Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16411 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M. (OMISSIS), F.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIA

530, presso lo studio dell’avvocato NASCI GIORGIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LOIACONO LEONARDO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

e contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 614/2006 del TRIBUNALE di BARI, SEZIONE

SECONDA CIVILE, emessa il 03/02/2006, depositata il 06/03/2006 R.G.N.

8805/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace di Bari respinse la domanda risarcitoria proposta dal F. e dalla L. contro il P., con riferimento alla mancata esecuzione dell’ordine di disinvestimento di quote di un fondo comune, che, benche’ impartito nel (OMISSIS), sarebbe stato eseguito solo nell’(OMISSIS).

Il Tribunale di Bari ha respinto l’appello del F. e della L., ritenendo non sussistere la prova relativa all’ordine di disinvestimento.

Propongono ricorso per cassazione il F. e la L. a mezzo di due motivi. Non si difende l’intimato nel giudizio di cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, premesso di aver convenuto in giudizio il P. quale mandatario e non quale promotore finanziario, sostengono che il giudice avrebbe pronunciato extra petita laddove ha respinto la domanda per non essere stata utilizzata dalle parti la forma prescritta da norme di diritto bancario e/o pattizie. Il giudice avrebbe, dunque, individuato il petitum e la causa, petendi non dall’atto introduttivo, bensi’ dalla comparsa di risposta.

Il secondo motivo censura la sentenza per vizi della motivazione.

Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, non colgono nel segno.

La sentenza, nella prima parte, fornisce specifico conto dell’atto di citazione proposto dagli attuali ricorrenti innanzi al giudice di pace, in cui essi sostennero di aver chiesto nel novembre 2000 verbalmente al P. il disinvestimento delle quote e di avere sottoscritto i modelli da questo forniti a tal fine; altro modulo sarebbe stato sottoscritto nel (OMISSIS). Chiarisce che, poi, il F., nell’interrogatorio formale (contraddicendosi) escluse di aver sottoscritto alcun modulo all’atto della richiesta di disinvestimento nel (OMISSIS). Delle copie di questi moduli (eventualmente rimaste in possesso dei sottoscrittori) non e’ stato effettuato alcun deposito.

Aggiunge, inoltre, la sentenza che non e’ stata fornita prova testimoniale neppure di una richiesta di disinvestimento verbalmente inoltrata (alla quale e’ fatto riferimento in una nota del procuratore degli attuali ricorrenti).

Cio’ premesso, le censure in questa sede formulate appaiono innanzitutto generiche e prive del requisito dell’autosufficienza, visto e’ che fatto riferimento a testimonianze ed atti di causa dei quali neppure e’ riferito il contenuto; in particolare, quanto alla denunzia di extra petita, i ricorrenti avrebbero dovuto riportare il contenuto della citazione introduttiva per consentire di valutare l’assunta difformita’ rispetto a quanto ritenuto dal giudice, eventualmente deducendo la violazione di canoni interpretativi legali.

Inoltre, le censure si manifestano impertinenti rispetto al tenore della sentenza, dalla quale – risulta soprattutto accertata la mancanza di prova in ordine al fatto stesso che il F. e la L. abbiano effettivamente richiesto alla controparte il disinvestimento delle quote in questione. Sicche’, sia stata la domanda proposta contro il P. promotore (con le conseguenze che ne derivano in ordine alla forma richiesta per il preteso ordine di disinvestimento), sia stata essa proposta nei confronti del P. mandatario (e, dunque, senza la necessita’ di quelle forme), il risultato non cambia in ordine alla mancata prova dell’ontologica esistenza di una qualsiasi richiesta nei sensi voluti.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata difesa dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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