Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16407 del 30/07/2020
Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22400/2014 proposto da:
Parmose In S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Calamatta n. 16, presso
lo studio dell’avvocato Criscuolo Rosario, rappresentata e difesa
dall’avvocato Sellitti Vittorio, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.I.S. Centro Ingrosso e Sviluppo Campania G.N. S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via G. Avezzana n. 6, presso lo studio
dell’avvocato Coscino Arnaldo, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Montemurro Francesco, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 432/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che:
Il CIS-Centro Ingrosso e Sviluppo Campania G.N. Spa proponeva domanda di arbitrato nei confronti di Parmose In srl.
Esponeva che le parti, in data 16 marzo 2005, avevano stipulato un contratto di sub-mutuo e modificazione di locazione finanziaria, in base al quale il CIS aveva prestato una cospicua somma alla Parmose che, a garanzia della restituzione, aveva concesso in pegno il certificato incorporante i contratti di leasing; quindi, visto l’inadempimento della Parmose, il CIS chiedeva di dichiarare, in virtù di clausola risolutiva espressa, risolto il contratto di sub-mutuo, di dichiarare la Parmose inadempiente nella restituzione delle rate e decaduta dal beneficio del termine, di condannarla a restituire le somme ricevute, di accertare il proprio privilegio sul certificato incorporante il leasing dato in pegno e il diritto di intestare a sè il contratto di leasing, il relativo immobile e le azioni (al valore da accertare) di cui la Parmose aveva la disponibilità, o di dichiarare che il CIS aveva facoltà di collocare il contratto e le azioni presso terzi; di condannarla al rilascio del capannone oggetto della locazione finanziaria e di stabilire un termine per rendere il conto con le dovute compensazioni.
Il collegio arbitrale pronunciava un lodo non definitivo, in data 21 febbraio 2011, che rigettava le censure preliminari della Parmose di violazione del principio del contraddittorio e di inefficacia della clausola compromissoria per mancanza di specifica approvazione per iscritto; un lodo definitivo, in data 14 febbraio 2012, che accoglieva le domande del CIS.
Il gravame di Parmose avverso entrambi i lodi veniva rigettato dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3 febbraio 2014, avverso la quale Parmose ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal CIS.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
La ricorrente ha presentato rituale e tempestivo atto di rinuncia al ricorso, cui il CIS ha aderito. Ne consegue l’estinzione del giudizio. Non si deve provvedere sulle spese, a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 4, avendo l’altra parte aderito.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020