Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16407 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. I, 10/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9602/2016 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Archimede n. 97,

presso lo studio dell’avvocato Leopoldo Dè Medici, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Graglia,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica del Comune di

Roma – ATER, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci De Calboli

n. 20/E, presso l’Avvocatura dell’ATER, rappresentata e difesa

dall’avvocato Edmonda Rolli, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Dipartimento del Patrimonio e della Casa Direzione Politiche

Abitative – Interventi di Autotutela e decadenze;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5861/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/3/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.C., quale erede di P.E., assegnataria di un alloggio ERP nella cui detenzione era succeduta la B., ricorre a questa Corte – sulla base di cinque motivi di ricorso, ai quali replicano con distinti controricorsi l’ATER-Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma e Roma Capitale avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone l’appello, ha confermato l’impugnata decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione, già proposta dalla P., al provvedimento di decadenza dall’assegnazione adottato dalla competente amministrazione sul presupposto che la B. era risultata intestataria di altre proprietà immobiliari e priva perciò del requisito previsto dalla L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, art. 11, comma 1, lett. c), per continuare ad occupare l’alloggio.

La Corte d’Appello ha motivato l’impugnato rigetto osservando alla stregua della richiamata disposizione, che fulmina di decadenza le assegnazioni in favore di chi sia già proprietario, che non è “la concreta disponibilità di altro alloggio” a venire in considerazione, ma la mancata titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili”, sicchè, come nel caso della B., “tale accertata titolarità preclude il diritto all’assegnazione ed alla permanenza del rapporto locativo, comportandone la decadenza”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso, con cui la B. lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte d’Appello, perchè “è di tutta evidenza che la L.R. n. 12 del 1999, nel disciplinare i requisiti soggettivi utili all’accesso alla edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa… si riferisce alla effettiva e concreta possibilità del richiedente di poter usufruire di altro immobile”, incorre previamente in un manifesto vizio di ammissibilità, poichè esso reitera pianamente senza sviluppare alcun accento critico argomenti di censura già portati al vaglio del giudice del gravame e da questo disattesi per mezzo della motivazione qui impugnata. E poichè, come già si è detto, con il ricorso per cassazione “la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo””, (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478), ne discende l’inammissibilità del presente motivo per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il secondo e terzo motivo di ricorso – svolti congiuntamente ed intesi, l’uno, a confutare il giudizio di irrilevanza espresso dalla sentenza in ordine alla valenza probatoria di due scritture private, donde al contrario risulterebbe che la B. “è stata durante il periodo di assegnazione dell’immobile di proprietà ATER solo formalmente intestataria di ulteriori proprietà immobiliari”, l’altro a protestare l’inadeguatezza della motivazione poichè non sarebbe consentito comprenderne “l’iter logico” – restano assorbiti dalla inammissibilità che travolge il primo motivo.

A prescindere per vero dall’inammissibilità che li affligge singolarmente – l’uno perchè l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, segnatamente nel caso in cui riguardi la data di una scrittura privata (Cass., Sez. VI-I, 16/02/2017, n. 4104), è compito che pertiene esclusivamente alla competenza del giudice di merito (Cass., Sez. IV, 13/06/2014, n. 13485; Cass. Sez. I, 23/11/2005, n. 24589; Cass., Sez. II, 8/09/2000, n. 11859), l’altro perchè a fronte di un giudizio che sviluppa in modo coerente ed intelligibile le ragioni del proprio decisum, la censura non riveste altro contenuto che sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio – va da sè che, restando fermo per effetto della pronunciata inammissibilità del primo motivo il responso decisorio circa il fatto che è la proprietà di altri beni immobili a privare l’assegnatario del diritto di permanere nella detenzione dell’immobile assegnatogli, è inconferente qualsiasi allegazione volta a contestare il fondamento di questa affermazione, onde la chiesta disamina rimane conseguentemente assorbita.

4. Sorte analoga condivide anche il quarto motivo di ricorso, con cui la B. si duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto che la cessione da lei operata in favore dell’ex coniuge dei diritti su altro immobile di sua proprietà abbia costituito un’operazione simulata e strumentale al fine di evitare il provvedimento di decadenza, atteso che “il trasferimento della proprietà in capo al sig. F. (ex marito della odierna ricorrente) è avvenuto in tempi ben antecedenti rispetto all’emissione del provvedimento di decadenza dell’assegnazione”. Pur incidentalmente rilevando che a mente della L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11, comma 2, la condizione di impossidenza deve permanere “in costanza di rapporto”, onde l’allegazione non ha alcuna consistenza, anche la predetta censura, essendo destinata a conferire rilievo alla circostanza che la proprietà di altri immobili non è ostativa al godimento dell’alloggio se essa sia solo formale, resta assorbita dalla contraria affermazione operata dal decidente d’appello e, segnatamente, dall’inammissibilità della sua contestazione decretata esaminando il primo motivo di ricorso.

5. E pure in termini va risolta la disamina della doglianza manifestata con il quinto motivo di ricorso con cui il decidente ha negato ogni inferenza discendente dall’ordinanza del TAR di sospensione del provvedimento di decadenza, quantunque al contrario “il provvedimento emesso dal Tar Lazio avrebbe dovuto spiegare efficacia nel giudizio incardinato dalla Sig.ra B.C.”. Per vero, a fronte del motivato giudizio di opposto segno espresso dal decidente (“appare evidente come l’ordinanza del TAR – peraltro motivata per lo più con riferimento al periculum in mora – non spieghi efficacia alcuna nel presente giudizio, trattandosi di controversia non appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo”), la doglianza così formulata, non solo è fonte ancora di un’indiretta istanza a rivedere il giudizio di fatto e l’apprezzamento delle circostanze di prova operato dalla Corte d’Appello, ma non diversamente, da quanto già si è innanzi notato, va parimenti soggetta ad un preliminare rilievo di inammissibilità risolvendosi nella mera reiterazione in questa sede di argomenti già vagliati sfavorevolmente dal giudice d’appello, onde non esternando essa alcuna critica al riguardo, conseguente ne è l’inammissibilità per inosservanza del precetto di specificità.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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