Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16407 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ROMANA DERATTIZZAZIONE s.r.l. (c.f. (OMISSIS)), in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Regina Margherita n. 278, presso lo studio dell’avv. Ferrara Marco,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. (OMISSIS) (gia’ GAN ITALIA s.p.a.),
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
Roma, Via XX Settembre n. 118, presso lo studio degli avv.ti Plantade
Francoise Marie e Posi Maria Pia, che lo rappresentano e difendono
giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1424/05 in data
15 febbraio 2005, pubblicata il 31 marzo 2005;
Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;
udito l’avv. Marco Ferrara;
udito l’avv. Maria Pia Posi;
udito il P.M. in persona del Cons. Dott. SGROI Carmelo che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 novembre 1998, la Romana Derattizzazione s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Gan Italia s.p.a., esponendo di avere sottoscritto con la convenuta compagnia assicuratrice un contratto di assicurazione contro il rischio di incendio relativamente ad un capannone in (OMISSIS) e quindi chiedeva di essere tenuta indenne dalle conseguenze dannose di un incendio sviluppatosi nel suddetto complesso il (OMISSIS).
Si costituiva in giudizio la Gan Italia s.p.a.. la quale eccepiva che la richiesta indennita’ assicurativa non era dovuta, poiche’ la garanzia assicurativa sarebbe stata inoperativa.
Con sentenza pubblicata in data 2 ottobre 2001, il Tribunale condannava la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di L. 341.540.000 in favore della parte attrice, oltre interessi e spese.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 31 marzo 2005 rigettava l’appello principale proposto da Romana Derattizzazioni s.r.l. ed in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da Gan Italia s.p.a. riduceva la somma da pagare in L. 283.500.000; compensava quindi le spese.
Propone ricorso per cassazione Romana Derattizzazione s.r.l. con quattro motivi.
Resiste con controricorso la Groupama Assicurazioni s.p.a. (gia’ Gan italia s.p.a.).
Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. in relazione al mancato accoglimento della domanda di risarcimento per il lucro cessante.
Contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, la ricorrente aveva depositato una serie di documenti dai quali si ricavava non solo l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di sei dipendenti, ma anche la conseguente paralisi dell’attivita’ dell’impresa, con la mancata partecipazione della societa’ a gare di appalto e l’impossibilita’ di onorare gli impegni gia’ assunti; a tal fine era stata richiesta l’ammissione di consulenza contabile, al fine di comparare la situazione esistente prima del sinistro con quella successiva.
Il motivo e’ inammissibile in quanto privo del requisito dell’autosufficienza, al quale la parte ricorrente e’ tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133. Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Dal ricorso non risulta, in particolare, l’indicazione dettagliata e puntuale dei documenti prodotti nella fase di merito, in relazione ai quali sarebbe stata dimostrata la pretesa di liquidazione del danno da lucro cessante, ovvero la necessita’ di disporre consulenza tecnica contabile.
Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione di legge in relazione ai minimi stabiliti dal tariffario forense.
Questa Corte ha piu’’ volte stabilito il principio che “La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffaria ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in difformita’ rispetto alla tariffa.” (Cass. 7 agosto 2009 n. 18086).
La parte ricorrente e’ venuta meno a tale onere, indicando le singole voci in modo non analitico, ma globale.
Il ricorso merita quindi il rigetto; in considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010