Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16415 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3184-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO,

22, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILENA MONICA DE

NICOLA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 2962 del 16/7/2018 condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di B.A. la somma di Euro 1.167,00 a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo per la liquidazione dell’equo indennizzo celebratosi dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 450,00, oltre accessori, distratte in favore dei difensori antistatari.

Avverso tale decreto B.A. propone ricorso, esponendo, con l’unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, e delle previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014, in quanto la Corte di merito aveva liquidato il rimborso delle spese di lite al disotto del minimo legale.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale in ragione della sua pretesa tardività.

Si assume, infatti, che il ricorso sarebbe stato notificato solo in data 2/5/2019, laddove il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. era già venuto a scadere il 16/2/2019.

Tuttavia la deduzione de qua risulta erronea alla luce della circostanza che in realtà il ricorso era stato inizialmente notificato al Ministero della Giustizia, ma presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, in data 21/1/2019, e quindi nel rispetto del detto termine.

Con decreto del 9 aprile 2019, il Presidente della Sezione ha disposto la rinnovazione della notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato, sul presupposto che la prima notifica fosse affetta da nullità (cfr. Cass. S.U. n. 608/2015), con la conseguenza che, trattandosi di rinnovazione disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la stessa sana l’invalidità originaria con efficacia retroattiva, e senza quindi che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (cfr. Cass. n. 710/2016).

Ne consegue che gli effetti della rinnovazione retroagiscono alla data della prima notifica, risultando pertanto tempestiva la proposizione del ricorso.

Va del pari disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la pretesa assenza dell’esposizione dei fatti di causa, dovendosi per converso ritenere che il ricorso contenga la puntuale indicazione delle circostanze fattuali necessarie ai fini della decisione della controversia.

Nel merito il motivo è fondato.

Come già rilevato da questa Corte, e proprio con specifico riferimento alla liquidazione delle spese di lite nelle procedure di cui alla L. n. 89 del 2001 (Cass. n. 1018/2018), l’opinione secondo cui il D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, emesso dallo stesso Ministero, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”, non è condivisibile in quanto il D.M. n. 140 del 2012, risulta essere stato emanato allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale.

Viceversa, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 del 2012 evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente a prevalere, ma il D.M. n. 55 del 2014, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.

Tornando al caso in esame la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi Euro 210,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55 del 2014 (Euro 1.198,50, di cui Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), tenuto conto del valore della causa (da Euro 0,00 a Euro 1.100,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.), non emergendo nemmeno che la decisione gravata abbia motivato in merito all’applicabilità o meno dell’aumento ricollegato alla difesa di più parti.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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