Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16406 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 214, presso lo studio dell’avv.

Testa Ezio Spaziani, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Giacomo Mezzena giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’avv. Cicciotti

Sabrina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Carlo

Bretzel giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 865/05 in data

8 marzo 2005, pubblicata il 1 aprile 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Sabina Ciccotti;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. SGROI Carmelo che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 2000 D.L. D. conveniva avanti il Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio – la s.p.a. UnipoL Compagnia Assicuratrice, chiedendo la condanna alla corresponsione dell’indennizzo relativo al furto subito in data (OMISSIS) di un’autovettura Mercedes 250 coperta da relativa assicurazione stipulata il giorno (OMISSIS) precedente per il valore di L. 25.000.000. L’impresa assicuratrice convenuta nel costituirsi in giudizio affermava di aver accertato che il giorno (OMISSIS) l’autovettura medesima, e su cui viaggiava come trasportato il D.L., a seguito di incidente era rimasta “completamente distrutta”, tant’e’ che l’autorita’ di polizia ne aveva prescritto la revisione, ma che invece il terzo che ne era proprietario, senza procedere alla riparazione del mezzo, aveva poi effettuato la vendita del “relitto” al D.L. il (OMISSIS) per il prezzo dichiarato di L. 500.000, e sulla base di queste circostanze chiedeva pertanto respingersi la domanda.

Con sentenza del 9 luglio 2001 il Tribunale riteneva sussistere l’inadempimento dell’assicuratore all’obbligo contrattuale assunto, per essersi l’incidente verificato in epoca anteriore alla stipulazione del contratto assicurativo, e per non avere d’altra parte l’assicuratore richiesto l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1892 c.c.; liquidava pertanto in favore dell’attore il valore assicurato di L. 25.000.000, detratta la somma di L. 1.000.000 per franchigia – che era pero’ del 10% – e maggiorandolo poi della rivalutazione, e cosi’ in concreto l’importo di L. 29.500.000 oltre interessi dalla data del 22 giugno 2001.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’1 aprile 2005, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da D.L.D., che condannava alla restituzione di quanto liquidato dalla compagnia di assicurazione; compensava quindi le spese.

Propone ricorso per cassazione D.L.D. con due motivi.

Resiste con controricorso la Unipol Assicuratrice s.p.a., che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la Corte d’Appello ritenuto a nullita’ del contratto di assicurazione senza che nessuna domanda fosse stata proposta in tale senso dalla Unipol.

In relazione alla ritenuta decadenza dall’azione di annullamento del contratto, osserva preliminarmente questa Corte che l’onere imposto all’assicuratore dall’art. 1892 c.c., comma 2 di manifestare, al fine di evitare la decadenza, la propria volonta’ di esercitare l’azione di annullamento del contratto di assicurazione, per dichiarazioni inesatte o reticenti entro i tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di annullabilita’, non sussiste quando il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine predetto ed a piu’ forte ragione, prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o della reticenza della dichiarazione, essendo in questi casi sufficiente, per sottrarsi al pagamento dell’indennita’, che egli invochi, anche mediante semplice eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessita’ di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione (Cass. 4 marzo 2003. n. 3165; Cass. 25 marzo 1999, n. 2815: Cass. 24.5.1982.

n. 3163; Cass. 17.8.1990, n. 8373).

Pertanto, se l’assicuratore e’ venuto a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell’assicurato dopo il verificarsi del sinistro, egli puo’ sia rifiutare il pagamento della somma assicurata se convenuto per il pagamento dell’indennizzo (in via di eccezione ex art. 1460 c.c.) sia agire per l’accertamento di tale inadempimento dell’assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione (Cass. 24.3.1997, n. 2576; Cass. 12.11.1985, n. 5519). Cio’ comporta, sempre che il sinistro si sia verificato prima che sia maturato il termine di decadenza trimestrale di cui all’art. 1892 c.c. che anche ai fini dell’impugnazione del contratto non opera il termine trimestrale di decadenza di cui all’art. 1892 c.c. che ha come presupposto che il sinistro non si sia verificato.

Si deve ribadire che, affinche’ un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell’art. 1892 c.c. non e’ sufficiente una qualsiasi inesattezza o reticenza dell’assicurato, circa i dati che lo riguardano, in sede di formazione del contratto, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere rese dall’assicurato con dolo o colpa grave, abbiano, secondo l’apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito, un’effettiva influenza sul rischio, cosicche’ esse possano ritenersi avere inciso sul consenso dell’assicuratore o sulle condizioni contrattuali (Cass. 4.7.1997, n. 6039). Quindi la reticenza dell’assicurato e’ causa di annullamento del contratto quando si verifichino, simultaneamente, le seguenti tre condizioni:

1. che la dichiarazione sia inesatta o reticente;

2. che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore;

3. che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave (Cass. 10 giugno 1998, n. 5770). Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’assicurato.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poiche’ la sentenza impugnata aveva immotivatamente ritenuto che in assenza di prova che l’auto non fosse circolante, essa avesse comunque un valore commerciale inferiore alla franchigia di L. 1 milione.

La censura risulta assorbita da quanto sopra precisato.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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