Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16404 del 04/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 04/07/2017, (ud. 26/04/2017, dep.04/07/2017),  n. 16404

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8309/2013 proposto da:

P.G.A. ITALIANA PROFESSIONISTI DI GOLF ASSOCIAZIONE ITALIANA

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIUTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO DURANTE;

– ricorrente –

contro

SECONDS OUT DI P.M. & C SAS, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA

MANFREDINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

EZIO MARCON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2097/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La P.G.A. Italiana – Professionisti di Golf Associazione Italiana propone ricorso, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 2097/2012, depositata il 27/12/2012.

Resiste con controricorso la Seconds Out di P.M. & c. s.a.s..

Il giudizio aveva avuto inizio con citazione della Seconds Out s.a.s., che aveva convenuto davanti al Tribunale di Torino la P.G.A. Italiana – Professionisti di Golf Associazione Italiana per sentir dichiarare l’intervenuto recesso di quest’ultima dal contratto di appalto a prestazioni periodiche (concluso il 1 settembre 1998 e modificato il 28 novembre 2001), avente ad oggetto la pubblicazione di un trimestrale dal titolo “Il notiziario della P.G.A.I.”, stabilita per la durata di cinque anni (settembre 1999 – settembre 2004); la società attrice domandava la condanna della committente a pagarle l’importo di Euro 25.050,00 o di Euro 21.000,00 per il mancato guadagno. La P.G.A. Italiana aveva dedotto la legittimità dell’anticipata risoluzione del contratto, comunicata con lettera raccomandata del 1 agosto 2002, ed aveva richiesto in via riconvenzionale di dichiarare risolto il contratto stesso per inadempimento dell’attrice e di condannare quest’ultima al pagamento della somma di Euro 13.033,35, a causa degli inadempimenti della Seconds Out s.a.s. sia quanto alla pubblicazione dell’Annuario 2002 che quanto ai notiziari, in ordine alla redazione dei testi, al rispetto del termine trimestrale di pubblicazione ed alla corresponsione degli introiti dovuti per le inserzioni pubblicitarie.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5921/2008, accertava l’avvenuto recesso ex art. 1671 c.c., della P.G.A. Italiana con effetti dal 31 dicembre 2002, ma rigettava la domanda di mancato guadagno proposta dalla Seconds Out s.a.s. perchè non provata.

Venivano formulati appello principale dalla Seconds Out s.a.s., insistendo per il riconoscimento del compenso del proprio mancato guadagno, ed appello incidentale della P.G.A. Italiana, con riferimento alle riconvenzionali disattese in primo grado.

La Corte d’Appello di Torino accoglieva in parte l’appello della Seconds Out s.a.s., rigettava l’impugnazione incidentale e condannava la P.G.A. Italiana al pagamento in favore dell’appaltatrice dell’importo di Euro 10.507,98, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte d’Appello di Torino ha qualificato la lettera del 1 agosto 2002 come recesso ex art. 1671 c.c., in quanto, pur contestando “una serie di inadempienze”, la committente dichiarava di ritenere risolto ogni rapporto contrattuale “con effetto dal prossimo 31/12/2002”, tant’è che vennero pubblicati altri notiziari dopo la comunicazione del recesso. Hanno osservato i giudici dell’appello come la P.G.A. Italiana, nella raccomandata del 1 agosto 2002, facesse riferimento alla mancata pubblicazione nell’Annuario 2002 della foto del presidente dell’associazione, ma non ritenesse lo stesso inadempimento grave, agli effetti dell’art. 1455 c.c. e perciò della risoluzione del contratto, provvedendo, anzi, a saldare il corrispettivo dovuto alla Seconds Out s.a.s..

Ha aggiunto la Corte di Torino che la P.G.A. Italiana non avesse richiesto espressamente nella lettera del 1 agosto 2002 il pagamento della percentuale degli introiti delle inserzioni pubblicitarie, lettera nella quale mancava una contestazione specifica delle violazioni degli accordi sul punto. Nè la P.G.A. Italiana, secondo la sentenza impugnata, aveva mai richiesto detta percentuale dopo gli accordi integrativi del 28 novembre 2001, che comportavano un aumento dei costi di produzione per il Notiziario e dovevano quindi compensarsi con gli introiti pubblicitari riconosciuti all’appaltatrice.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione

dell’art. 1453 c.c., in relazione alla qualificazione dello scioglimento del rapporto da parte della P.G.A. Italiana, comunicato con la lettera del 1 agosto 2002, come recesso, e non come risoluzione. La ricorrente oppone che essa praticò con la comunicazione di scioglimento una risoluzione parziale, limitata alla pubblicazione dell’Annuario, mantenendo in vita la pubblicazione per l’anno in corso, in quanto il contratto inter partes aveva ad oggetto una pluralità di opere aventi una propria individualità.

Il secondo motivo di ricorso della P.G.A. Italiana denuncia la falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omesso esame di fatto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo motivo del ricorso della P.G.A. Italiana censura l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’Appello calcolato il complessivo mancato guadagno della Seconds Out s.a.s. moltiplicando il mancato guadagno unitario per il numero (sette) delle riviste ancora da pubblicare, senza tener conto che il primo numero della rivista era stato il “numero zero”, come risulterebbe da un documento prodotto in primo grado e dalla testimonianza del teste C..

Il quarto motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al calcolo dei costi di produzione, sottratti dalla Corte di Torino al contributo fisso per determinare l’importo del mancato guadagno dell’appaltatrice. Si richiama quanto eccepito dalla P.G.A. Italiana nella sua memoria istruttoria del 14 aprile 2005 del processo di primo grado e provato dai documenti prodotti davanti al Tribunale, in ordine all’aumento dei costi di pubblicazione consacrati nella rinegoziazione di novembre 2001.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1671 c.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla P.G.A. Italiana per il pagamento dell’importo degli introiti pubblicitari e di quanto versato alla Seconds Out s.a.s., sotto riserva di ripetizione, con riferimento all’annuario. A dire della ricorrente, la Corte di Torino non poteva far discendere il rigetto dell’appello incidentale e quindi della domanda riconvenzionale dalla qualificazione dello scioglimento del rapporto come conseguenza di un recesso ai sensi dell’art. 1671 c.c..

3. I primi due motivi ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, si rivelano infondati.

La ricorrente evidenzia che il rilievo dato dalla Corte di Torino all’integrale saldo di quanto dovuto all’appaltatrice, per inferirne la non gravità dell’inadempimento, non tiene conto dell’espressa precisazione, contenuta nella stessa missiva del 1 agosto 2002, “sotto riserva di eventuale ripetizione”; contesta che non vi fosse alcun onere di dettagliare ulteriormente le ragioni dell’inadempimento nella comunicazione di scioglimento del contratto; critica la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul mancato rispetto dei termini di pubblicazione, sull’obbligo di corrispondere la provvigioni legate alla raccolta pubblicitaria (questione oggetto di specifica allegazione nella comparsa conclusionale, nella comparsa di risposta e nella memoria istruttoria del giudizio d’appello) e sull’inesatta realizzazione da parte della Seconds Out s.a.s. dell’Annuario 2002.

Con riguardo al secondo ed al quinto motivo, va dapprima considerato che la nullità ex art. 132 c.p.c., n. 4, suppone che nella sentenza sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, là dove la pronuncia della Corte di Torino si sofferma a pagina 5 proprio sul punto della valutazione di gravità dell’inadempimento e del mancato pagamento della percentuale degli introiti pubblicitari. Quanto poi alla denuncia di falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., la stessa valutazione della gravità dell’inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti, appresso precisati, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il secondo motivo di ricorso, nel censurare l’erronea utilizzazione dell’art. 1455 c.c., ad opera della Corte d’Appello, esprime, in realtà, non un giudizio di diritto, concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto, ovvero l’applicazione della norma stessa al caso concreto, sotto il profilo dell’astratta fattispecie normativa, quanto una critica concernente l’erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta ricostruita attraverso le risultanze di causa.

Sono poi inammissibili le doglianze riferita al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che tale vizio va denunciato nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Non integra perciò il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’assunta erronea valutazione delle risultanze istruttorie o delle deduzioni difensive (ove il fatto storico da esse spiegato ad esse sotteso, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice), non dovendo la sentenza dar conto di tutte le emergenze probatorie. La valutazione dei documenti e delle emergenze delle prove assunte, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. In caso contrario, infatti, il sindacato di legittimità si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

In ogni caso, le circostanze di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame sono prive di decisività, in quanto, se pur esaminate, esse non avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

Entrambi i primi due motivi intendono sovvertire la conclusione cui è pervenuta la Corte di Torino, nel senso di dimostrare che la comunicazione del 1 agosto 2002, effettuata dalla committente P.G.A. Italiana, valesse come esercizio di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e non come recesso ex art. 1671 c.c..

In realtà, la risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive è, di regola, frutto, ex art. 1453 c.c., di una pronuncia giudiziale costitutiva dello scioglimento del vincolo contrattuale, previo accertamento dell’incidenza della gravità dell’inadempimento stesso sul funzionamento sinallagmatico. I casi di risoluzione di diritto del contratto poggiano, altrimenti, sui presupposti dall’essenzialità del termine, o dalla pattuizione di una clausola risolutiva espressa, o della previa intimazione d’una diffida ad adempiere.

Le parti possono poi convenire, in forza di patto espresso, sull’attribuzione ad una di esse di una facoltà di recesso prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione (art. 1373 c.c.), rimanendo comunque tale “ius poenitendi” di fonte convenzionale contenuto entro l’indicato limite temporale.

Mentre dell’art. 1385 c.c., comma 2, ove sia stata data una caparra confirmatoria, contempla una distinta ipotesi di recesso in forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, la quale presuppone l’inadempimento della controparte ed è destinata a divenire operante con la semplice sua comunicazione a quest’ultima. Dunque, il recesso previsto dell’art. 1385 c.c., comma 2, postulando l’inadempimento di non scarsa importanza della controparte, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., ma collegato inscindibilmente alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile (Cass. Sez. 2, 06/09/2011, n. 18266).

La comunicazione del 1 agosto 2002 della P.G.A. Italiana, nella stessa prospettazione dei motivi di diritto su cui la ricorrente fonda le sue ragioni (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), non è tuttavia riferibile ad alcuna delle menzionate ipotesi di risoluzione di diritto del contratto. Non è allora superabile la qualificazione di essa come esercizio della facoltà di recesso unilaterale per legge attribuita dall’art. 1671 c.c., al committente, qualificazione prescelta dalla Corte di Torino sulla base di un’operazione di accertamento della volontà della dichiarante che si risolve, peraltro, in una indagine di fatto riservata al giudice di merito.

Il diritto di recesso del committente di cui all’art. 1671 c.c., è esercitabile, a differenza del recesso ex art. 1373 c.c., in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, e determina un obbligo indennitario correlato alle perdite subite dall’appaltatore – per le spese sostenute ed i lavori eseguiti ed al mancato guadagno (Cass. Sez. 2, 29/04/1991, n. 4750). Il recesso legale di cui all’art. 1671 c.c., quale facoltà della parte di sciogliere unilateralmente il contratto, prescinde pertanto, in sè, da eventuali inadempienze dell’altro contraente alle obbligazioni assunte (Cass. Sez. 2, 31/07/2006, n. 17294). Il recesso unilaterale attribuito dalla legge al committente può, in realtà, anche essere giustificato dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento, ma, poichè costituisce esercizio di un diritto potestativo e non esige, perciò, che ricorra una giusta causa, mediante esso il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull’importanza e gravità dell’inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall’appaltatore per l’inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso (Cass. Sez. 2, 22/04/2008, n. 10400; conforme, Cass. Sez. 2, 27/01/2017, n. 2130; Cass. Sez. 2, 02/05/2011, n. 9645; Cass. Sez. 2, 29/07/2003, n. 11642).

Un volta ricondotto lo scioglimento unilaterale del appalto, comunicato dalla committente P.G.A. Italiana, al recesso ex art. 1671 c.c., non potendosi configurare alcun’altra ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, sono quindi del tutto superflue rispetto ad esso le indagini sull’importanza e gravità dell’inadempimento della Seconds Out s.a.s. svolte dalla Corte d’Appello e criticate dalla ricorrente.

La valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, ovvero, in particolare, degli inadempimenti dell’appaltatrice rapportati all’incidenza sull’equilibrio sinallagmatico del contratto d’appalto a prestazioni periodiche, ha senso, piuttosto, in relazione alla domanda riconvenzionale della committente di risoluzione per inadempimento, sulla quale però si sofferma soltanto come omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quinto motivo di ricorso.

Deve aggiungersi che i rapporti tra il diritto (del committente) di recedere dal contratto di appalto in ogni momento, ai sensi dell’art. 1671 c.c. e la domanda di risoluzione per inadempimento sono delineati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione di reciproca esclusione, nel senso, cioè, che il recesso non possa più essere esercitato dal committente che abbia già proposto domanda di risoluzione per inadempimento (così Cass. Sez. 2, 05/09/1994, n. 7649); mentre, ove il committente abbia dapprima optato per il recesso del committente, determinando lo scioglimento del rapporto, gli rimane preclusa la successiva proposizione della domanda di risoluzione al fine di ridurre o eventualmente anche eliminare l’indennizzo da lui dovuto, salvo il diritto di chiedere i danni per le inadempienze dell’appaltatore (Cass. Sez. 1, 10/06/1959, n. 1766), danni che possono, viceversa, pure vanificare l’obbligo del committente recedente di indennizzare l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (Cass. Sez. 2, 29/07/2003, n. 11642).

In ogni modo, la Corte d’Appello di Torino, pur ritenuto che la P.G.A. Italiana avesse esercitato con la lettera del 1 agosto 2002 la facoltà legale di recesso, ha poi pronunciato sul merito della domanda giudiziale di risoluzione proposta in via riconvenzionale dalla committente, smentendo la ravvisabilità di un inadempimento grave della Seconds Out s.a.s., e quindi anche negando la pronuncia di carattere costitutivo che facesse risalire lo scioglimento del contratto a risoluzione al momento degli inadempimenti denunciati (cfr. Cass. Sez. 2, 06/04/2011, n. 7878). La Corte di merito ha altresì rigettato la pretesa della committente di vedersi riconosciuta la percentuale degli introiti pubblicitari, sulla base di apprezzamento di fatto e di congrua valutazione delle risultanze documentali (la lettera di recesso e gli accordi integrativi del 28 novembre 2001) e del comportamento delle parti (mancata richiesta), non sindacabili in sede di legittimità, in quanto non articolati su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili.

L’assunto, infine, posto a sostegno del primo motivo di ricorso, che vorrebbe ravvisare nel contratto tra P.G.A. Italiana e Seconds Out s.a.s. una risoluzione parziale del contratto, in quanto avente ad oggetto una pluralità di opere (i vari numeri del Notiziario e l’Annuario 2002), ovvero beni caratterizzati da una loro distinta individualità ed autonomia economico-funzionale, oltre che contrastante con l’unitarietà del contratto stesso ravvisata dal giudice di primo grado (come evidenzia la stessa ricorrente a pagina 6 del ricorso) e non oggetto di appello, suppone una valutazione di merito che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (così Cass. Sez. 2, 20/05/2005, n. 10700).

4. Vanno poi esaminati congiuntamente il terzo motivo ed il quarto motivo del ricorso della P.G.A., i quali concernono entrambi censure di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine al calcolo dell’indennizzo spettante all’appaltatrice Seconds Out s.a.s. in seguito al recesso della committente. Vi si rappresenta che la Corte d’Appello avrebbe determinato il complessivo mancato guadagno dell’appaltatrice sulla base del numero delle riviste ancora da pubblicare, ma senza considerare l’esistenza di un “numero zero” e senza ben quantificare l’incidenza dei costi di produzione. A tal fine, la ricorrente richiama dimostrativamente quanto risulterebbe dai documenti prodotti in primo grado, da una testimonianza assunta nel giudizio davanti al Tribunale di Torino e dalla memoria istruttoria sempre del processo di primo grado.

Il terzo ed il quarto motivo presentano i medesimi profili di inammissibilità, già esposti con riferimento alla seconda ed alla quinta censura, avendo riguardo al novellato parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto involgono fatti la cui esistenza non risulta dal testo della sentenza impugnata, ma soltanto da documenti prodotti o da prove assunte in primo grado, senza peraltro indicare se e quando tali fatti abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nella sostanza, il terzo ed il quarto motivo di ricorso si riducono ad una critica di erronea valutazione delle risultanze istruttorie e lamentano che la sentenza non abbia dato conto di tutte le emergenze probatorie.

Si consideri, comunque, che, nella liquidazione del mancato guadagno compreso nell’indennizzo spettante all’appaltatore, allorchè il committente receda a norma dell’art. 1671 c.c., il giudice del merito deve determinare quale sia stato l’utile netto conseguibile fino al giorno in cui il rapporto avrebbe dovuto avere normale svolgimento con l’esecuzione delle opere appaltate. Tale utile è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere stesse, previa determinazione della quota di spese generali, dei costi di ammortamento, dell’impegno improduttivo di materiali e mano d’opera, ecc., pervenendosi così, in base a tali fattori, ad una liquidazione frutto di apprezzamenti di fatto incensurabili nel giudizio di legittimità, se non nei richiamati limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 14/04/1983, n. 2608; Cass. Sez. 6-2, 06/06/2012, n. 9132; Cass. Sez. 2, 10/02/1987, n. 1411, relativa al recesso intimato da un committente nei confronti di un editore cui aveva affidato la stampa di una rivista settimanale per la durata di un anno).

D’altro canto, terzo e quarto motivo di ricorso si dolgono essenzialmente che la Corte di Torino non abbia sentito il bisogno, nel quantificare il mancato guadagno ex art. 1671 c.c., di esaminare documenti prodotti in primo grado.

Ora, è vero che la presunzione di rinuncia stabilita dall’art. 346 c.p.c., si riferisce soltanto alle domande ed alle eccezioni non accolte in primo grado (e non espressamente riproposte in appello), non anche alle ragioni dedotte a sostegno di esse, in quanto l’onere della proposizione in appello delle domande ed eccezioni non accolte dal giudice di primo grado non si estende alle prospettazioni od argomentazioni in fatto e diritto, che devono ritenersi implicitamente richiamate con la proposizione dell’impugnazione o con l’istanza di rigetto della stessa.

Tuttavia, la ricorrente P.G.A., sottraendosi all’onere impostole dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non indica neppure in ricorso quali specifiche istanze essa avesse rivolto al Tribunale nei propri scritti difensivi per chiarire gli scopi dell’esibizione di quei documenti (arg. da Cass. Sez. 1, 24/12/2004, n. 23976), ovvero quali fatti essi dimostrassero, il che sarebbe valso pure a definire l’ambito devoluto alla cognizione del giudice d’appello e quindi ora enunciabile ai fini del controllo di legittimità.

5. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA