Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16414 del 05/08/2016

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 09/07/2014, dep. 05/08/2016), n.16414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6013-2009 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MAIONE giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2008 della COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA,

depositata il 20/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2014 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza 39/02/2008 del 13.5.2008 con la quale la CTR Puglia, in accoglimento dell’appello proposto dall’ufficio nei confronti della sentenza di primo grado a lui favorevole, ha dichiarato la legittimità della cartella di pagamento notificatagli a seguito di accertamento divenuto definitivo con cui erano state liquidate maggiori imposte a suo carico per l’anno 1996 a titolo di IVA, IRPEF, contributo sanitario nazionale e contributo straordinario per l’Europa.

La CTR, attinta dall’ufficio sotto il profilo della rituale notificazione del pregresso avviso di accertamento, ha motivato l’accoglimento del gravame osservando che “dall’esame della documentazione prodotta dall’ufficio in sede di appello ai sensi DEL D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, si evince palesemente che lo stesso ha provveduto alla corretta notifica, così come stabilito dall’art. 140 dell’avviso di accertamento…” con l’invio della raccomandata ed il deposito dell’atto presso la casa comunale in ragione dell’irreperibilità della parte, di modo che risulta “fondata l’impugnazione in parola… e valido l’operato dell’ufficio”.

Il mezzo è affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo il F. deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. perchè, malgrado la sua opposizione, “i giudici a quibus pur accennando alla documentazione prodotta dall’ufficio in sede di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, non hanno esaminato e non si sono pronunciati sulla specifica censura formulata dall’appellato il quale aveva eccepito che quella documentazione non poteva considerarsi alla stregua di nuovi documenti… essendo la documentazione preesistente all’emissione della cartella impugnata”.

2.2. Il motivo è infondato.

Non sussiste per vero nella specie la lamentata violazione di cui si duole il ricorrente poichè la CTR, avanti alla quale era stata dedotta dall’ufficio la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’emissione della cartella, ha accolto il gravame osservando che “dall’esame della documentazione prodotta dall’ufficio in sede di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, si evince palesemente che lo stesso ha provveduto alla corretta notifica”. Pronunciandosi in questi termini e ritenendo perciò decisiva la documentazione prodotta avanti a sè dall’ufficio, la CTR ha quindi implicitamente disatteso l’eccezione sollevata dal F. che si era opposto all’ammissibilità di dette produzioni perchè irrituali. L’impugnata decisione non è perciò censurabile per omessa pronuncia, poichè in modo implicito ovvero sulla base della considerazione che le produzioni documentali contestate sono state ritenute decisive ai fini di accogliere l’appello dell’ufficio, l’eccezione, pur se su di essa sia mancata un’esplicita statuizione, è stata comunque presa in esame dalla CTR che l’ha respinta.

3.1. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, si lamenta con il secondo motivo di ricorso, atteso che il giudice di appello “ha giudicato in base ad un documento prodotto dall’agenzia… per la prima volta nel giudizio di appello, nonostante tale produzioni documentale determinasse la necessità per il contribuente di formulare nuove ed ulteriori contestazioni e deduzioni rispetto ai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio, in una fase del processo in cui non era più consentito allo stesso contribuente la formale integrazione di quei motivi ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24”.

3.2. Il motivo è infondato.

La violazione lamentata dal ricorrente non ricorre nella specie poichè come si evince dallo stesso ricorso, ove a pag. 16 si ha cura di riportare per esteso il passaggio delle controdeduzioni depositata dal F. ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, costui, a fronte delle produzioni avversarie ed in particolare a fronte dell’allegazione da parte dell’ufficio al proprio atto d’appello dell’avviso di accertamento prodromico e della relativa notifica al contribuente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non venne a trovarsi come asserito nell’impossibilità di “formulare nuove ed ulteriori contestazioni e deduzioni rispetto ai motivi di impugnazione”, ma al contrario interloquì compiutamente sulle produzioni eseguite dalla parte pubblica, eccependone la concludenza ai fini del gravame e contestandone altresì la ritualità, dunque dando pieno sfogo alle proprie difese e non subendo perciò alcuna violazione del contraddittorio.

4.1. Il terzo motivo addebita alla sentenza un vizio di nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 140 c.p.c., in quanto il giudice di appello “ha omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione.. di invalidità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto dall’impugnata cartella di pagamento”, sollevata dal contribuente in ragione del fatto che “l’agente notificatore aveva omesso di documentare nella relata di notifica di quell’atto il tipo di ricerca e il luogo in cui la stessa era stata eseguita”.

4.2. Il motivo è infondato.

Anche questa violazione non sussiste. La CTR, rilevando che “dall’esame della documentazione prodotta dall’ufficio in sede di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, si evince palesemente che lo stesso ha provveduto alla corretta notifica” e che “dalla documentazione in atti di causa risulta che l’Agenzia delle Entrate Ufficio Bari (OMISSIS) ha regolarmente notificato l’avviso di accertamento mediante la procedura dell’art. 140 c.p.c.” non ha affatto omesso di pronunciarsi sull’eccezione della parte come si sostiene denunciando con il motivo in disamina la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha invero statuito sulla sollevata eccezione conformemente all’obbligo imposto dall’art. 112 c.p.c. respingendola, nella ripetuta attestazione della regolarità della notifica operata dalla sentenza dovendo appunto vedersi la pronuncia asseritamente denegata.

5.1. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. avendo il giudice d’appello ritenuto valida l’effettuata notificazione nella specie dell’atto presupposto nelle forme dell’art. 140 c.p.c. in base alla considerazione che fosse “a tal fine sufficiente che nella notifica di quell’atto impositivo si desse atto esclusivamente della presunta (irreperibilità) del destinatario e non anche delle ricerche effettuate, del luogo di svolgimento di quelle ricerche e della riferibilità delle ricerche medesima alla notifica”.

5.2. Il motivo è infondato.

Al pari delle censure dedotte per mezzo dei precedenti motivi di ricorso, anche quella in esame risulta inaccoglibile. Per vero la CTR, constatando la ritualità della notifica e, più esattamente, che “dall’esame della documentazione prodotta dall’ufficio in sede di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, si evince palesemente che lo stesso ha provveduto alla corretta notifica, così come stabilito dall’art. 140 c.p.c.” e che “dalla documentazione in atti di causa risulta che l’Agenzia delle Entrate Ufficio Bari (OMISSIS) ha regolarmente notificato l’avviso di accertamento mediante la procedura dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità del F.M. e di aver successivamente inviato raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale veniva comunicato a F.M. l’avvenuto deposito dell’atto presso l’Albo Pretorio del Comune di Bari, in quanto presso la residenza anagrafica del contribuente non è stato possibile notificare l’avviso di accertamento”, ha non solo preso posizione in ordine allo specifico motivo di doglianza come si è già osservato in replica al terzo motivo di ricorso, ma ha pure rettamente applicato la norma denunciata, non sussistendo il vizio eccepito, nè sotto il profilo della violazione di legge, atteso che l’irreperibilità temporanea del destinatario giustifica l’applicazione dell’art. 140 c.p.c., onde non si è in presenza di un errore nell’individuazione della norma applicata, nè sotto il profilo della falsa applicazione di legge, atteso che l’art. 140 c.p.c. è stato applicato alla fattispecie dell’irreperibilità, sicchè non si è presenza di un errore di sussunzione.

6.1. Il quinto motivo di ricorso investe la sentenza impugnata sotto il profilo dell’insufficiente motivazione da valersi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circa il fatto decisivo della controversia rappresentato dalla notificazione dell’avviso di accertamento avvenuta nella specie a mente dell’art. 140 c.p.c., dal momento che il giudice di appello non ha illustrato “le ragioni e, soprattutto, gli elementi conoscitivi” in grazia dei quali abbia potuto ritenere ritualmente eseguita la notificazione dell’atto presupposto, sebbene l’Agenzia appellante si fosse limitata a produrre in giudizio la sola relata di notificazione, ma non l’avviso di ricevimento e la ricevuta di spedizione della raccomandata spedita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in tal modo “rendendo impossibile per il giudice di merito verificare l’esatto adempimento di tutte le formalità previste dall’art. 140 del c.p.c.”.

6.2. Il motivo è fondato.

Com’è noto, secondo un consolidato insegnamento di questa Corte, il vizio di insufficiente motivazione è configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito “sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento” (SS.UU. 24148/13).

Ora non par dubbio, alla luce delle allegazioni operate dalla parte nell’illustrazione del motivo di ricorso, che la CTR, pur decretando la regolarità della notificazione e quindi non incorrendo nel vizio di omessa pronuncia denunciato con il terzo motivo di ricorso, abbia tuttavia ignorato le sollevate contestazioni di parte, ancorchè, per i termini in cui erano state formulate, nell’economia complessiva del ragionamento svolto a supporto dell’affermata regolarità della notifica, esse, in quanto afferenti a formalità indispensabili ai fini in questione – quanto meno con riferimento all’avviso di ricevimento – evidenziassero l’obiettiva lacunosità del procedimento notificatorio regolato dall’art. 140 c.p.c.

Invero il giudizio espresso dalla CTR è frutto di un percorso motivazionale, che prende atto del fatto che nella specie l’avviso di accertamento presupposto dall’atto qui impugnato è stato notificato nelle forme dell’art. 140 c.p.c., ma trascura di considerare che ai fini in discorso – in tal modo incorrendo nel vizio motivazionale denunciato – occorre indagare e di questo dare congrua giustificazione – che non può consistere nella mera rilevazione della regolarità formale della notifica, segnatamente a fronte della specificità delle contestazioni di parte sul punto – se l’avviso di ricevimento, in base al suo effettivo contenuto (indicazione del destinatario, luogo di destinazione e, se del caso, consegna o deposito di esso presso l’ufficio postale) – che del procedimento notificatorio di cui all’art. 140 c.p.c. costituisce adempimento ineludibile – abbia sortito l’effetto suo proprio di dimostrare che il destinatario sia stato raggiunto dall’atto e che di esso abbia potuto perciò conseguire legale conoscibilità.

A fronte di questa lacuna argomentativa – che appuntandosi su uno specifico aspetto della fattispecie, non è confinabile nell’area delle questioni rispetto alle quali è indifferente che il giudice prenda o meno posizione, ma al contrario integra un passaggio dialettico essenziale per rendere il ragionamento decisorio immune da vizi logici – si impone perciò l’adozione di una pronuncia cassatoria ed il rinvio della controversia al giudice territoriale per il doveroso riesame a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie quinto motivo di ricorso, dichiara infondati i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia alla CTR Puglia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 9 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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