Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16411 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16411 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 871-2010 proposto da:
FABI MARISA FBAMRS48D45L7190, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio
dell’avvocato PARASCANDOLO SILVIA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BOGNETTI PIETRO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

599

TEAM SERVICE COOP S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5495/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 28/06/2013

di ROMA, depositata il 04/05/2009 r.g.n. 4121/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’estinzione.

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per

t.

R.G. n. 871/40
Ud. 19 febbr. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
rigettava l’opposizione proposta dalla società cooperativa Team
Service avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato
intimato il pagamento, a favore di Marisa Fabi, della somma di €
8.146,27, oltre accessori di legge, a titolo di retribuzioni relative al
periodo maggio – novembre 2001.
In accoglimento della separata domanda proposta dalla
stessa lavoratrice con ricorso poi riunito a quello di opposizione al
decreto ingiuntivo, il Tribunale condannava la società cooperativa
anzidetta al pagamento, a favore della Fabi, delle retribuzioni
maturate dal dicembre 2001 sino alla data di ripristino del
rapporto nonché della somma di 3.000,00, a titolo di
risarcimento del danno liquidato in via equitativa per violazione
degli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ.
La sentenza veniva impugnata dalla società, la quale, nel
prestare acquiescenza a tale ultima statuizione, contestava di
essere tenuta al pagamento delle retribuzioni a decorrere dal
meggio 2001.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 1 luglio
2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocava
il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che la società fosse tenuta
al pagamento delle retribuzioni a decorrere dal dicembre 2001.
Confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la
lavoratrice.
La società cooperativa è rimasta intimata.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,

In prossimità dell’udienza di discussione i difensori della
ricorrente hanno depositato verbale redatto in data 17 marzo
2010 davanti al Tribunale di Roma, con il quale le parti hanno
conciliato la presente controversia unitamente ad altre
controversie pendenti tra le stesse parti.

Come evidenziato nella parte espositiva le parti hanno
conciliato la lite con verbale redatto in data 17 marzo 2010
davanti al Tribunale di Roma.
Ciò comporta che è cessata la materia del contendere, la
quale dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto
difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche
l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento
in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione, poiché è in relazione a questa, ed in
considerazione della domanda originariamente formulata, che tale
interesse va valutato (Cass. 11609/05; Cass. sez. un. 25278/06;
Cass. 16341/09).
Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,
stante la mancata costituzione della società intimata.
P. Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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