Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16405 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5166/2019 proposto da:

A.M.S., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica avv.briganti.pec.iusreporter.it, rappresentato e difeso

dall’avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.M.S.” proveniente dalla terra del Bengala, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 24 dicembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- La pronuncia ha in particolare rilevato che il racconto del richiedente è da valutare come non credibile, non risultando circonstanziati neppure i fatti essenziali e determinanti l’espatrio; che comunque, anche ove credibili, le dichiarazioni del richiedente “restano confinate nei lei limiti di una vicenda di vita privata e di miglioramento socio economico”; che il sistema giudiziario del Bangladesh, dove vi sono anche forme locali di giustizia (shalish), non è inefficiente e non si ravvisano gravi violazioni di diritti umani (dati UNDP); che, per quanto riguarda la specifica problematica dell’usura, sono presenti diverse leggi che tutelano il debitore contro le pratiche dei tassi usurari; che, se la situazione attuale del Paese bengalese non denuncia compromissioni di diritti umani, il ricorrente non ha dato indici di avvenuta integrazione in Italia, nè mostra di possedere una condizione di vulnerabilità specifica alla propria persona.

3.- Avverso questo provvedimento A.M.S. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume la nullità del decreto impugnato, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, in ragione delle “lacune motivazionali in esso presenti”.

Col secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo, che identifica nella “incapacità delle istituzioni locali di fornire” al richiedente una “protezione che soddisfi quanto richiesto dall’art. 10 Cost., comma 3”.

Col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32 e 35 bis, art. 16 Dir. eur. n. 2013/32, degli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c. – D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7,14,16,32, T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

Col quarto motivo, lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 Dir eur. n. 2013/32.

5.- Il primo motivo di ricorso contiene, nella sostanza, tre distinti ordini di censura. Il primo, che sembrerebbe riguardare promiscuamente la protezione sussidiaria e il diritto di rifugio, si condensa nell’affermazione che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui non considera la vicenda narrata – che si focalizza sull’incapacità patrimoniale del richiedente di far fronte a un debito bancario – espressiva di trattamenti inumani e/o persecutori. Il secondo, da intendere riferito alla sussidiaria, si condensa nel rilievo che il Tribunale non ha affrontato il tema delle condizioni politiche, sociali ed economiche del Paese di origine. Il terzo è relativo alla protezione umanitaria e assume che il Tribunale omette di dare conto delle ragioni per cui ha ritenuto irrilevante il percorso migratorio del richiedete e il suo percorso di integrazione in Italia.

6.- Il motivo è inammissibile.

Con articolata motivazione, il Tribunale marchigiano ha ritenuto la non credibilità della narrazione dei fatti di espatrio compiuta dal richiedente. Tale valutazione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, preclude in sè stessa ogni ulteriore valutazione in punto di diritto di diritto di rifugio e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b. Quanto all’esame della situazione del Bangladesh, il decreto impugnato vi ha dedicato fittissime pagine di motivazione, anche con aggiornati richiami alle fonti compulsate e con dettagliatissimo esame della normativa anti-usura applicabile nello Stato del Bangladesh. Sì che, da questo punto di vista, la formulazione del ricorso appare propriamente dissociata dai contenuti della pronuncia che pure risulta avere impugnato.

In relazione alla protezione umanitaria, va rilevato, poi, che il Tribunale ha posto l’accento sulla mancata segnalazione, da parte del richiedente, di peculiari situazioni di vulnerabilità specifica alla propria persona. Ora, il ricorrente ha espressamente dichiarato che la ragione dell’espatrio è stata propriamente economica (ricorso, p. 5): con rilievo che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è per sè idoneo a integrare i “seri motivi umanitari”, che sono richiesti dalla legge. Quanto al percorso migratorio compiuto, il ricorso non va oltre l’enunciato che “in Libia il lavoro non gli veniva retribuito”.

Nè maggiori delucidazioni vengono fornite, per qualità e quantità, sull’assunta integrazione lavorativa del richiedente.

7.- Anche il secondo motivo di ricorso si manifesta inammissibile. Sotto le spoglie del vizio di omesso esame, infatti, il motivo si sostanzia in una richiesta di riesame del merito: con riferimento, in particolare, alle condizioni sociali, politiche ed economiche presentate attualmente dal Bangladesh. Il giudice del merito, peraltro, non ha mancato di effettuare il relativo riscontro (cfr. sopra, nel n. 2).

8.- Il terzo motivo di ricorso dichiara – nella sua intestazione – la violazione di una ventina di disposizioni di legge (di diritto italiano e di diritto Europeo). Lo svolgimento del motivo trascura, tuttavia, di dare conto, o anche solo far cenno, delle ragioni che presiedono a tali richiami: dell’eventuale pertinenza loro con le specifiche caratteristiche della fattispecie concreta, cioè, prima ancora dell’assunta decisività delle medesime (cfr., in specie, la p. 60 del ricorso).

Nei fatti, il motivo viene a svolgere una serie d considerazioni di ordine generale sul tema della cooperazione istruttoria. Per poi convergere sull’affermazione che, “se le dichiarazioni dell’interessato risultano di incerta valutazione, prima di poterle ritenere non credibili sussiste comunque per il giudice l’obbligo di attivarsi, eventualmente disponendo l’audizione del ricorrente”; questi, anzi, ha il preciso dovere di procedere all’interrogatorio libero del richiedente.

9.- Il motivo è inammissibile.

Di là da ogni rilievo sulla fondatezza della tesi affermata dal motivo – che per la verità non sembra basarsi su norme di diritto positivo -, è invero da osservare che questa non si confronta comunque con il contenuto motivazionale esposto dal decreto. Che, per la verità, non ha mostrato nessuna perplessità, o incertezza, nel ritenere non credibile la vicenda narrata dal richiedente.

10.- Il quarto motivo si esaurisce nel richiamare le norme menzionate in rubrica, per sostenere in termini indeterminati che le argomentazioni svolte nei “precedenti motivi” dimostrerebbero la sussistenza della loro violazione.

Come si vede, si tratta di motivo totalmente generico. Del resto, la ritenuta inammissibilità dei “precedenti motivi” non potrebbe comportare altra sorte per il motivo adesso in esame.

11.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA