Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1641 del 26/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3867-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1097/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 16/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da S.A. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2009.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Va preliminarmente rilevato che l’Agenzia delle entrate, con istanza depositata il 7 febbraio 2020, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo il contribuente, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.
L’intervenuta definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. La medesima disposizione, comma 3, stabilisce che “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021