Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16405 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DORIA SERVIZI AMBIENTALI di Paolo Pacifico Doria & C. s.a.s.

(c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Panama n. 74, presso lo studio dell’avv.

Alibrandi Ilaria, rappresentato e difeso dall’avv. Formica Domenico

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante,

domiciliato in Milano, Via Freguglia n. 10, presso lo studio degli

avv.ti La Penna Fausta e Edoardo Bianchi;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 428/05 in data

26 ottobre 2004, pubblicata il 16 febbraio 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. SGROI Carmelo che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 1997, la Doria Servizi Ambientali s.a.s. di Roberto Doria & C, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la s.p.a. La Previdente Assicurazioni, esponendo di avere sottoscritto con la convenuta compagnia assicuratrice un contratto di assicurazione contro il rischio di incendio relativamente ad un proprio complesso immobiliare adibito a deposito di rifiuti solidi non infiammabili, sito nel Comune di (OMISSIS), e quindi chiedendo di essere tenuta indenne dalle conseguenze dannose di un incendio sviluppatosi nel suddetto complesso immobiliare nei giorni (OMISSIS).

Si costituiva in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a. (che aveva nel frattempo incorporato per fusione la s.p.a. La Previdente Assicurazioni), la quale eccepiva che la richiesta indennita’ assicurativa non era dovuta, poiche’ l’incendio era stato determinato da colpa grave dell’assicurato, come risultava anche dagli atti di un procedimento penale, nel quale D.R. (cioe’ il socio accomandatario e amministratore della societa’ attrice) era imputato del delitto di incendio colposo e che si era concluso con sentenza di applicazione della pena pronunciata a seguito di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal G.I.P. del Tribunale di Novara in data (OMISSIS).

In esito alla produzione di documenti e all’assunzione di prove testimoniali, con sentenza pubblicata in data 10 dicembre 2001, il Tribunale di Milano respingeva la domanda, ritenendo che nel caso di specie fosse ravvisabile – benche’ non eccepita dalla convenuta – la mancanza di legittimazione attiva della societa’ attrice, dato che tale legittimazione sarebbe spettata solo alla Mercantile Leasing s.p.a. di Firenze. Le spese processuali venivano interamente compensate tra le parti.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 16 febbraio 2005 accoglieva l’appello sul punto della legittimazione attiva e nel merito rigettava la domanda proposta da Doria Servizi Ambientali s.a.s., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione Doria Servizi Ambientali s.a.s. con quattro motivi.

L’intimata Milano Assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese.

La societa’ ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo in relazione alla dedotta prevedibilita’ che i rifiuti provenienti dalla Astra Oleari s.p.a.

erano soggetti ad autocombustione e vi sarebbe stato il concreto pericolo di un nuovo incendio, malgrado che quello gia’ avvenuto presso la Astra Oleari alcuni giorni prima fosse stato completamente spento.

Con il secondo motivo si denuncia la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poiche’ la sentenza impugnata aveva riscontrato l’insufficienza dei presidi antincendio necessari (estintori e idrante), posto che per quel tipo di incendio non era efficace l’impiego di acqua, come era avvenuto in una precedente occasione (incendio presso la Saffa nel 1993).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1900 e 1914 c.c. in relazione alla valutazione operata, di comportamento negligente di D.R., tenuto conto che a seguito dell’intervento del (OMISSIS) dei Vigili del Fuoco, questi avevano assicurato che l’incendio era stato spento, mentre essi dovettero intervenire in seguito altre due volte.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione la falsa applicazione dell’art. 1900 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione alla configurabilita’ della ipotesi di colpa grave.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi:

si tratta di censure riguardanti la configurabilita’ della ipotesi di colpa grave a carico di D.R., all’epoca amministratore della societa’; in realta’ la valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio di primo grado costituisce soltanto una delle rationes decidendi recepite dalla sentenza impugnata, che si fonda anche sulle risultanze degli atti del processo penale. Si afferma infatti, al punto B della motivazione, che se e’ vero che la sentenza di patteggiamento (resa cioe’ ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) non puo’ essere intesa quale pronuncia di condanna, essa tuttavia costituisce un elemento di assoluto rilievo per la configurabilita’, nel caso concreto, di una colpa grave a carico dell’imputato, nella specie di D.R..

Le censure prospettate dalla societa’’ ricorrente si limitano invece a rilevare soltanto la prima questione, ignorando del tutto la seconda, con la conseguenza che l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilita’, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata e quindi la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (in tal senso: Cass. 18 aprile 1998 n. 3951).

Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese, poiche’ la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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