Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16409 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– ricorrente –

contro

D.G.M.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1464/2014,

depositato il 31 ottobre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia in data 29 dicembre 2010, D.G.M. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Lazio nel giugno 1996 e conclusosi con sentenza depositata il 30 settembre 2010;

che l’adita Corte d’appello, rilevato che il giudizio presupposto aveva avuto una durata complessiva di sedici anni, dalla quale dovevano essere detratti tre anni di durata ragionevole, accertava una durata irragionevole di tredici anni in relazione alla quale liquidava un indennizzo di 12.250,00 Euro, adottando il criterio di 750,00 Euro per i primi tre anni e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che l’intimato non ha svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso il Ministero deduce violazione ed erronea applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dolendosi della entità dell’indennizzo liquidato;

che il ricorso è inammissibile per una duplice e concorrente ragione;

che, in primo luogo deve rilevarsi che il Ministero ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale;

che quindi, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, trova applicazione il principio per cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass., S.U., n. 627 del 2008);

che, in secondo luogo, il ricorso non risponde al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3;

che è infatti del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e cioè la individuazione del giudizio presupposto e la indicazione delle vicende ad esso relative, nonchè il contenuto del decreto con il quale la domanda è stata accolta e delle ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto di disattendere l’eccezione formulata dal Ministero;

che, invero, “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (Cass. n. 1926 del 2015; Cass. n. 7825 del 2006);

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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