Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16406 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16406 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
DANI Gioacchino e GUERCI Elvira, rappresentati e difesi, in
forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Marina Flocco, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma,
via Gregorio VII, n. 466;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

43Z01 3

Data pubblicazione: 28/06/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia depositato
in data 14 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Marina Fiocco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto in
data 14 maggio 2012, ha rigettato il ricorso per equa riparazione proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da
Gioacchino Dani ed Elvira Guerci per l’eccessiva durata di un
procedimento di esecuzione forzata immobiliare a loro carico,
svoltosi dinanzi al Tribunale di Tivoli, iniziato nel 1999 e
conclusosi nel gennaio 2010 con l’approvazione del piano di
riparto;
che la Corte territoriale ha escluso la richiesta riparazione perché, trattandosi della vendita forzata di beni degli
istanti, il protrarsi del processo ha costituito uno specifico
interesse dei debitori esecutati, che hanno potuto mantenere
il possesso del bene immobile di loro proprietà durante
l’esecuzione;

Giusti;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Dani e la Guerci hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi, illustrato con memoria;
che il Ministero ha resistito con controricorso.

una motivazione semplificata;
che i tre motivi – con i quali si deduce violazione di

legge e vizio di motivazione per l’esclusione del danno non
patrimoniale in capo ai debitori esecutati – sono infondati;
che occorre premettere che, in tema di equa riparazione
per l’irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è, anche alla
stregua della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo
medesimo, di cui all’art. 6, par. l, della Convenzione europea, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle
parti interessate, onde, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa,

ovvero di un

danno automaticamente, e necessariamente insito
nell’accertamento della violazione, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere l’esistenza
di un simile danno, la quale, però, può essere esclusa, re-

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Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di

stando così superata la presunzione anzidetta, in presenza di
circostanze particolari che facciano positivamente ritenere
che il danno medesimo non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui il protrarsi del

parte o sia, comunque, destinato a produrre conseguenze che la
stessa parte percepisca come a sé favorevoli;
che la valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, di tali particolari circostanze si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici (Cass., Sez. I, 18
giugno 2007, n. 14053);
che la Corte territoriale, con accertamento adeguatamente
motivato, ha rilevato che nella specie si trattava di vendita
di beni di proprietà dei debitori esecutati, i quali non avevano alcun interesse ad un rapido svolgimento della procedura,
ed anzi si sono avvantaggiati del protrarsi della stessa, avendo mantenuto, medio tempore,

il possesso di un bene immobi-

le di loro proprietà;
che la conclusione della Corte d’appello, secondo cui la
durata di detta procedura ha, anzi, giovato alla parte ricorrente, appare tale da sorreggere validamente la decisione impugnata, la quale si sottrae, perciò, alle censure dedotte
(Cass., Sez. VI-2, 15 febbraio 2013, n. 3735);

giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della

che non costituisce violazione del giudicato la circostanza che, per un ritardo nella definizione di altra procedura
esecutiva immobiliare, la Corte di Perugia abbia riconosciuto,
in favore degli odierni ricorrenti, l’equa riparazione, trat-

so presupposto;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che sussistono giustificati motivi per la compensazione
delle spese, perché l’Amministrazione intimata, pur avendo
controricorso, si è difesa con argomentazioni, relative al
margine del giudice italiano nel discostamento dai parametri
di liquidazione elaborati in sede CEDU, non conferenti con il
tema del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15
maggio 2013.

tandosi di indennizzo liquidato in relazione a diverso proces-

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