Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16404 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16404 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PAPALEO Danilo, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Gervasi,
elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Alessandro
Sgre) in Roma, via Largo dei Lombardi, n. 4;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempo-

e, dall’Avvocatura generare, rappresentato e difes o pe r legge,
le dello Stato, e presso g li Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 28/06/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato in data 18 ottobre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato
il ricorso per equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, proposto da Danilo Papaleo in conseguenza della
durata irragionevole di un processo penale svoltosi dinanzi al
Tribunale di Reggio Calabria, conclusosi con sentenza di non
doversi procedere per intervenuta prescrizione in data 26 ottobre 2010;
che la Corte territoriale, premesso che il

dies a quo deve

farsi coincidere con il 7 novembre 2001, data di notificazione
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha escluso che, per effetto della irragionevole durata, calcolata
in circa quattro anni, il ricorrente abbia subito un danno,
atteso il vantaggio conseguito dall’imputato con la dichiarata
prescrizione del reato;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Papaleo ha proposto ricorso, sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Giusti;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 6, par. 1, della Con-

bertà fondamentali)

si contesta che l’estinzione del reato per

prescrizione (nella specie, previa derubricazione della contestazione di riciclaggio in ricettazione) escluda l’ansia da
durata del processo;
che il motivo è infondato;
che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89
del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicché, pur dovendo
escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale
re ipsa –

in

ossia di un danno automaticamente e necessariamente

insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una
volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme
della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente
il danno non patrimoniale, a meno che non ricorrano, nel caso
concreto, circostanze particolari le quali facciano positiva-

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venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-

mente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente
(Cass., Sez. 6-1, 23 novembre 2011, n. 24696);
che nella specie la Corte d’appello ha ritenuto – dando del
proprio convincimento una motivazione logicamente adeguata ed

danno dalla pendenza del procedimento penale, essendosi anzi
questa risolta a vantaggio dello stesso imputato, in conseguenza della maturazione (previa riqualificazione della contestazione) dei termini di prescrizione del reato, a cui lo
stesso non ha rinunciato;
che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale è convalidato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale,
con la sentenza della II Sezione 6 marzo 2012 resa nel caso
Gagliano Giorgi o. Italia, divenuta definitiva il 24 settembre
2012, ha escluso la configurabilità di pregiudizi importanti
derivanti dalla durata eccessiva del procedimento in considerazione della significativa riduzione della pena ottenuta in
appello dall’imputato, in conseguenza, appunto, della maturazione dei termini di prescrizione per il reato, a cui
l’imputato non aveva rinunciato;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato (cfr., in
termini, Cass., Sez. II, 4 dicembre 2012, n. 21700);
che sussistono giustificati motivi – atteso il sopravvenire
della sentenza della Corte di Strasburgo al decreto qui igpu-

immune da vizi giuridici – che il Papaleo non ha subito alcun

gnato – per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cessazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compen-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 maggio
2013.

sate tra le parti le spese del giudizio di cessazione.

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