Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16408 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MICUCCI VITTORIO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. VITALI MARCO in 61100 PESARO, VIA A. MANZONI 40,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 554/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 22/06/2005, depositata il 01/10/2005 R.G.N. 1244/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Ancona, riformando la sentenza del Tribunale di Pesaro, ha dichiarato l’esclusiva responsabilita’ di P.D. (all’epoca dei fatti minorenne) nella produzione di un sinistro stradale in occasione del quale subirono danni il P. stesso (alla guida di un ciclomotore) ed il G. (alla guida di un’autovettura). Ha, dunque, condannato i genitori del P. a restituire tutte le somme percepite per effetto della prima sentenza ed ha condannato sia questi ultimi, sia P.D. a risarcire i danni cagionati al G..

Propone ricorso per cassazione P.D. attraverso quattro motivi. Risponde con controricorso il G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei genitori del P. – nei confronti dei quali era stato notificato l’atto d’appello, benche’ P.D. avesse raggiunto la maggiore eta’ nel corso del giudizio di primo grado – sostenendo (con riferimento a Cass. n. 15220/01) che, non essendo stata dichiarata o notificata tale circostanza dal difensore a norma dell’art. 300 c.p.c., il processo regolarmente proseguiva nei confronti dei rappresentanti del minore.

Questo punto della sentenza e’ censurato dal primo motivo del ricorso, dove si sostiene che l’atto d’appello avrebbe dovuto essere diretto nei confronti di P.D., siccome il raggiungimento della sua maggiore eta’ era circostanza che le controparti dovevano e potevano acquisire nel processo.

Il motivo e’ fondato.

Occorre, infatti, ribadire che, qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore eta’ da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell’art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato ne’ notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e cio’ alla luce dell’art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volonta’ del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato ne’ notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 – rispetto ai quali non opera la possibilita’ di sanatoria dell’eventuale errore incolpevole nell’individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta dal nuovo testo dell’art. 164 c.p.c., come sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui consente la rinnovazione, con efficacia ex nunc, della citazione (e dell’impugnazione) in relazione alle nullita’ riferibili all’art. 163 c.p.c., nn. 1 e 2 – il dovere di indirizzare l’impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilita’ dell’evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l’impugnazione, essendo tale interpretazione l’unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Un’esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all’ipotesi del raggiungimento della maggiore eta’ nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un decadimento inevitabile nell’an – essendo lo stato di incapacita’ per minore eta’ naturaliter temporaneo – ed agevolmente riscontrabile nel quando (Cass. sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783).

Nella specie, il giudizio e’ stato introdotto con atto di citazione del 27.11.1992 (senza possibilita’, quindi, di sanatoria) e nel corso del giudizio di primo grado P.D. (nato il (OMISSIS)) ha raggiunto la maggiore eta’. Ne consegue che l’atto di impugnazione, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, doveva essere rivolto nei confronti di questo e non dei suoi genitori.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata senza rinvio (tutti gli altri motivi del ricorso restano assorbiti) in quanto l’azione non poteva essere proseguita.

La composizione del contrasto giurisprudenziale da parte della summenzionata sentenza a sezione unite risulta essere sopravvenuta rispetto alla data di decisione della sentenza impugnata, il che consiglia la totale compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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