Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16402 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2317/2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica avv.briganti.pec.iusreporter.it, rappresentato e difeso

dall’avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 3/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- K.S., proveniente dalla terra del Bengala, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 3 dicembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- La pronuncia ha in particolare rilevato che le dichiarazioni del richiedente, “anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di miglioramento socio economico, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori circa la necessità di sostenere la famiglia d’origine tutt’ora in patria”; che, secondo quanto risulta, in specie, dal report EASO del dicembre 2017 e dal report HUNHCR del 2017, la situazione economica, sociale e politica del Gambia non integra gli estremi richiesti per l’operare della protezione sussidiaria; che, se la situazione attuale del Paese gambiano non denuncia compromissioni di diritti umani, il ricorrente non ha fornito indici di avvenuta integrazione in Italia, nè mostra di possedere una condizione di vulnerabilità specifica alla propria persona.

3.- Avverso questo provvedimento K.S. ha presentato ricorso per cassazione, basato su quattro motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume la nullità del decreto impugnato, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, in ragione delle “lacune motivazionali in esso presenti”.

Col secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per l’esito del giudizio, che identifica nella “tragica alluvione che ha sconvolto la vita della famiglia mettendone in pericolo la sopravvivenza”, quale frutto di una serie inondazioni provocate dal fiume Khan, che ha portato via le terre”.

Col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32 e 35 bis, art. 16 Dir. eur. n. 2013/32, degli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c. – D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7,14,16,32, T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

Col quarto motivo, lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 Dir eur. n. 2013/32.

5.- I primi due motivi di ricorso – che sono suscettibili di un esame unitario – fanno entrambi perno sulla dichiarata natura del ricorrente quale “migrante climatico”, in ragioni di una serie di inondazioni del fiume (OMISSIS).

I detti motivi sono inammissibili.

6.- L’omessa considerazione di tale assunta circostanza non può essere ritenuta, nel concreto della fattispecie in esame, decisiva nè per il tema del diritto di rifugio, nè per quello della protezione sussidiaria, nè per quello della protezione umanitaria.

Sembra in effetti chiaro che un fatto di alluvione non può in ogni caso essere sussunto, in quanto tale, in una vicenda di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento del diritto di rifugio; e che neppure può essere ricondotto a un trattamento inumano e/o degradante o a una condanna a morte o a un conflitto armato o a una violenza generalizzata.

Diversamente potrebbe essere, in linea di principio, per il punto della protezione umanitaria: nel senso – sembra opportuno precisare – dell’astratta possibilità che un fatto alluvionale possa incidere sulla persona del richiedente in termini tali da provocargli una specifica condizione di vulnerabilità. Tuttavia, il ricorso non va, nella sostanza, oltre la frase sopra riportata (solo riportando la notizia di perdita del raccolto e di danneggiamento della casa di abitazione): risolvendosi, dunque, in un enunciato del tutto generico. D’altro canto, secondo il costante orientamento di questa Corte la mera presenza di una motivazione economica non è ragione in sè idonea per il riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

7.- Il terzo motivo di ricorso dichiara – nella sua intestazione – la violazione di una ventina di disposizioni di legge (di diritto italiano e di diritto Europeo). Lo svolgimento del motivo trascura, tuttavia, di dare conto, o anche solo far cenno, delle ragioni che presiedono a tali richiami: dell’eventuale pertinenza loro con le specifiche caratteristiche della fattispecie concreta, cioè, prima ancora dell’assunta decisività delle medesime (cfr., in specie, la p. 46 del ricorso).

Nei fatti, il motivo viene a svolgere una serie di considerazioni di ordine generale sul tema della cooperazione istruttoria. Per poi convergere sull’affermazione che, “se le dichiarazioni dell’interessato risultano di incerta valutazione, prima di poterle ritenere non credibili sussiste comunque per il giudice l’obbligo di attivarsi, eventualmente disponendo l’audizione del ricorrente”; questi, anzi, ha il preciso dovere di procedere all’interrogatorio libero del richiedente.

8.- Il motivo è inammissibile.

Di là da ogni rilievo sulla fondatezza della tesi affermata dal motivo – che per la verità non sembra basarsi su norme di diritto positivo -, è invero da osservare che questa non si confronta comunque con il contenuto motivazionale esposto dal decreto. Che, per la verità, ha assunto a base della propria decisione il carattere meramente privato della vicenda narrata dal richiedente.

9.- Il quarto motivo si esaurisce nel richiamare le norme menzionate in rubrica, per sostenere in termini indeterminati che le argomentazioni svolte nei “precedenti motivi” dimostrerebbero la sussistenza della loro violazione.

Come si vede, si tratta di motivo totalmente generico. Del resto, la ritenuta inammissibilità dei “precedenti motivi” non potrebbe comportare altra sorte per il motivo adesso in esame.

10.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA