Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16405 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16405 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
SININFORM – Sinergie per l’Informatica s.r.1., in persona del
legale rappresentante pro tempore,

in qualità di procuratrice

generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, in forza di procura notar Cavasino Giacomo
di Trapani del 7 dicembre 2009, rep. 72597, rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dagli Avv. GiovaMbattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, lungotevere Michelangelo, n. 9;

– ricorrente contro

4313/13

Data pubblicazione: 28/06/2013

-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 27 aprile 2012 (n. 934/11 Reg. C.C.).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;

udito l’Avv. Ranieri Roda, per delega dell’Avv. Ferdinando
Emilio Abbate;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che la s.r.l. SININFORM

Sinergie per

l’Informatica, agendo quale procuratrice generale della Banca
di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha
chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, per la irragionevole durata di una procedura esecutiva
immobiliare, ancora pendente alla data di deposito del ricorso
il 4 maggio 2011, promossa nei confronti di Andrea Ferro e di
Maria Lombardo con atto di pignoramento in data 13 marzo 1991;

2

– resistente –

che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 27 aprile
2012, ha rigettato la domanda, rilevando che la durata della
procedura esecutiva era dipesa dalle inerzie del creditore
procedente, sia per il grave ritardo nella produzione della

documenti essenziali, come il certificato di destinazione urbanistica, sia per l’erronea descrizione dei beni pignorati e
del loro successivo accatastamento;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
società SININFORM ha proposto ricorso, con atto notificato il
16 ottobre 2012, sulla base di un motivo;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato una memoria di costituzione al
fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 127, 175 e 567 cod.
proc. civ., nonché insufficienza e illogicità della motivazione) ci si duole che la Corte d’appello abbia attribuito,

sic

et simpliciter, alla sola parte istante tutti i differimenti e
rinvii, disposti nel corso del processo esecutivo, senza premurarsi affatto di accertare, pur in un processo durato circa

3

documentazione ipocatastale, del titolo esecutivo e di altri

venti anni, quanta parte degli stessi sia stata determinata da
disfunzioni dell’apparato giudiziario;
che il motivo è infondato;
che la Corte d’appello – con congrua e logica motivazione –

gli atti necessari per la vendita forzata dell’immobile pignorato con notevole ritardo, avendo prodotto la documentazione
ipocatastale soltanto nel novembre 1996, a distanza di cinque
anni dal pignoramento, ed il titolo esecutivo ed il precetto
soltanto nel settembre 2000; (b) che il notaio, delegato per
le operazioni di vendita, non aveva potuto procedere nelle operazioni delegate a causa del mancato versamento, da parte
del creditore procedente, delle somme occorrenti per i necessaria adempimenti; (c) che soltanto nel 2011 il creditore procedente ha provveduto a trascrivere il pignoramento con
l’esatta identificazione dei dati catastali dell’immobile,
laddove nell’atto di pignoramento originario e nella relativa
nota di trascrizione tali dati non erano aggiornati, in quanto
non tenevano conto dei mutamenti, già intervenuti con la compiuta edificazione;
che, pertanto, la conclusione alla quale è giunta la Corte
d’appello si sottrae alle censure della ricorrente, essendo
risultato accertato che l’irragionevole durata del processo
esecutivo è imputabile esclusivamente all’inerzia e alla negligenza del creditore procedente;

ha evidenziato: (a) che il creditore procedente ha depositato

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, perché
l’Amministrazione intimata, che non ha controricorso, non ha
partecipato all’udienza di discussione.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 maggio
2013.

La Corte rigetta il ricorso.

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