Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16407 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 05/08/2016), n.16407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16897/2015 R.G. proposto da:

A.M. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Luciano Gallo ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tirso, n. 101, presso lo

studio dell’avvocato Raffaele De Luca;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD s.p.a.;

– intimata –

Avverso l’ordinanza del 5.6.2015 del giudice di pace di Crotone;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’11 aprile

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi a norma dell’art. 46 c.p.c., l’inammissibilità del

regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione A.M. conveniva innanzi al giudice di pace di Crotone “Equitalia Sud” s.p.a., così proponendo opposizione avverso la cartella n. (OMISSIS), recante intimazione di pagamento della somma di euro 236,09 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

Chiedeva che fosse pronunciato l’annullamento della cartella.

Deduceva, tra l’altro, a sostegno della esperita opposizione che il verbale cui la cartella si correlava, giammai gli era stato notificato.

Con ordinanza del 5.6.2015 il giudice di pace di Crotone rilevava che l’infrazione era stata commessa in territorio del comune di Sant’Arcangelo e conseguentemente dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza ratione loti del giudice di pace di Lagonegro.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza A.M.; ha chiesto dichiararsi la competenza per territorio del giudice di pace di Crotone con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

“Equitalia Sud” s.p.a. non ha depositato scritti difensivi.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria datata 25.3.2016.

Col ricorso a questa Corte di legittimità A.M. deduce che la competenza del giudice del luogo ove è stata commessa l’infrazione al codice della strada, si prospetta “solo ove sia necessario il recupero del momento difensivo perso a causa della mancata notificazione del verbale di accertamento o dell’ordinanza ingiunzione” (così ricorso per regolamento di competenza, pagg. 2 – 3); che, viceversa, nel caso di specie “la mancata notificazione del verbale di accertamento è stata sollevata solo al fine di eccepire la prescrizione, la decadenza e l’illegittimità della notificazione della cartella di pagamento, eccezioni che (…) attengono al diritto di procedere ad esecuzione” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 3).

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 28.1.2014, n. 1812 – Cass. 12.11.2010, n. 22959, secondo cui la sentenza di incompetenza territoriale emanata da un giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46 c.p.c.) e, nel caso in cui abbia deciso una causa di valore superiore al limite stabilito dall’art. 113 cpv. c.p.c., è appellabile davanti al tribunale, la cui sentenza, qualora abbia pronunciato solo sulla competenza, è impugnabile con regolamento necessario di competenza).

“Equitalia Sud” s.p.a. non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Si dà atto che il ricorrente, ai fini della proposizione del ricorso a questa Corte di legittimità, è stata ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta determinazione del consiglio dell’ordine degli avvocati di Crotone dell’1.7.2015, n. 21.

Il che ha fatto sì, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 2, lett. a), che l’importo del contributo unificato è stato prenotato a debito, sicchè non vi è margine chè si disponga (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013) il versamento da parte dello stesso ricorrente di una ulteriore somma a tale titolo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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