Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16412 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.04/07/2017),  n. 16412

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.A. e F.R., rappresentati e difesi

dall’Avvocato Sante Foresta, con domicilio eletto nel suo studio in

Roma, via Tacito, n. 23;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Franco Baratti, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato

Federica Oronzo in Roma, via Sallustiana, n. 1/A;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 470/13 in

data 9 aprile 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 maggio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2005, F.A. e R. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, il Comune di Toscolano Maderno, per sentire dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione per possesso ultraventennale di un sottoscala adibito a negozio, e, in via subordinata, per sentire condannare il convenuto a rimborsare ad essi attori, pro quota, le spese sostenute dal loro dante causa, F.B., per la costruzione del manufatto.

Il Comune si costituiva, resistendo.

2. – Il Tribunale adito, con sentenza in data 6 novembre 2009, dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione in capo agli attori, pro quota hereditatis, del sottoscala, facente parte del mappale n. (OMISSIS) del Comune di Toscolano Maderno.

3. – La Corte d’appello di Brescia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 aprile 2013, ha accolto il gravame del Comune e, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha respinto la domanda degli attori.

3.1. – Al riguardo, la Corte territoriale ha rilevato: che la detenzione qualificata, in base a titolo contrattuale riconosciuto anche dagli attori, aventi causa del concessionario, in mancanza di prova della interversione da detenzione in possesso, che gli attori stessi erano tenuti a fornire, ha impedito che il bene fosse usucapibile per possesso ultraventennale; che nella specie F.B. aveva ottenuto in concessione dal Comune il locale che aveva adibito ad esercizio commerciale, e così come era stato dallo stesso detenuto, non potevano che detenere anche i suoi aventi causa;

– che gli attori avrebbero dovuto provare, e non l’hanno fatto, che dopo la concessione al padre B., la detenzione si era trasformata in possesso contro la volontà del concedente, poichè solo in tal modo la detenzione si sarebbe trasformata in possesso.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello i F. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 13 giugno 2013, sulla base di un unico motivo.

Il Comune di Toscolano Maderno ha resistito con controricorso.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, chiedendo il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità della Camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano: violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2725 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Deducono che la Corte d’appello avrebbe preso le mosse dall’assunto, errato e contraddetto dalle stesse allegazioni delle parti, secondo cui “il padre degli attori avrebbe avuto in concessione d’uso il terreno di proprietà del Comune sotto il quale aveva realizzato gli immobili de quibus”. In realtà, non sarebbe mai stata dedotta l’esistenza di un atto di concessione d’uso in senso tecnico disposto dal Comune in favore del padre dei ricorrenti, avente per oggetto gli immobili realizzati nei vani sottoscala. Gli attori avrebbero semplicemente riferito che “il Comune aveva autorizzato tacitamente il padre degli istanti, affidandogli la costruzione di un’opera di interesse pubblico (una scala che collegava la strada al palazzo del Comune), a realizzare, rectius a ricavare nel vano sottostante due immobili (s’intende nel suo pieno ed esclusivo interesse e per tenerli per sè), immobili che lo stesso fin dal 1955 ha dunque posseduto, gestito ed utilizzato come fossero propri e, dopo la sua morte, altrettanto hanno fatto i suoi eredi”. La Corte d’appello avrebbe disapplicato e violato il principio sancito dell’art. 1141 c.c., comma 1, secondo cui il possesso in chi esercita il potere di fatto sul bene “si presume” fino a prova contraria. Ad avviso dei ricorrenti, la mancata dimostrazione di un valido titolo di concessione e/o del suo smarrimento, non poteva e non può giustificare l’attribuzione in capo agli attori della posizione di detentori qualificati, e tantomeno potrebbe giustificare il rigetto della domanda per l’asserita mancata allegazione e dimostrazione dell’esistenza di un successivo atto di interversione del possesso. La Corte d’appello avrebbe altresì deciso la lite “sulla scorta di false ed errate risultanze probatorie”, incorrendo nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. La Corte bresciana, infatti, avrebbe definito la controversia “sulla base di una mera congettura o illazione (il presunto o probabile smarrimento del titolo di concessione), piuttosto che su vere e proprie prove precostituite e tantomeno logiche e presuntive”. Inoltre, il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che è certamente mancato, nella specie per quarantanove anni, in epoca successiva alla realizzazione dei manufatti in parola, qualsiasi atto di esercizio da parte del Comune di un potere sui beni realizzati ed edificati dal padre degli attori. Ancora, secondo i ricorrenti, non si può ritenere provata la sussistenza, e a maggior ragione il contenuto, di un tipico atto amministrativo di concessione d’uso di un bene immobile se non previa acquisizione in giudizio del documento stesso, richiesto a pena di nullità, poichè la forma scritta ad sub-stantiam è la regola che presiede tutta l’attività negoziale, contrattuale e convenzionale della P.A.. Deducono infine che ai fini della prova dell’esistenza di un atto di concessione d’uso della P.A. dovrebbero valere i limiti e i divieti di ammissibilità della prova testimoniale e presuntiva.

2. – Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha correttamente qualificato come detenzione il potere di fatto esercitato sull’immobile in questione da F.B. e, dopo la di lui morte, dai suoi familiari, in ragione del titolo in forza del quale è cominciato l’esercizio di quella relazione materiale.

La Corte di Brescia ha infatti considerato che – secondo la stessa deduzione degli attori – F.B. nel lontano 1955 aveva raggiunto con il Comune di Toscolano Maderno un “accordo tacito” in forza del quale il Comune concedeva al F. l’uso di un vano da ristrutturare per essere adibito a negozio e questi si impegnava, in corrispettivo, a costruire a sue spese la scalinata di collegamento dalla via pubblica ((OMISSIS)) al Municipio: un accordo tacito evidentemente rivolto – non già a trasferire la proprietà del vano o a costituire su di esso un diritto reale di godimento – ma a concedere un diritto di uso espressione di un diritto personale di godimento.

E’ bensì esatto che il rapporto pubblicistico di concessione è configurabile solo in presenza di un provvedimento del Comune, da redigersi ad substantiam in forma scritta, mentre nella specie non solo difetta un atto amministrativo a monte, ma l’accordo con il Comune è avvenuto per fatti concludenti e non sulla base di una convenzione formale.

Nondimeno, occorre considerare che può aversi detenzione anche quando la consegna del bene sia avvenuta in virtù di un atto o di un negozio invalido per difetto dei prescritti requisiti di forma scritta (Cass., Sez. 2, 27 gennaio 1983, n. 741; Cass., Sez. 2, 22 marzo 2011, n. 6489): pertanto, esattamente il pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha sottolineato che “l’eventuale invalidità dell’atto non vale ad escluderne la rilevanza quale prova di una detenzione qualificata”.

Muovendo da questa premessa, ossia dal rilievo che al concessionario per fatti concludenti è conferita la posizione giuridica di mero detentore, e non di possessore, del bene assegnato, correttamente la Corte d’appello ha escluso che il protrarsi del godimento di quel bene da parte di F.B. e, poi, dei suoi aventi causa, sia stato utile per l’acquisto del diritto di proprietà per usucapione, in mancanza di fatti idonei a dimostrare il mutamento della detenzione in possesso, ai sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2.

Per il resto, l’articolata censura sottopone alla Corte, nella sostanza, profili relativi al merito della valutazione delle risultanze processuali, che è insindacabile in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Dichiara – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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