Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16404 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. I, 10/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9175/2016 proposto da:

Ori Martin – Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.a., che ha

incorporato la fu Ori Martin Sud S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

XXI Aprile n. 11, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Alberto

Romano, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

notaio avv. M.E. di Ceprano (Frosinone) – Rep. n.

(OMISSIS) del 17.2.2016;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Ori Martin – Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.a., che ha

incorporato la fu Ori Martin Sud S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

XXI Aprile n. 11, presso lo studio dell’avvocato Romano Salvatore

Alberto, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

notaio avv. M.E. di Ceprano (Frosinone) – Rep.n. (OMISSIS)

del 17.2.2016;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5438/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/3/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5438/2015 del 2.10.2015 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha riformato l’impugnata decisione di primo grado che aveva condannato l’impugnante Ministero a risarcire la Ori Martin Acciaieria e Ferreria di Brescia s.p.a. del danno seguito alla revoca di un finanziamento comunitario destinato all’ammodernamento di un proprio stabilimento in (OMISSIS) ed ha liquidato le spese di difese in base alla soccombenza in Euro 30000,00 per il giudizio di primo grado ed in Euro 40000,00 per quello di secondo grado.

A conforto della propria decisione la Corte territoriale, rigettate le pregiudiziali appellanti in punto di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di giudicato amministrativo, ha preso atto che l’impugnata pronuncia di condanna adottata dal Tribunale “è del tutto apodittica poichè prescinde completamente dalle risultanze processuali”.

Stante l’onere dalle prova a carico della Ori Martin, infatti, nè dall’atto introduttivo del giudizio nè dalle successive produzioni eseguite in corso di causa risultava l’asserita perdita di chance, dato che nel primo la appellata senza nulla allegare al riguardo si era limitata “ad affermare apoditticamente di aver preso il finanziamento in conseguenza della condotta omissiva del Ministero senza descrivere in alcun modo il contenuto del progetto”, mentre dalla seconde, ferma la mancata produzione del progetto, non emergevano “elementi che consentano di valutare incidentalmente la rispondenza del progetto alle condizioni di legge comunitaria legittimanti la deroga al divieto di concessioni di aiuti di stato”.

Per la cassazione della predetta decisione ricorrono ora a questa Corte, in via principale, la Ori Martin con tre motivi ed, via incidentale condizionata, il MISE con due motivi. Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Quantunque le doglianze rassegnate dal ricorrente incidentale rivestano carattere pregiudiziale rispetto all’esame del ricorso principale contestando, per vero, l’assunto decisorio enunciato dal giudice d’appello in punto all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario e al giudicato amministrativo già intervenuto tra le parti, il carattere condizionato di esse consente di differine l’esame all’esito del giudizio sul ricorso principale, essendo stabile convinzione di questa Corte, maturata sul filo della considerazione che il principio della ragionevole durata del processo impone una risposta di merito alle istanze di giustizia delle parti, che “il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito… ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cass., Sez. U., 25/03/2013, n. 7381; Cass., Sez. III, 14/03/2018, n. 6138; Cass., Sez. I, 6/03/2015, n. 4619).

3. Ciò precisato, venendo alle censure oggetto del ricorso principale con il primo ed il secondo motivo di esso la Ori Martin lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., in cui la Corte d’Appello, sarebbe incorsa, accogliendo il gravame erariale, una prima volta, laddove, sostenendo che la ORI avrebbe dovuto produrre in giudizio il progetto oggetto della richiesta contribuzione o almeno descriverne il contenuto, aveva finito con l’addossare ad essa ORI l’intero onere probatorio sotteso ai fatti di causa, sebbene, avendo questa, attraverso i documenti allegati all’atto di citazione, dimostrato la riconosciuta rispondenza del progetto alle norme comunitaria di aiuto alla siderurgia, “incombesse all’Amministrazione convenuta”, che alla domanda aveva inteso resistere, di produrre il progetto, di indicare precisamente gli elementi di esso in contrasto con le norme comunitarie, di dimostrare che le supposte carenze sarebbero state causa di esclusione e ancora di spiegare come di queste non si fosse accorta all’atto di segnalare alla Commissione il progetto sperandone un accoglimento tardivo (primo motivo); una seconda volta, laddove con riferimento alla responsabilità dell’Amministrazione per violazione dei principi di correttezza e buona fede non avendo questa informato l’azienda circa la mancata notificazione del progetto alle autorità comunitarie, “la documentazione prodotta dalla società attrice prova la violazione degli obblighi di informazione oltre ogni possibile dubbio” e rende inconferente il fatto che il progetto non fosse stato prodotto in giudizio (secondo motivo).

4. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente stante l’unitarietà della censura che vi viene svolta, non meritano adesione.

Come si è visto, la Corte d’Appello ha decretato l’accoglimento del gravame erariale sul presupposto della ritenuta apoditticità della tesi fatta propria dal decidente di primo grado, facendo in tal senso rilevare che la mancata produzione in giudizio del progetto oggetto di contribuzione e l’impossibilità di ricostruirne altrimenti il contenuto alla stregua delle produzioni documentali effettuate dalla Ori impediva “di valutare incidentalmente la rispondenza del progetto alle condizioni di legge comunitaria legittimanti la deroga al divieto di concessione di aiuti di stato”.

Così ragionando essa ha mostrato di ritenere che la vicenda in giudizio – per come si sarebbe dovuta sviluppare attraverso i passaggi dell’istanza di contribuzione, della sua valutazione in sede interna ed indi della sua sottoposizione all’autorità comunitaria al fine di verificarne la compatibilità con il divieto in materia di aiuti di stato – dovesse ricondursi nell’ambito della risarcibilità del danno da perdita di chance ed in questa prospettiva ha conseguentemente fatto carico all’istante di provare, non solo gli antecedenti causali del danno lamentato – ravvisabile, a quanto si deduce, nella condotta omissiva imputata all’Amministrazione che aveva tardato nell’adottare i necessari provvedimenti autorizzativi, intervenuti solo in prossimità della scadenza dei termini per l’accesso alle contribuzioni in sede comunitaria – ma pure l’eventus damni ovvero, in ragione della particolarità che nella fattispecie assume l’elemento oggettivo, la prova dei presupposti in guisa dei quali l’utilità sperata si sarebbe potuta rendere raggiungibile, evidenziando, viceversa, sotto questa angolazione che, non avendo la Ori Martin provveduto a produrre il progetto oggetto della richiesta di finanziamento e non rendendone neppure conoscibile il contenuto per l’idoneità a tal fine delle produzioni documentali effettuate, la domanda istante risultava probatoriamente indimostrata e andava per questo rigettata.

5. In questa chiave ricostruttiva che non è oggetto di contestazione, giacchè il ricorrente, pur lamentando la culpa in omittendo dell’Amministrazione, sul punto si mantiene tuttavia silente, sicchè la cornice giuridica entro cui si situa la vicenda secondo il rescritto del giudice d’appello resta intoccata, la decisione impugnata, allorchè viene ad incentrare l’asse delle proprie riflessioni sul difetto di prova che inficia la domanda istante in punto di danno, mostra non solo di percorrere itinerari largamente esplorati dalla giurisprudenza di questa Corte, specie dove essa raccomanda di differenziare l’indagine in ordine alla condotta colpevole e al nesso di causalità, da un lato, da quella sull’evento dannoso inteso quale perdita di un’utilità possibile, dall’altro (Cass., Sez. III, 09/03/2018, n. 5641); ma ne interpreta in modo più fedele i dettami laddove essa si dà cura di affermare che chi intenda conseguire il ristoro del danno derivante dalla perdita di “chance” “ha l’onere di provare, benchè solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cass., Sez. III, 14/03/2017, n. 6488; Cass., Sez. IV, 12/08/2008, 21544; Cass., Sez. III, 11/12/2003, n. 18945).

6. Alla luce di ciò cade, chiaramente, la prima censura; ma cade anche la seconda, a nulla rilevando la culpa in omittendo ascritta alla P.A. se, insieme a ciò ed in ragione di ciò, non si provi pure che ne è derivata a proprio sfavore una perdita dell’utilità sperata.

7. Il terzo motivo di ricorso – inteso a contestare la liquidazione delle spese operate dal decidente di appello per entrambi i gradi di giudizio in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, poichè, fermo lo scaglione massimo di Euro 520.000,00, anche con la maggiorazione del 30% prevista per le cause fino a 1.000.000,00 di Euro, le spese avrebbero dovuto essere liquidate quanto al giudizio di primo grado in Euro 21.387,00 e quanto al giudizio d’appello in Euro 24908,00, di contro ad Euro 30.000,00 riconosciuti in sentenza per il primo giudizio ed Euro 40.000,00 per riconosciuti per il secondo – è privo di fondamento.

8. Per vero, ricordato previamente che secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe” (Cass., Sez. III, 7/01/2021, n. 89; Cass., Sez. VI-IV, 31/01/2017, n. 2386; Cass., Sez. VI-I, 16/09/2015, n. 18167), nella specie a conferma della legittimità della determinazione operata dalla Corte territoriale occorre osservare che con la maggiorazione accordata dal D.M. n. 55 del 2014, art. 6, per le controversie il cui valore ricade nello scaglione compreso tra 520.000,00 Euro ed 1.000.000,00 – ed in cui ricade anche quella odierna – i valori liquidabili nel massimo sono pari rispettivamente ad Euro 52.625,00 per il giudizio di Tribunale e ad Euro 46.290 per il giudizio d’appello, sicchè le liquidazioni operate in sentenza, quantunque non aderenti ai valori medi, risultano comunque contenute nei limiti tabellari.

9. Il ricorso principale va dunque respinto.

Il ricorso incidentale, in ragione di ciò, resta conseguentemente assorbito in ragione della sua natura condizionata.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 10200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA