Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16409 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO GAETANO LA LOGGIA 33, presso lo studio dell’avvocato

SALVUCCI GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALMORIA

FRANCO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

SURF FILM S.R.L. (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso n. 13222/2006 proposto da:

SURF FILM S.R.L., in persona del suo amministratore unico Sig.

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

22, presso lo studio nell’avvocato MARCONI FRANCESCO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– ricorrente –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3820/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 21/07/2005, depositata il

15/09/2005 R.G.N. 3912/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito l’Avvocato SALMORIA STEFANIA (per delega dell’Avv. SALMORIA

FRANCO);

udito l’Avvocato MARCONI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma respinse la domanda della soc. Surf Film contro il B. affinche’ questo fosse condannato (quale mandatario senza rappresentanza per il reperimento di contratti di sponsorizzazione) alla restituzione di somme percepite ed al risarcimento del danno arrecato all’attrice mediante negligente comportamento.

La Corte d’appello di Roma, riformando la prima sentenza, ha accertato la somma effettivamente spettante al B., condannandolo a restituire l’ulteriore somma percepita dalla societa’.

Il B. propone ricorso per cassazione a mezzo di sette motivi.

Risponde con controricorso la societa’, la quale propone anche ricorso incidentale svolto in cinque motivi. Ambedue le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO DEL B..

Nel primo motivo del ricorso principale il B. – premesso l’errore di fatto nel quale sarebbe incorso il giudice nel ritenere non prodotti in atti alcuni documenti (il contratto di collaborazione del (OMISSIS) intercorso tra il B. e la Victoria Production, nonche’ la scrittura del (OMISSIS) relativa al subentro della Surf Film negli impegni assunti dalla Victoria Production nei confronti del B.) – censura la sentenza per avere ingiustamente posto a suo carico l’onere di dimostrare fatti (in particolare, l’assenza di un vincolo contrattuale con la Surf Film) che, invece, avrebbe dovuto provare la controparte.

Il secondo motivo tende ad escludere che il contratto del (OMISSIS) tra le due menzionate societa’ costituisca un accollo o una cessione di contratto, posto che esse erano coproduttrici del film ed erano obbligate in solido verso i fornitori; sicche’, l’atto avrebbe mera rilevanza interna, non avrebbe liberato la Surf Film per obbligazioni gia’ gravanti a suo carico.

Il terzo motivo sostiene che, pur ammesso che il documento del (OMISSIS) fosse un accollo o una cessione di contratto e che la Surf Film fosse estranea al rapporto di collaborazione con il B., il giudice d’appello avrebbe illogicamente affermato che gli acconti da quest’ultimo ricevuti fossero imputabili ad attivita’ di sponsorizzazione.

Il quarto motivo censura il contrasto motivazionale nel quale sarebbe incorso il giudice nell’affermare, per un verso, che l’importo di L. 22.500.000 pagato dalla Surf al B. dovesse essere imputato ad attivita’ di sponsorizzazione e che, per altro verso, il B. aveva reperito sponsors per sole L. 30 milioni.

Il quinto motivo afferma che la motivazione sarebbe illogica dove non ha dato conto del fatto che la Surf Film non ha spiegato le ragioni del suo pagamento, ne’ ha affermato che costituissero un indebito;

sicche’, si sarebbe dovuto ritenere che i pagamenti erano stati bene effettuati sulla base di qualche titolo.

Il sesto motivo censura la sentenza nel punto in cui ha escluso che nell’ammontare elle sponsorizzazioni fossero inclusi due tavoli da biliardo (sul presupposto che questi erano stati conferiti dallo sponsor in semplice comodato).

Il settimo motiva censura il riparto delle spese del giudizio.

Tutti i motivi, che posono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Occorre chiarire che la Surf Film ha agito perche’ il B. le restituisse somme ricevute in eccesso rispetto a quanto previsto dal contratto di mandato conferitogli per il reperimento di sponsors cinematografici. Il convenuto, oltre a resistere alla domanda, ha proposto riconvenzionale chiedendo, con riferimento a due scritture in data (OMISSIS), la condanna dell’attrice al pagamento di somme relative al mandato suddetto, nonche’ di altre relative ad un contratto di collaborazione nella ripresa del film ed ai danni all’immagine subiti. La riconvenzionale e’ stata dichiarata inammissibile per tardivita’ dal primo giudice e sul punto non v’e’ stata impugnazione da parte del B..

Successivamente, la Corte d’appello, parzialmente riformando la prima sentenza, ha ritenuto, sulla base di una congrua e logica motivazione, che gli acconti percepiti dal B. non potevano che essere imputati al corrispettivo per l’attivita’ di sponsorizzazione, visto che il percipiente non aveva dimostrato di aver diritto ad altro compenso per la collaborazione prestata nelle riprese del film.

Cosi’ ricostruita la questione, non e’ neppure comprensibile la censura di avvenuta inversione dell’onere della prova: visto che la societa’ aveva agito per il recupero di somme versate in eccesso relativamente al contratto di sponsorizzazione, era onere del B. provare che quelle somme trovavano ragione in una diversa imputazione.

Di per se’, l’accertamento relativo alla mancata prova di elementi fondamentali a base dell’eccezione risolve ogni altra questione successivamente proposta. Va ad ogni buon conto rilevato che, per il resto, il ricorso, nei suoi motivi, si manifesta non solo generico e privo del requisito dell’autosufficienza (e’ fatto riferimento a documenti ed altri atti processuali dei quali non e’ data neppure contezza nel ricorso), ma altresi’ sostanzialmente fondato su ragioni di puro merito, tendenti a conseguire dal giudice di legittimita’ una nuova valutazione del merito della causa.

Quanto al provvedimento sulle spese del giudizio di merito, la censura s’infrange contro il potere discrezionale del giudice, il quale ha legittimamente proceduto alla compensazione in ragione della soccombenza.

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA SURF FILM. Il ricorso incidentale della societa’ concerne il punto in cui la sentenza ha respinto la sua domanda proposta contro il B. per inadempimento del contratto di sponsorizzazione.

Sul punto la sentenza, premesso che il rapporto in questione deve essere ricondotto alla fattispecie del procacciamento d’affari sostanzialmente assimilabile a quella del mandato, rileva che la societa’ non ha ne’ dedotto, ne’ provato specifiche circostanze riconducibili all’ipotesi della responsabilita’ ex art. 1759 c.c. (responsabilita’ del mediatore per omessa comunicazione alle parti di circostanze relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, influenti sulla conclusione di questo), limitandosi piuttosto a sostenere che il B. s’era impegnato a garantire un determinato tetto di sponsorizzazioni; affermazione priva di riscontro nella scrittura del (OMISSIS), dove la previsione degli apporti degli sponsors e’ fatta al solo scopo di quantificare la provvigione.

Nel ricorso invece la societa’, sostiene di aver fornito compiuta prova degli obblighi assunti dal B. e dei relativi inadempimenti (sostanzialmente consistenti nella mancata informazione intorno agli sponsors indicati, rivelatisi quasi tutti “decotti ed introvabili”), nonche’ delle altre obbligazioni assunte dal B. in aggiunta a quelle previste in contratto; sostiene, inoltre, di aver provato che questo aveva trovato sponsors per un importo di gran lunga inferiore al promesso; aggiunge che il menzionato contratto non si limitava a stabilire vari livelli si apporto al mero fine di fissare la provvigione, ma stabiliva gli obblighi del B. di apportare consistenti valori di incassi provenienti da sponsors affidabili; conclude che la controparte avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni (da liquidarsi equitativamente) per negligente esecuzione del mandato.

Anche riguardo a questo ricorso occorre rilevare che le censure, benche’ formalmente proposte sotto il profilo della violazione di legge e/o del vizio della motivazione, si risolvono nella prospettazione assolutamente generica di una serie di circostanze di fatto in base alle quali la ricorrente sostiene che il giudice sarebbe dovuto pervenire ad una diversa conclusione. Oltre alla genericita’, occorre pure rilevare il difetto d’autosufficienza dei mezzi di gravame, i quali fanno riferimento a determinati atti e ad esami testimoniali (dei quali e’ indicato il fascicolo processuale in cui sono compresi) dei quali non e’ neppure spiegato il contenuto, con la conseguenza che alla Corte (alla quale e’ impedito l’accesso agli atti del processo) non e’ resa possibile la valutazione delle lagnanze.

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere respinti, con conseguente totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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