Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1641 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL�UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19031-2018 proposto da:

T.C., V.C., RA.EN., S.I.,

R.F., Z.C., SI.GI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 403, presso lo studio

dell’avvocato CARLO AMORUSO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

ricorso successivo

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MONTERISI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMERIGO MAGGI;

– ricorrente successivo –

ricorso successivo

B.V., P.M. nella qualità di eredi di

P.R., BA.CL. nella qualità di erede di

V.D., BR.MA. nella qualità di erede di S.I.,

F.B.M. nella qualità di erede di R.A.,

M.T. nella qualità di erede di T.A., + ALTRI

OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5,

presso lo studio dell’avvocato MARCO TORORELLA, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti successivi –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO DELI,’ECONOMIA E DELLE

FINANZE (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4196/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

P.A. conveniva la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia, il Ministero dell’università, esponendo di aver frequentato il corso di specializzazione medica in Medicina del lavoro, per i tre anni accademici tra il 1987 e il 1991, chiedendo la condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza delle scuole, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16;

il Tribunale rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione delle amministrazioni, con pronuncia riformata dalla Corte di appello che escludeva però la fondatezza della pretesa, trattandosi di specializzazione non compresa negli elenchi di quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, conformi per tipologia e durata alla normativa comunitaria;

avverso questa decisione ricorre per cassazione P.A. formulando due motivi;

con successivo ricorso B.V. e altri medici impugnavano, con sei motivi, la medesima sentenza nella parte in cui, in particolare, aveva rigettato le domande vuoi per essere iniziato il relativo corso di specializzazione prima del 1 gennaio 1983, quando ancora non era spirato il termine per l’implementazione delle direttive e dunque lo Stato italiano non era inadempiente, vuoi per la non corrispondenza della specializzazione a quelle legittimanti la richiesta;

con successivo ricorso Ra.En. e altri impugnavano, con cinque motivi, la medesima sentenza nelle medesime parti; resistono con distinti controricorsi le amministrazioni;

hanno depositato memorie P.A., e B.V. e altri;

Rilevato, quanto al primo ricorso, che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 167 e 101, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato rilevando officiosamente la pretesa non corrispondenza della specializzazione triennale in Medicina del lavoro a quelle legittimanti la remunerazione imposta dalla normativa unionale, senza che sul punto vi fosse stata alcuna contestazione da parte dell’amministrazione e senza sollecitare il preventivo contraddittorio;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della direttiva 75/362, 4 della direttiva 89/594, 13 e 16 della direttiva 82/76, e del D.M. 31 ottobre 1991 del Ministero dell’istruzione, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che la suddetta specializzazione era inclusa negli elenchi comunitari quale Occupational medicine, così come era parimenti inclusa negli elenchi ministeriali ricognitivi;

Rilevato, quanto al secondo ricorso, che

con il primo motivo si prospetta, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 93/16, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria, artt. 2, 3, 10, 97, Cost., del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11, art. 112, c.p.c., in uno all’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che, secondo la Corte di giustizia UE, la remunerazione spettava a decorrere dal 1 gennaio 1983 ma anche per i corsi iniziati prima;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 93/16, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria, artt. 2, 3, 10, 97, Cost., del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11, dei REGCE n. 974 del 1998 e n. 2866 del 1998, degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, c.c., nonchè l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che la soluzione riduttiva seguita in punto di quantificazione, con cui erano stati negati anche gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria, avrebbe determinato un’incompiuta tutela del diritto a frequentare corsi conformi alracquis communautaire” senza preoccupazioni economiche e conseguendo titoli spendibili nel territorio unionale e nei correlati concorsi, con sacrificio eccessivo e non proporzionale dei deducenti anche a fronte di quanto accordato a coloro che avevano seguito i corsi dopo l’anno accademico 1990-1991 ovvero i pregressi ma percependo sin dal 1999 una diversa misura di base, finendo per essere lesi i diritti di credito tutelati anche dalla giurisprudenza CEDU, il tutto, se del caso, previa verifica di costituzionalità ovvero pregiudiziale a seguito di rimessione alla Corte di giustizia, tenuto conto che la discrezionalità della Stato avrebbe avuto riguardo alla misura della remunerazione ma non del risarcimento;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11, nonchè l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè la Corte di appello avrebbe errato nell’omettere di accordare anche interessi compensativi e rivalutazione monetaria progressiva, trattandosi di debito di valore perchè risarcitorio;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 93/16, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria, artt. 2, 3, 10, 97, Cost., 1 Protocollo 1 CEDU, del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, dei REGCE n. 974 del 1998 e n. 2866 del 1998, della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., nonchè l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che, per le ragioni di cui al precedente motivo era stata lesa la tutela dei diritti spettanti ai deducenti, in modo discriminatorio e senza che la carenza di risorse finanziarie potesse costituire esimente, anche in tal caso, nel dubbio, dovendo investirsi la Corte di giustizia UE;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del trattato CEE, delle direttive nn. 82/76, 75/363, 93/16, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria, artt. 2, 3, 10, Cost., del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 61, 62, 115, 116, 184, 2712, 2719, 2727, 2728, 2729 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare il difetto di specifica contestazione della corrispondenza dei corsi allegati con quelli legittimanti le pretese, fermo restando che, rispettivamente per i deducenti indicati partitamente, erano incluse negli elenchi, ovvero nelle ricognizioni ministeriali, i corsi in: Igiene e medicina preventiva, Medicina dello sport, Medicina legale e delle assicurazioni, Oncologia, Neurofisiopatologia, Scienza dell’alimentazione, Audiologia, Foniatria, Psicologia clinica, Angiologia, Fisiopatologia dell’apparato respiratorio, Malattie del fegato e del ricambio, Malattie metaboliche e diabetologia, Analisi cliniche e laboratorio, Medicina del lavoro, Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, Medicina nucleare;

con il sesto motivo si prospetta l’omessa e contraddittoria motivazione, l’omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di pronunciarsi sulle domande di Za.Ma. e Ze.Da., nonchè sulle pretese di R.S.M. quanto alla specializzazione in Pediatria e Ze.Gi.Pi. quanto a quella in Radiologia;

Rilevato, quanto al terzo ricorso, che:

con il primo motivo si prospetta, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 346, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato rilevando officiosamente il limite temporale e di corrispondenza delle specializzazioni a quelle legittimanti, non oggetto di specifica eccezione da parte delle amministrazioni;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14, 16 della direttiva 82/76, nonchè della L. n. 370 del 1999, art. 11, poichè la Corte di appello avrebbe errato, anche alla luce di vincoli comunitari, ritenendo ostativo, sul piano cronologico, l’anno di immatricolazione ai corsi di specializzazione;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, artt. 1 e 8 poichè la Corte di appello avrebbe errato ritenendo tassativa l’elencazione dei corsi di specializzazione qualificabili come inclusi nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria, posto il continuo rimodellamento di quelle imposto dall’evoluzione scientifica;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost., poichè la Corte di appello avrebbe errato ritenendosi assoggettata a precedenti giurisprudenziali invece che alla legge;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37, 38, 39, perchè la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la quantificazione stabilita da tali norme, quali attuate con i D.P.C.M. del 2007, in compiuta attuazione dei vincoli comunitari;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato, quanto al primo ricorso, che:

il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo;

la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la corrispondenza della specializzazione seguita con quella legittimante la pretesa è questione mista, di fatto e diritto, che, a fronte di specifica allegazione, dev’essere contestata tempestivamente nelle fasi di merito (cfr., di recente, Cass., 17/01/2019, n. 1055, pagg. 11-12);

nel caso la Corte territoriale dà atto delle specifiche allegazioni e documentazioni sul punto (pag. 11) e la stessa difesa erariale non nega di non aver contestato la discussa corrispondenza davanti ai giudici di merito, limitandosi, al riguardo, a invocare il riferimento della normativa comunitaria al diverso tempo di specializzazione quadriennale e non triennale come quello seguito, sicchè la specializzazione sarebbe stata idonea ai fini in parola solo se conseguita nel Regno Unito o in Irlanda, introducendo in controricorso, a conferma di quanto appena osservato, una questione che non dimostra di aver sollevato nei giudizi di merito;

Rilevato, quanto al secondo ricorso, che

il primo motivo è parzialmente fondato;

a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23581 del 2016, delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, si è pronunciata la Corte di giustizia con la sentenza 24 gennaio 2018 (C-616/16 e C-617/16) dell’ottava sezione, in cui è stato stabilito, tra l’altro, che “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 (su cui vedi le precisazioni di Cass., 05/07/2019, n. 18053) e proseguita fino all’anno 1990 dev’essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa” (cfr. anche Cass., Sez. U., 18 giugno 2018, n. 19107);

questa Corte ha quindi ribadito successivamente che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa: ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Cass., Sez. U., 31/07/2018, n. 20348);

ciò è coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione dei complessivi corsi secondo i canoni individuati, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno;

ne consegue che la sentenza impugnata è erronea limitatamente alle posizioni di:

P.A.; + ALTRI OMESSI;

tali deducenti risultano essere stati esclusi nonostante l’inizio dei corsi risalga al 1982;

il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;

la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con raestimatio” del danno effettuata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, abbia proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649);

con la conseguenza che alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass., 09/02/2012, n. 1917 e succ. conf., citata adesivamente dalle Sezioni Unite da ultimo richiamate: pag. 14 punto 5.3);

ne deriva l’esclusione della spettanza della rivalutazione e correlati interessi compensativi (Cass., 06/11/2014, n. 23635, Cass., 17/01/2019, n. 1059);

tale liquidazione legislativa è come tale di norma statisfattiva, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (cfr., Cass., 09/07/2015, n. 14376, Cass., 17/01/2019, n. 1058);

nella disciplina comunitaria non è poi rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710);

il fatto che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione – ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale – è stato ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16;

stante quanto sopra non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento dato che la quantificazione in discussione è stata espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809);

ciò posto, quanto al resto, alla fattispecie è applicabile la nuova previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, da interpretarsi come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonchè nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940);

nella censura non si indica quale sarebbe stato, invece, lo specifico fatto idoneamente e tempestivamente allegato, decisivo rispetto alle singole domande svolte, il cui esame, in tesi, sarebbe stato omesso;

pertanto:

– non risulta alcun vizio motivazionale, nel perimetro di ammissibilità sopra ricostruito;

posti gli accertamenti in fatto, non emerge alcun errore “in iudicando”;

il quinto motivo è parzialmente fondato;

come osservato quanto al primo ricorso, dalla stessa sentenza e dallo stesso controricorso non risulta vi sia stata contestazione specifica quanto alla non corrispondenza che la Corte territoriale afferma erroneamente, come visto, essere questione rilevabile d’ufficio;

ne discende l’accoglimento per le posizioni, riportate alle pagg. 43-48 del ricorso in scrutinio, di:

Pa.Gi.; + ALTRI OMESSI (per Neurofisiopatologia, posto che per Neurologia la Corte territoriale ha respinto la domanda perchè il corso è iniziato nel 1982, ragion per cui sul punto vi è già motivo di cassazione); Tr.Ma. (per Neurofisiopatologia perchè per Neurologia vi è rigetto corretto perchè il corso iniziò nel 1981); Tr.Ri. (per Fisiopatologia della riproduzione umana, perchè per Ginecologia e ostetricia vi è rigetto per inizio del corso è anteriore al 1982, con decisione “parte qua” corretta); Ve.Al.; Vi.Fr. (per Oncologia, perchè per Endocrinologia vi è corretto rigetto per inizio del corso nel 1981); Ro.Ma. (per Oncoloqia perchè per Ginecologia vi è corretto rigetto per corso iniziato nel 1981); Sc.An. (per Oncologia perchè per Ginecologia vi è corretto rigetto per corso iniziato nel 1980);

quanto alle posizioni di Pe.An., Zu.Do. e To.Ca.Al., la Corte territoriale risulta aver rigettato la domanda perchè l’inizio dei corsi risale al 1982, e per tale motivo la decisione viene già cassata per quanto sopra indicato;

per Pe.Ma. il rigetto viene fondato dalla Corte territoriale anche sull’inizio del corso prima del 1982, e tale ragione decisoria è, come detto, corretta;

per Pa.An. e Pa.Pi.Fr. il rigetto viene fondato sia sull’inizio del corso nel 1982 sia sulla non corrispondenza (Medicina legale e delle assicurazioni, e, rispettivamente, Chirurgia d’urgenza): si tratta in entrambi i casi di ragioni, come detto, utilmente censurate;

il sesto motivo è parzialmente fondato;

risulta l’omessa pronuncia quanto alle posizioni di Za.Ma., Ze.Da., Zu.Mi., Zu.Ma., riportati infatti quali appellanti e rimasti senza risposta;

quanto alle posizioni di R.S.M. e Ze.Gi.Pi., la censura è inammissibile;

infatti, per il R. risulta il rigetto quanto ad Anestesia e rianimazione, in quanto iniziata nel 1980, mentre non è stata dimostrata in ricorso la tempestiva formulazione della ulteriore domanda per Pediatria; per Zenchi risulta il rigetto, come detto da cassare, quanto al corso di Cardiologia iniziato nel 1982, e non è stata dimostrata in ricorso la tempestiva formulazione della ulteriore domanda per Radiologia;

sul punto, premesso che il vizio di revocazione va dedotto davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quanto al vizio processuale questa Corte è giudice del fatto ma la censura dev’essere preliminarmente ammissibile e dunque conforme anche all’art. 366 c.p.c., n. 6, non dovendosi compulsare gli atti processuali per rinvenire la fondatezza della doglianza (Cass., 29/09/2017, n. 22880);

Rilevato, quanto al terzo ricorso, che;

il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono: parzialmente fondato l’uno, e infondato l’altro;

come sopra ricostruito, l’obbligazione statale è sorta per i corsi a decorrere dall’anno 1982 e non prima: il profilo, peraltro, è rilevabile d’ufficio discutendosi “in iure”, rispetto a un fatto pacificamente accertato, di un elemento costitutivo della fondatezza della domanda (cfr. Cass., 11/02/2013, n. 3218, punto 6.2.);

quanto alla spettanza per le specializzazioni non comprese nell’elenco, nel ricorso se non si censura l’affermazione, fatta dalla Corte territoriale, che ha negato anche l’equipollenza sostanziale ai modelli comunitari (pag. 16 della sentenza impugnata), d’altra parte si critica, fondatamente al pari di quanto osservato quanto ai ricorsi precedenti, la mancata contestazione specifica della utile corrispondenza delle specializzazioni frequentate da R.F., S.I., Si.Gi., T.C. per Andrologia (essendo iniziata nel 1981 quella in Urologia) e V.C. per Igiene e medicina preventiva;

il terzo motivo è logicamente assorbito;

il quarto motivo è manifestamente infondato, posto che la decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini di “stare decisis” ma quale cornice nomofilattica all’ermeneutica legale positiva);

il quinto motivo è infondato;

questa Corte ha chiarito che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti (Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva cui si rimanda; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445), men che meno, quindi, se anteriori al 1991.

PQM

La Corte:

quanto al primo ricorso, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; quanto al secondo ricorso, accoglie per quanto di ragione il primo, quinto e sesto motivo, rigetta il secondo, terzo e quarto motivo;

quanto al terzo ricorso, accoglie per quanto di ragione il primo motivo, rigetta il secondo motivo, assorbito il terzo e rigettato il quarto e il quinto motivo;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perchè, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 gennaio 2020

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