Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16403 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16466/2006 proposto da:

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORATILO

DI ATENE 32, presso lo studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SCIGLIANO Vittorio con studio

in 87064 CORIGLIANO CALABRO (CS) Via San Francesco 29 e FUSARO

ANTONIO GIOVANNI con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34 5/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

Sezione Seconda Civile, emessa l’8/06/2004; depositata il

06/04/2005; R.G.N. 378/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 aprile 2005 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale di Rossano del 15 ottobre 2001, che aveva dichiarato inammissibile la opposizione proposta da L.M. avverso il decreto ingiuntivo del 24 febbraio 1999 ottenuto da M.G., nella qualità di liquidatore giudiziale del concordato preventivo Autosibari di Romano & Cacciola s.a.s. ed avente ad oggetto il pagamento di alcuni canoni di locazione per immobili di proprietà della Meriodianfin s.r.l., assoggettati al concordato preventivo della Autosibari.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il L., affidandosi ad un unico articolato motivo.

Nessuna attività difensiva ha svolto il M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-I1 punto centrale del ricorso è offerto dalla circostanza secondo la quale, ad avviso del ricorrente, erroneamente il giudice dell’appello avrebbe dichiarato la inammissibilità del gravame per incertezza della anteriorità della procura rilasciata dal L. non sulla copia notificata dei ricorso e del decreto notificata dal M., ma su una copia fotostatica dello stesso e annesso decreto ingiuntivo, come si sostiene a p. 14 della impugnazione.

Il ricorso, con cui il L. lamenta che erroneamente la Corte territoriale abbia dichiarato la inammissibilità della sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto dal M., è fondato.

E’ pacifico tra le parti – e risulta comunque dagli atti – che il mandato conferito dal L. al suo difensore per il riferito giudizio di opposizione, fu apposto su una copia fotostatica (conforme all’originale, come da attestazione di cancelleria) della copia (a lui) notificata del decreto ingiuntivo.

Ora, però, non tale peculiarità dell’atto recante la procura ad litem è stata ritenuta dalla Corte di merito ostativa all’ammissibilità dell’opposizione, bensì il fatto che detto atto sìa stato depositato in giudizio solo alla prima udienza di comparizione e, quindi, dopo la costituzione del difensore.

Da ciò, invero, quei giudici hanno desunto che difettasse, di conseguenza, nella specie, la prova dell’anteriorità del conferimento della procura, rispetto alla data appunto della costituzione del L. nel giudizio oppositorio.

Nè la circostanza che la suddetta procura indicasse una data di rilascio anteriore a quella di notifica della opposizione è stata ritenuta probante della sua anteriorità, sul rilievo che “il potere certificatorio del difensore non si estende alla data dell’atto”, cui quindi non potrebbe dare certezza.

In punto di diritto, tale presupposto principio è, però, errato.

Si deve ribadire, in contrario, infatti, che l’attestazione del difensore da certezza non solo della autografia della sottoscrizione della parte, ex artt. 83 e 125 c.p.c., ma anche della data in cui la procura si indica conferita (cfr. Cass. n. 10249/01; Cass. n. 13871/01).

Da ciò consegue, quindi, la fondatezza del motivo, cui consegue la cassazione della sentenza.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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