Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16415 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. III, 10/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso 34369/2019 proposto da:

A.M.A., elettivamente domiciliato presso l’avv.

GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO PROVINCIA FERMO, QUESTURA FERMO;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di FERMO, depositata il

30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- A.M.A. è cittadino tunisino. Ha proposto opposizione al decreto prefettizio di espulsione, osservando come fosse stato consegnato in copia non autentica, del tutto privo di motivazione, ed in pendenza del giudizio sulla protezione internazionale.

2.- Il Giudice di Pace di Fermo ha rigettato l’opposizione osservando che il decreto di espulsione era stato consegnato in originale; che era adeguatamente motivato con il richiamo alla scadenza del permesso di soggiorno; che, infine, la domanda di protezione era successiva alla emissione del decreto.

Ricorre A. con un motivo. V’è costituzione tardiva del Ministero che non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.- Il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, D.P.R. n. 445 del 2000 e L. n. 286 del 1998, art. 5.

Il motivo contiene in realtà tre distinte censure.

La prima attiene alla nullità del decreto di espulsione perchè rilasciato in copia non autentica, o meglio, di cui non è attestata la corrispondenza all’originale.

La seconda censura denuncia difetto di motivazione del provvedimento di espulsione e segnatamente omessa valutazione in concreto dei supposti motivi di pericolosità sociale.

La terza, nullità del provvedimento di espulsione in ragione del pendente giudizio sulla protezione internazionale.

Il motivo è infondato, ma la motivazione quanto a questa ultima censura, nel decreto impugnato, va corretta.

Ossia: la prima censura è infondata in quanto il Giudice di Pace dà atto che il decreto prefettizio è stato consegnato in originale, ed a fronte di questa attestazione, che non è censurata, non ha rilievo ovviamente osservare che manca l’attestazione di conformità all’originale.

La seconda censura non coglie la ratio della decisione. Il Giudice di Pace ritiene motivato il decreto di espulsione in quanto dovuto a scadenza del permesso di soggiorno, e facendo riferimento a tale presupposto è da ritenersi soddisfatto l’obbligo di motivazione: il permesso scade e dunque il Prefetto può disporre l’espulsione.

La terza censura è infondata, in quanto risulta dal provvedimento impugnato che la domanda di protezione internazionale è stata presentata dopo l’emissione del decreto di espulsione: nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento (Cass. 5437/2020).

Pur non potendo il Giudice di Pace dichiarare nullo il decreto di espulsione, quest’ultimo tuttavia vede la sua efficacia sospesa fino a che non sia giudicata la richiesta dl protezione internazionale o umanitaria.

PQM

La Corte rigetta, nei termini di cui in motivazione, il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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