Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16413 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34446/2019 R.G. proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VIGLIOTTI DANIELA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 2933/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositato il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S., cittadina ucraina, ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Milano del 7 ottobre 2019, reiettivo del reclamo dalla prima promosso avverso il diniego opposto dal tribunale dei minori di quella stessa città sull’istanza da lei formulata D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, al fine di ottenere un permesso di soggiorno nell’interesse della figlia minorenne Holovko Izabella. Il Ministero dell’Interno, unico destinatario della notificazione del ricorso predetto, non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. In estrema sintesi, quella corte ritenne insussistenti, alla stregua della documentazione prodotta, i “gravi motivì richiesti dalla norma suddetta per il rilascio dell’invocato permesso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione ed errata applicazione della norma di diritto, in particolare D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31 T.U. Immig., comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere la corte distrettuale tenuto conto del peggioramento e/o deterioramento delle condizioni di vita della minore in caso di rimpatrio, alla luce delle condizioni di vita raggiunte in Italia;

2) “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esisto della controversia”, per avere il giudice di merito omesso di considerare la sentenza di divorzio resa dall’Autorità giudiziaria ucraina tra la ricorrente ed il di lei marito, nonchè il visto di rilascio rilasciato dall’ambasciata Lituana in Ucraina.

2. Il ricorso deve essere ritenuto ictu oculi inammissibile giusta il usta consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 280 del 202; Cass. n. 28778 del 2011; Cass. n. 14063 del 2008) per il quale, nei procedimenti volti ad ottenere l’autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, ai sensi di quest’ultimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, controparte processuale è il Pubblico Ministero, nel senso esattamente che, davanti al tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre, nel procedimento di reclamo davanti alla corte di appello (nella specializzata composizione per i minorenni) avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante è il Procuratore Generale presso la medesima corte, onde, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla corte di appello sul reclamo dianzi menzionato, il contraddittorio appunto deve essere instaurato nei confronti del solo Procuratore Generale presso la suindicata Corte.

2.1. Nella specie, invece, il ricorso risulta essere stato notificato esclusivamente nei confronti di soggetto (Ministero dell’Interno) privo di alcuna legittimazione.

3. Non vi è necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, mentre deve darsi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo

Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

3.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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