Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16404 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (c.f. (OMISSIS)) e P.R.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via del

Corso n. 75, presso lo studio dell’avv. Calzetta Giancarlo

rappresentati e difesi dall’avv. SPARANO Vincenzo giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

D.L.R. e D.L.A., domiciliati in Napoli, Via

Chiatamone n. 11, presso lo studio dell’avv. Biffardi Giovanni;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1750/05 in

data 26 maggio 2005, pubblicata il 7 giugno 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. SGROI Carmelo che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel novembre del 1998 i sig.ri D. L.R. e D.L.A. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Napoli C.F. e P.R. (quali eredi del sig. P.F.) nonche’ la SARA Assicurazioni s.p.a.

per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti nel sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) tra l’autovettura Alfa Romeo tg (OMISSIS) di proprieta’ del sig. D.L.A. e condotta da D.L.R. e la Fiat 127 tg (OMISSIS) di proprieta’ e condotta dal sig. P.F. (deceduto a seguito del sinistro) ed assicurata per la RCA con la SARA Assicurazioni s.p.a..

Si costituiva in giudizio la SARA Assicurazioni s.p.a. che eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto vantato dagli attori e nel merito contestava la responsabilita’ del sig. P.F. deducendo che il sig. D.L.R. era stato condannato in sede penale per l’omicidio colposo del predetto P.F. con sentenza del pretore di Marano del 13 maggio 1997.

Con sentenza parziale in data 15 febbraio 2000 il Tribunale di Napoli accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla SARA Assicurazioni s.p.a., e disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti dei convenuti contumaci C.F. e P. R. in quanto “l’eccezione di prescrizione fatta valere da uno dei condebitori in solido non opera a favore degli altri, che hanno l’onere di farla esplicitamente propria per potersene giovare”.

Con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio.

Si costituivano C.F. e P.R. che eccepivano la prescrizione; si costituivano altresi’ P.G. e P. R.A., quali eredi del defunto P.F..

Con sentenza non definitiva pubblicata il 13 dicembre 2002 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda nei confronti di P. G. e P.R.A. per intervenuta prescrizione;

disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti di P. R. e di C.F., ritenuto che costoro non avessero proposto ritualmente l’eccezione di prescrizione.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 7 giugno 2005 rigettava l’appello proposto da P.R. e da C. F., mentre accoglieva quello proposto da P.G. e da P.R.A. in ordine alla regolazione delle spese.

Propongono ricorso per cassazione P.R. e C. F. con tre motivi.

Gli intimati D.L.R. e D.L.A. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 23, degli artt. 102, 180 c.p.c. e dell’art. 2934 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che gli attuali ricorrenti non avrebbero ritualmente proposto l’eccezione di prescrizione, senza tener conto che sino al quale momento il contraddittorio non era stato esteso ai due litisconsorti necessari P.G. e P.R.A. e quindi non poteva essere esperita alcune valida attivita’ processuale.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poiche’ la sentenza parziale resa dal Tribunale nel 2000 era stata pronunziata inutilmente, posto che non era stato integrato il contraddittorio nei riguardi dei due litisconsorti necessari.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. poiche’ gli odierni ricorrenti avevano dichiarato di volersi giovare di una eccezione gia’ sollevata da altro condebitore solidale (la Sara Ass.ni) e quindi non si trattava di eccezione nuova.

I tre motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi.

La sentenza impugnata ha correttamente dato atto che i ricorrenti, quali condibitori solidali unitamente alla SAI Assicurazioni, avevano l’onere di proporre l’eccezione di prescrizione nel termine perentorio concesso ai sensi dell’art. 180 c.p.c. (nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 e quindi modificato dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534) non potendo essi trarre giovamento dal fatto che detta eccezione era stata sollevata dalla SAI Assicurazioni.

In assenza di tale adempimento, gli odierni ricorrenti, gia’ irrimediabilmente decaduti dalla possibilita’ di eccepire la prescrizione, formularono la questione della mancata integrita’ del contraddittorio nei riguardi di P.G. e P.R. A., anch’essi eredi di P.F. e, pertanto, litisconsorti necessari, insieme agli stessi. I due liticonsorti pretermessi si costituirono in giudizio formulando eccezione di prescrizione, che il Tribunale, con sentenza non definitiva, accolse, rigettando la domanda nei confronti degli stessi e disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti di C.F. di P.R..

La tardivita’ della proposizione della eccezione, successivamente alla pronunzia della prima sentenza parziale, non ha subito alcuna diversa disciplina, posto che non puo’ ritenersi che il difetto di contraddittorio sia valso a rimettere nei termini le originarie parti convenute: questa Corte, infatti, ha ritenuto che “l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, disposta dal giudice ad istruttoria gia’ compiuta, non rende irrituale o nulla il provvedimento, ma consente soltanto alla parte chiamata in giudizio di non accettare le risultanze probatorie acquisite in sua assenza (Cass. 27 giugno 1981 n. 4188).

Le valutazioni della Corte d’Appello risultano quindi assolutamente condivisibili.

Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese, poiche’ le parti intimate non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA