Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16410 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato VERRECCHIA
OSVALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAVIELE ELIO giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMPASS S.P.A. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Delegato
D.G.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
VILLA PAMPHILI 33, presso le studio dell’avvocato DE SANTIS LUIGI,
rappresentata e difesa dagli avvocati NANNI GIUSEPPE, SALARGLI
STEFANO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2785/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 15/11/2005, depositata il 01/12/2005
R.G.N. 14 03/2004;
udita la relazione della causa svelta nella pubblica udienza del
17/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato ANDRIANI RICCARDO (per delega dell’Avv. STEFANO
SALAROLI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il C. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento di una somma di danaro in favore della Compass s.p.a. in relazione a vari contratti di finanziamento che si assumeva non essere stati eseguiti oppure esserlo stati solo in parte. Il Tribunale di Milano accolse l’opposizione, revoco’ il decreto ingiuntivo e condanno’ il C. al pagamento in favore della controparte di una somma inferiore a quella originariamente richiesta.
La Corte d’appello di Milano, parzialmente riformando la prima sentenza, ha condannato il C. al pagamento in favore della societa’ di un’ulteriore somma di danaro.
Propone ricorso per cassazione il C. a mezzo di un solo motivo. Risponde con controricorso la Compass s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha trattato specificamente di ciascuno dei finanziamenti in questione, ha valutato la prova addotta, ha stimato di gli importi reclamati dalla societa’ e calcolato gli importi in alcuni casi ancora dovuti. Per alcune delle ipotesi ha rilevato che il C. non aveva addotto alcunche’ riguardo alla prova fornita dalla controparte, oppure aveva fatto riferimento a documentazione non rinvenibile agli atti. Quanto all’appello incidentale del C., riguardante la sua richiesta riconvenzionale di danni, il giudice ne ha rilevato l’insufficiente specificazione e l’assenza di prova.
Il ricorso in esame, che formalmente censura la sentenza per vizio della motivazione, si risolve in sostanza nella riproposizione, per ciascuno dei finanziamenti in questione, di una serie di questioni di merito tendenti, peraltro in maniera generica e non autosufficiente (quanto ai documenti ai quali e’ fatto riferimento), ad ottenere dal giudice di legittimita’ una nuova valutazione del merito della controversia. Le stesse considerazioni valgono quanto al punto sulla domanda riconvenzionale.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010