Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16406 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 05/08/2016), n.16406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Fulvio De Angelis, elettivamente

domiciliato in Roma, via Monte Santo n. 68, presso lo studio

dell’Avvocato Massimo Letizia;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 7

aprile 2014 (R.G. n. 58522/2010);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

febbraio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Antonio Caranname, con delega

orale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma il 16 settembre 2010, B.M. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio il 31 marzo 1994, pendente alla data della domanda e poi dichiarato perento con decreto in data 30 novembre 2010;

che l’adita Corte d’appello riteneva non integrata la condizione di proponibilità della domanda costituita dalla presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito dalla L. n. 133 del 2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010;

che la Corte d’appello riteneva altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione;

che per la cassazione di questo decreto B.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con i due motivi di ricorso, congiuntamente sviluppati, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg., e art. 6 della CEDU, nonchè illogicità della motivazione, rilevando che nel giudizio presupposto era stata depositata istanza di prelievo in data 23 gennaio 1997, come si desume dal sito della giustizia amministrativa;

che il ricorso è inammissibile, a causa della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale;

che trova infatti applicazione il principio per cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass., S.U., n. 627 del 2008);

che, nella specie, l’intimato Ministero non si è costituito e il ricorrente non ha dimostrato l’avvenuto completamento della procedura notificatoria attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento;

che deve solo aggiungersi che, in applicazione del richiamato principio, non può essere accolta la richiesta del difensore di rinvio dell’udienza di discussione al fine di consentire la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo unicamente consentita la richiesta di rimessione in termini, mediante formulazione di specifica allegazione in ordine alle attività svolte per acquisire il duplicato dell’avviso di ricevimento ove, in ipotesi, lo stesso sia andato smarrito o comunque non sia stato restituito al mittente (in tal senso, vedi di recente Cass. n. 19623 del 2015, secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso”);

che il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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