Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1641 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

C.S. e D.M.M., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Barberini 86, presso l’avv. Zampone Alessandro che,

unitamente all’avv. Antonio Battista, li rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 22, n. 336/22/99 del 19 novembre 1999,

depositata il 3 dicembre 1999, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi

cessata la materia del contendere.

Fatto

OSSERVA

Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato, attestante la definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

Considerato che, trattandosi di definizione per condono, sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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