessivamente utilizzato e non spettante negli anni 2002, 2003, 2094 pari ad Euro 16.690,87, relativo all’acquisto di un bene con applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8.

2. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, A.L. sostenendo la regolarità dell’acquisto del bene con utilizzo del credito di imposta.

Tale impugnazione veniva respinta.

La decisione dei primi giudici era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, adita dallo stesso ricorrente, con sentenza n. 14/29/07 depositata il 28.05.07.

Affermavano i secondi giudici che, nel caso in esame, l’avvio della realizzazione degli investimenti era avvenuto il 24.06.02 e la istanza o comunicazione al Centro operativo era stata presentata e inviata il 25.07.02; ciò integrava violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 bis, che sanciva l’inderogabile principio della necessaria istanza preventiva rispetto all’investimento.

3. A.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandosi ad un motivo. La intimata Agenzia delle entrate non ha svolto difese. La causa, a seguito di rinvio per la rinnovazione della notifica del ricorso disposta alla udienza del 21.01.2014, è stata fissata per l’odierna udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8 (come modificato dal D.L. n. 138 del 2002, art. 10), del D.L. n. 138 del 2002, art. 10, comma 3, (convertito con modificazioni nella L. n. 178 del 2002) e della L. n. 289 del 2002, art. 62 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene il ricorrente che l’avvio dell’investimento era avvenuto il 24.06.02, quando aveva acquistato dalla Carmac SRL un escavatore cingolato nuovo di fabbrica marca JCB mod. JS200; che all’uopo ed in pari data aveva rilasciato a favore della Carmac SRL una cambiale dell’importo di Euro. 3.000,00, con scadenza 24.07.2002 a titolo di “caparra confirmatoria”; riferisce quindi che i bolli presenti sulla cambiale erano stati annullati con timbrature delle Poste Italiane SPA in data 24.06.02, in epoca cioè anteriore all’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 bis.

Tanto premesso in fatto il ricorrente eccepisce l’inapplicabilità al caso in esame della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 bis.

Formula il seguente quesito di diritto “Dica la Corte di Cassazione che la L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, non è applicabile agli investimenti avviati prima dell’08.07.2002 e che per tali investimenti il credito d’imposta è riconosciuto in via automatica L. n. 388 del 2000, ex art. 8, comma 1”.

1.2. Preliminarmente rileva il Collegio che, con accertamento in fatto non contestato, la Commissione Regionale ha riconosciuto che l’avvio della realizzazione degli investimenti avvenne in data 24.06.2002.

Ciò premesso in fatto, va rilevato che il ricorso è fondato e va accolto.

La L. n. 388 del 2000, art. 8 disciplina le agevolazioni tributarie per gli investimenti nelle aree svantaggiate: in particolare si prevedeva, in origine, che il beneficio – sotto forma di credito d’imposta opponibile in compensazione – fosse connesso alla mera effettuazione di nuovi investimenti; solo successivamente, con il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 10 si è passati ad un regime concessivo, imperniato sulla necessità di proporre un’apposita domanda e su un controllo preliminare dei requisiti previsti dalla legge in ordine ai beni acquistati o trasformati. Pertanto, per il periodo antecedente al 7 luglio 2002 (ultimo giorno prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002) la disciplina applicabile è quella basata sul principio della realizzazione dell’investimento in sè e non su quello della domanda. (v. prec. C. Cass. sent. n. 10773/2013).

La disciplina di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 bis, che prevede la preventiva comunicazione, è entrato in vigore l’08.07.2002, in epoca successiva a quella in cui è iniziata l’operazione in esame (24.06.2002) alla quale, pertanto, non può essere applicata ratione temporis.

2.1. In conclusione, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza, che non si è attenuta ai suddetti principi, va cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

2.2. Le spese del giudizio per i diversi gradi di merito vanno compensate per intero, stante l’obiettivo susseguirsi di discipline diverse per la fruizione dell’agevolazione in esame e la non chiarezza dei relativi presupposti, specie riguardo al regime intermedio; nulla per le spese del giudizio di legittimità nel quale la intimata Agenzia non si è costituita.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;

dichiara la compensazione integrale delle spese quanto ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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