Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1641 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1641 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 23548-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3743.

MINALI SAMANTHA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSIMO MONALDI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 931/2012 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 15/10/2012 R.G.N. 411/2009.

,

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. IV LAVORO

.

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata
del 28 settembre 2017, dal consigliere relatore Cristiano Valle;
rilevato che:
la Corte di appello di Ancona, sezione lavoro, con sentenza, pubblicata il 15
ottobre 2012, ha confermato la sentenza del tribunale di Pesaro, giudice del
lavoro, che aveva dichiarato che tra Samantha Minali e Poste italiane s.p.a.

ordine alla determinazione della somma dovuta alla lavoratrice, che era
quantificata (in luogo dell’intero ammontare delle retribuzioni dalla messa in
mora) in otto mensilità della retribuzione globale di fatto, in applicazione,
dell’art. 32 della I. n. 183 del 2010;
avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane
s.p.a., censurandola con plurimi motivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4
c.p.c., in relazione all’art. 1372 c.c., all’art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001 ed all’art.
1419 c.c., nonché in relazione all’art. 8 della I. n. 604 del 1966 richiamato
dall’art. 32 della I. n. 183 del 2010;
Samantha Minali resiste con controricorso;
Poste Italiane S.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è infondato, posto che la sentenza impugnata,
applicando il principio consolidato di questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez. U n.
21691 del 2016), con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, ha
adeguatamente dato conto delle ragioni sulla cui base ha ritenuto non
concludente il comportamento emerso, così escludendo un’ipotesi di
scioglimento del contratto per mutuo consenso;
il secondo motivo di ricorso è basato sull’avere la sentenza impugnata ritenuto
insussistente la prova della causale apposta al contratto a tempo determinato,
affermando che il giudice di appello non avrebbe dato conto della circostanza
che, sulla base della documentazione depositata in atti da Poste Italiane S.p.a.
risultava che la Minali fosse stata sempre impiegata per fronteggiare la
sostituzione di personale assente;

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sussisteva rapporto di lavoro subordinato dal 2 maggio 2003, riformandola in

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. IV LAVORO

il motivo non coglie nel segno, posto che la pronuncia della corte territoriale,
sulla scorta della prova testimoniale assunta in primo grado – il cui
apprezzamento è, per costante giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano
ragioni per discostarsi, rimesso al giudice di merito (si veda Cass. n. 17097 del
2010, quale espressione di un orientamento costante) – ha affermato che la
Minali era stata sempre impiegata come portalettere sulla zona di recapito 39

ossia a termine, ed ha altresì adeguatamente dato conto, nella specie,
dell’insussistenza di una ipotesi di cd. scorrimento, che avrebbe legittimato la
sostituzione dei lavoratori con la lavoratrice a termine (si vedano in tema Cass.
n. 6787 del 2013 e ord. n. 20647 del 2017);
il mezzo deve, pertanto, essere, essere rigettato;
il motivo di ricorso relativo all’art. 32 della I. n. 183 del 2010 è parimenti
infondato, in quanto (si veda per tutte Cass. n. 6122 del 2014) la
determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista
dall’art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010 – che richiama i criteri indicati
dall’art. 8 della I. n. 604 del 1966 – spetta al giudice di merito ed è censurabile
in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria, il
che, nel caso di specie, non è dato riscontrare, avendo la sentenza impugnata
adeguatamente motivato sul punto, prendendo in considerazione la durata del
rapporto di lavoro, l’età della lavoratrice, il tempo trascorso tra la fine del
rapporto ed il promuovimento dell’azione e le dimensioni dell’azienda
convenuta e, inoltre, Poste italiane S.p.a. non specifica in alcun modo la
riferibilità degli accordi sindacali di cui invoca l’applicazione, richiamando l’art.
32, comma 6, della I. n. 183 del 2010, avuto riguardo all’assunzione a termine
della Minali;
in conclusione, deve, quindi, rigettarsi integralmente il ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza di Poste italiane s.p.a. e, liquidate
come da dispositivo, vanno distratte in favore del difensore antistatario,
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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di Ascoli Piceno, che veniva esclusivamente coperta con lavoratori trimestrali,

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CORTE DI CASSAZIONE SEZ. IV LAVORO

quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso; condanna Poste Italiane s.p.a. al pagamento delle spese di
lite, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
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‘come per legge, da distrarsi in favore dell’avv.to Monaldi;

ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delk ricorrente
-tigtrEilmipele-, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso ~e, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

oltre

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