Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16416 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 04/07/2017, (ud. 11/10/2016, dep.04/07/2017),  n. 16416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Presidente Aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4604/2015 proposto da:

E.V., B.S., Z.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio del Dott.

ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI

PACCIONE, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE – A.S.I.,

PROVINCIA DI LECCE, in persona dei rispettivi Presidenti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato

PIETRO QUINTO, per deleghe a margine dei rispettivi controricorsi;

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, ANAS

S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEI

RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE, MINISTERO

DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei rispettivi

Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

PRO.SAL. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE PUGLIA, COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO, COMUNE DI BOTRUGNO,

COMUNE DI MAGLIE, COMUNE DI SAN CASSIANO, COMUNE DI ALESSANO, COMUNE

DI MELPIGNANO, COMUNE DI MURO LECCESE, COMUNE DI SCORRANO, COMUNE DI

NOCIGLIA, COMUNE DISURANO, COMUNE DI MONTESANO SALENTINO, COMUNE DI

ANDRANO, COMUNE DI TRICASE, COMUNE DI TIGGIANO, COMUNE DI GAGLIANO

DEL CAPO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3296/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

l’1/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati Luigi PACCIONE e Salvatore DETTORI per delega

dell’avvocato Ernesto Sticchi Damiani;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza con la quale il Tar Puglia aveva dichiarato il ricorso (tra gli altri) di E.V., B.S. e Z.L. (ricorso con il quale era stata impugnata la Delib. del CIPE di approvazione del programma infrastrutture strategiche, che includeva, in allegato, tra i sistemi stradali e autostradali, la (OMISSIS)) in parte irricevibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte inammissibile per difetto di legittimazione, e in parte ancora irricevibile per tardività.

La sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa è stata impugnata dai predetti ricorrenti con gravame ex art. 360 c.p.c., n. 1. Resistono il CIPE, la provincia di Lecce, LA Pro.Sal, il Consorzio Asi con controricorso.

Memorie Salc, Consorzio e Provincia di Lecce.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Nella sua ridondante e confusa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto addotte a sostegno dell’impugnazione, difatti, i ricorrenti (che riproducono in larga misura le medesime censure mosse alla sentenza del Tar dinanzi al Consiglio di Stato) non esplicitano in alcun modo i profili in ipotesi rilevanti sotto il profilo del preteso eccesso di potere giurisdizionale, sollevando esclusivamente censure riguardanti il merito della decisione impugnata.

Costituisce ius receptum presso questa Corte regolatrice il principio secondo il quale deve ritenersi del tutto precluso a queste sezioni unite il sindacato sui limiti interni della giurisdizione amministrativa, limiti cui ineriscono tout court gli eventuali errores in procedendo ovvero in iudicando in cui sia incorso il Consiglio di Stato.

La tipologia dei vizi oggi denunciati, con i quali si lamenta, per l’appunto, pretesi errori di procedura e/o di giudizio in cui sarebbe asseritamente incorso il giudice amministrativo si pone, pertanto” come irrimediabilmente ostativa all’esame dell’odierna impugnazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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