Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16404 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 05/08/2016), n.16404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 784/14,

depositato il 20 maggio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

gennaio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Antonio Iannella.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia in data 10 dicembre 2010, B.G., + ALTRI OMESSI

che la Corte d’appello rigettava la domanda sul rilievo che, essendo il giudizio amministrativo pendente alla data del 16 settembre 2010, non poteva aversi riguardo al lasso di tempo intercorso prima della presentazione nel giudizio presupposto della istanza di prelievo (24 ottobre 2011), sicchè la durata utile era solo quella compresa tra detta data e quella del decreto di perenzione, certamente non eccedente quella ragionevole;

che per la cassazione di questo decreto B.G., + ALTRI OMESSI

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione o falsa applicazione dei principi di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, e s.m. e i. e dell’art. 2056 c.c.; del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2008, n. 133”, i ricorrenti sostengono che la presentazione dell’istanza di prelievo prima che il giudizio presupposto fosse definito, comporti la proponibilità della domanda di equa riparazione proposta prima del deposito della istanza stessa; in ogni caso, proseguono i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto della istanza di fissazione di udienza depositata il 28 settembre 2010, prima del deposito della domanda di equa riparazione;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione o falsa applicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2008, n. 133”, sostenendo che, anche sulla base di quanto affermato da Cass., S.U., n. 585 del 2014, il processo ha inizio con il deposito del ricorso introduttivo ovvero con la notificazione della citazione e che non può essere espunta dalla durata dello stesso il periodo anteriore alla proposizione della istanza di prelievo; in ogni caso, proseguono i ricorrenti, non potrebbe essere esclusa la rilevanza del periodo anteriore al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del citato art. 54;

che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è infondato;

che, quanto al quadro normativo di riferimento, si deve precisare quanto segue: a) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 ter, lett. b)”; b) in sede di conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le seguenti modifiche: “al comma 2, dopo le parole “articolo 2, comma 1” sono inserite le seguenti: “della L. 24 marzo 2001, n. 89” e le parole “nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 ter, lett. b)” sono soppresse”; c) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; d) successivamente, l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, “le parole “un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; e) ancora successivamente, il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’e dicembre 2011 -, ha disposto che: “al comma 23, le parole “81, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “71, comma 2″”; f) la disposizione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; g) per effetto delle modificazioni introdotte dalla L. n. 208 del 2015, nel testo della L. n. 89 del 2001 (art. 6, comma 2 ter, introdotto dalla L. del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016), “il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis”;

che, questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del tutto evidente che in base al principio tempus regit actum: 1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – lo stesso D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”; 3) non rileva nel presente giudizio la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 ter, applicandosi essa ai soli giudizi amministrativi per i quali il termine di ragionevole durata sia violato alla data del 31 ottobre 2016;

che nel caso di specie la disposizione deve essere applicata nella formulazione di cui sub 2), trattandosi di domanda di equa riparazione proposta dopo il 16 settembre 2010;

che è dunque errato l’assunto dei ricorrenti in base al quale la nuova formulazione del citato art. 54 non precluderebbe la proponibilità della domanda, in caso di mancanza di istanza di prelievo, per il periodo anteriore al 25 giugno 2008, avendo questa Corte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n. 3740 del 2013);

che non giova ai ricorrenti l’istanza di prelievo presentata il 24 ottobre 2011, di cui la Corte d’appello ha dato atto, essendo tuttavia sul punto necessario correggere la motivazione del decreto impugnato;

che, invero, essendo incontestato che la istanza di prelievo è stata depositata dai ricorrenti nel giudizio presupposto dopo l’inizio del giudizio di equa riparazione, una piana interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, consente di affermare la improponibilità della domanda, atteso che la presentazione della istanza di prelievo, configurata come condizione di proponibilità della domanda, deve, all’evidenza, avvenire prima della introduzione della domanda di equa riparazione, non potendosi tenere conto di una istanza presentata successivamente;

che, d’altra parte, non può neanche essere accolto il secondo motivo, con il quale i ricorrenti deducono la idoneità della istanza di fissazione di udienza depositata prima della proposizione della domanda di equa riparazione ad integrare la condizione di proponibilità della domanda;

che, invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, “l’istanza di prelievo disciplinata dal R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, e l’istanza di fissazione d’udienza, regolata dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, assolvono a funzioni distinte, avendo la prima la finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, e la seconda quella d’impedire, mediante il perfezionamento della costituzione del ricorrente e la fissazione dell’udienza, la perenzione del giudizio. Ne consegue che dall’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito nella L. 6 giugno 2008, n. 133, per le domande di equa riparazione relative a procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative, la preventiva formulazione dell’istanza di prelievo, costituisce una condizione di proponibilità non fungibile con l’istanza di fissazione d’udienza” (Cass. n. 780 del 2015; Cass. n. 25572 del 2010);

che, dunque, corretta la motivazione nel senso suindicato, il ricorso deve essere rigettato;

che, non avendo l’amministrazione intimata depositato controricorso nè partecipato alla discussione in pubblica udienza, non vi è luogo a provvedere sule spese del presente giudizio;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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