Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16415 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. I, 13/07/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 13/07/2010), n.16415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M.P.A., rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. PEPE Marco,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, Via

Tuscolana, n. 4;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LECCE, in persona del Prefetto proti tempore; QUESTURA

DI LECCE, in persona del Questore pro tempore; MINISTERO

DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace di Lecce depositato il 18

dicembre 2007.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Onofrio Fittipaldi;

sentito l’Avv. Marco Pepe;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso: “nulla osserva”.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 24 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“Il Giudice di pace di Lecce, con decreto depositato il 18 dicembre 2007, ha respinto l’opposizione della cittadina colombiana M. M.P.A. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Lecce.

Ha al riguardo osservato: che la straniera, in (OMISSIS) dal (OMISSIS), aveva omesso di richiedere il permesso di soggiorno; che il decreto di espulsione era stato tradotto in lingua spagnola; che l’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale non era soggetto a convalida giurisdizionale.

Ricorre per cassazione la M., sulla base di cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo appare manifestamente infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

Il Giudice di pace da infatti atto che il verbale di notifica del decreto di espulsione è stato tradotto in lingua spagnola e sottoscritto dalla ricorrente, per cui non coglie nel segno la censura con cui si deduce, apoditticamente, che (anche) il verbale di notifica del provvedimento di espulsione non sarebbe stato tradotto nella lingua spagnola.

La doglianza relativa alla omessa traduzione dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore non può avere ingresso, giacchè, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2004, n. 23009), l’intimazione di allontanamento non è sottoposta al sindacato del giudice dell’opposizione all’espulsione: il controllo sulla sussistenza dei presupposti per adottare l’intimazione è demandato al giudice penale allorchè conosca dell’imputazione ascritta all’espulso che si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine dato dal Questore. Per questo stesso motivo è inammissibile il quarto motivo, con cui si fa ancora una volta valere un presunto vizio dell’intimazione del Questore.

Il secondo ed il terzo motivo – con cui si deduce che il Giudice di pace non avrebbe esaminato la doglianza di nullità-irritualità dell’ordine di espulsione, notificato senza timbro di autentica e di congiunzione – sono manifestamente infondati.

E’ infatti la stessa ricorrente a dare atto di avere sollevato questo vizio, non nell’atto di opposizione, ma, successivamente, nelle note difensive dell’11 dicembre 2007.

Ora, è con l’atto introduttivo del ricorso in opposizione che deve procedersi alla integrale editio actionis (Cass. 3 aprile 2003, n. 5117), non potendo farsi valere motivi aggiunti nel corso del procedimento di nullità dell’originario decreto di espulsione (salva l’ipotesi in cui il vizio prospettato abbia carattere processuale, derivando dal processo di opposizione e pertanto da un momento successivo a quello del deposito del ricorso).

Ne deriva che nella specie nessuna violazione è riscontrabile nel decreto impugnato, che non ha preso in esame aspetti di nullità del provvedimento prefettizio non ritualmente dedotti.

Il quinto motivo si conclude con un quesito di diritto e con una sintesi del vizio di motivazione generici ed è pertanto inammissibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo gli intimati svolto attività in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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