Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16413 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2948-2019 proposto da:

P.F., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA

FERRIOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERDINANDO EMILIO ABBATE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Perugia con decreto n. 2750 del 20/6/2018 ha parzialmente accolto il ricorso dei ricorrenti i quali chiedevano la liquidazione dell’equo indennizzo in relazione alla durata non ragionevole di un processo amministrativo instaurato dinanzi al TAR del Lazio nel gennaio del 1998 ed ancora pendente alla data di proposizione del ricorso.

I giudici di merito ritenevano che non potesse essere considerato ai fini del calcolo dell’indennizzo il periodo di tempo successivo al 16 settembre del 2010 allorquando era entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 2010, atteso che il processo era stato dichiarato perento, non avendo presentato istanza di fissazione d’udienza nel termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della novella.

Tenuto conto della durata anteriore del processo, la durata non ragionevole ammontava a nove anni e mesi otto, dovendosi liquidare il danno non patrimoniale nell’importo di Euro 4.834,00, pari ad Euro 500,00 per anno.

Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti in epigrafe sulla base di due motivi.

Il Ministero è rimasto intimato.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto di escludere dal computo complessivo della durata del processo a quo il periodo di tempo successivo al 16 settembre 2010 (data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010) atteso che il giudizio era stato definito con decreto di perenzione.

Si evidenzia tuttavia che la decisione gravata non avrebbe chiarito quando sarebbe stato adottato il decreto di perenzione e che, come si rileva dal dettaglio del fascicolo del giudizio a quo, depositato in questa sede, a seguito di tale decreto era stata poi presentata dichiarazione di interesse al ricorso, essendo quindi il giudizio ancora pendente ed in attesa di fissazione dell’udienza di merito.

Si aggiunge poi che la soluzione dei giudici di merito non tiene conto della giurisprudenza di legittimità che ha costantemente ribadito che la dichiarazione di perenzione non esclude che debba considerarsi l’intera durata del processo ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.

Il secondo motivo di ricorso denuncia invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, e delle previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014, in quanto tenuto conto dello scaglione di riferimento applicabile in ragione della somma liquidata, la liquidazione delle spese di lite è avvenuta in misura inferiore ai minimi tariffari, insuscettibili di deroga da parte del giudice chiamato ad effettuare la liquidazione in sede giudiziale.

Reputa il Collegio che il primo motivo sia fondato.

Deve, innanzi tutto, ritenersi che la conclusione dei giudici di merito secondo cui sarebbe intervenuto decreto di perenzione del processo presupposto, oltre a non essere contestata dagli stessi ricorrenti (che lo collocano cronologicamente alla data del 26/9/2012), è stata tratta, come si ricava dalla motivazione, dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale, documentazione afferente proprio al processo di riferimento, non potendosi per converso prendere in esame il “dettaglio del fascicolo” tratto dal sito internet del giudice amministrativo, trattandosi di documentazione prodotta solo in questa sede e che non rientra tra quella ammessa dall’art. 372 c.p.c.

Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Ne consegue che va riconosciuto il diritto all’equa riparazione con riferimento al superamento del termine di durata decorso il primo triennio, potendosi limitare l’ammontare annuo dell’indennizzo solo in considerazione dell’esiguità della causa dichiarata perenta (Cass. n. 6619/2010; Cass. n. 15/2014; Cass. n. 21047/2014; da ultimo, cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 09/07/2015, n. 14386, che ha evidenziato che la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parte a coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo).

Tale principio deve poi essere tenuto fermo anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, e precisamente della previsione di cui all’art. 1, comma 1, delle norme transitorie di cui all’allegato 3, che appunto prevede che “Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente.”, che non immuta rispetto alle conclusioni sopra esposte circa l’impossibilità di poter di per sè escludere un danno indennizzabile per la sola declaratoria di perenzione del processo.

Nè appare idonea ad incidere nella vicenda in esame la novella di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, che nell’individuare varie ipotesi in cui si presume insussistente il pregiudizio da durata irragionevole del processo, fatta salva la prova contraria, alla lett. e) richiama l’ipotesi anche di perenzione del ricorso ai sensi del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 81 e 82.

Infatti, ancorchè la decisione gravata abbia limitato l’indennizzo al solo periodo di tempo anteriore all’entrata in vigore della riforma del processo amministrativo, fermi i limiti derivanti dal divieto di reformatio in peius (in mancanza di un’impugnazione incidentale che solleciti l’estensione del rigetto anche al periodo anteriore), la previsione de qua, ove reputata applicabile, ben potrebbe giustificare l’integrale rigetto della domanda indennitaria, ove si ritenga che non sia stata fornita la prova in concreto dell’esistenza del pregiudizio. In tal senso si è rilevato che le ipotesi considerate nell’elenco di presunzioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonchè quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione.

Al riguardo, peraltro, questa Corte ha messo in evidenza come la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contemplasse, per le modifiche introdotte dalla sua lettera d, ovvero appunto per l’art. 2-sexies, alcun regime transitorio, come invece stabilito dalla lettera m), intervenendo sulla L. n. 89 del 2001, art. 6 (cfr. in tal senso Cass., Sez. 6 -2, 26/01/2017, n. 2026).

La norma in esame è dunque entrata in vigore il 1 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999).

Secondo consolidati principi giurisprudenziali (a far tempo quanto meno da Cass. Sez. U, 12/12/1967, n. 2926) il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio implica, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il processo in caso di perenzione del ricorso ai sensi del codice del processo amministrativo, artt. 81 e 82 (ovvero, come avvenuto nella specie, agli effetti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, allegato 3, art. 1). E’ stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione. Le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introdotte dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, sono, invero, idonee ad influire sul diritto della parte a dimostrare l’effettività del paterna d’animo da riparare. L’applicazione di tali disposizioni a domande di equa riparazione proposte prima del 1 gennaio 2016, e cioè prima dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, avrebbe ripercussioni in ordine al regime delle prove richieste nel procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, destando sospetti di irrazionalità e di illegittimità costituzionale sotto il profilo del principio di difesa ex art. 24 Cost.

Si osserva in dottrina come ogni disposizione legislativa sopravvenuta, che introduca nuovi oneri probatori, oppure ripartisca diversamente tali oneri tra le parti del rapporto sostanziale, non può operare nell’ambito dei processi in corso, in quanto chiama l’uno o l’altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa, la quale implica anche la garanzia di poter fornire la prova e di “difendersi provando”. L’illegittimità dell’applicazione retroattiva dalla norma che introduca una presunzione discende, in definitiva, dalla considerazione dall’effetto sorpresa determinato dalla necessità di fornire prove che, al momento del promovimento della lite, non costituivano oggetto dell’onere della parte.

Contenendo la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell’art. 11 preleggi, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), della senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento della proposizione della domanda di equa riparazione (conf. Cass. n. 23523/2019).

Poichè nella fattispecie le domande di equa riparazione proposte, inizialmente in maniera separata dai ricorrenti, risalgono al 2009, essendo poi state riassunte già nel 2012 dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia, risulta evidente l’inapplicabilità alla fattispecie della novella, che non può quindi supportare in alcun modo la conclusione alla quale è pervenuta la Corte distrettuale nell’escludere il diritto all’indennizzo anche solo per il periodo successivo all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in ragione dell’intervenuta dichiarazione di perenzione del processo presupposto (cfr. sul punto Cass. n. 8703/2019; Cass. n. 32992/2019).

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo, stante la necessità per il giudice del rinvio di dover procedere alla liquidazione delle spese di lite anche per le precedenti fasi, e tenuto conto dell’importo che riterrà di liquidare a titolo di equa riparazione, valutata la durata complessiva del processo.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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