Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16402 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 05/08/2016), n.16402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.F., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 497/14,

depositato il 14 marzo 2014 (R.G. n. 4213/11);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

gennaio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Giovanni Romano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia in data 7 febbraio 2011, G.F., + ALTRI OMESSI

che la Corte d’appello rigettava la domanda sul rilievo che essendo il giudizio presupposto pendente alla data del 16 settembre 2010 ed essendo l’istanza di prelievo stata presentata solo il 20 gennaio 2012, del periodo intercorso tra il deposito della domanda e tale ultima data non poteva tenersi conto, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti, richiamando ampiamente la pronuncia di questa Corte n. 5914 del 2012, deducono violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 6, par. I, e art. 13 della CEDU, violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in conseguenza delle modifiche apportate dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito dalla L. n. 133 del 2008, e dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere la domanda di equa riparazione infondata pur se nel giudizio presupposto l’istanza di prelievo era stata presentata e sottolineando che, comunque, non potrebbe aversi alcuna preclusione per il periodo anteriore al 25 giugno 2008;

che il ricorso è infondato;

che, quanto al quadro normativo di riferimento, si deve precisare quanto segue: a) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 ter, lett. b)”; b) in sede di conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le seguenti modifiche: “al comma 2, dopo le parole “articolo 2, comma 1” sono inserite le seguenti: “della L. 24 marzo 2001, n. 89” e le parole “nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 ter, lett. b)” sono soppresse”; c) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; d) successivamente, l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, “le parole “un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; e) ancora successivamente, il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6) (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: “al comma 23, le parole “81, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “71, comma 2″”; f) la disposizione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; g) per effetto delle modificazioni introdotte dalla L. n. 208 del 2015, nel testo della L. n. 89 del 2001 (art. 6, comma 2 ter, introdotto dalla L. del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016), “il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis”;

che, questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del tutto evidente che in base al principio tempus regit sutura: 1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – lo stesso D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”; 3) non rileva nel presente giudizio la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 ter, applicandosi essa ai soli giudizi amministrativi per i quali il termine di ragionevole durata sia violato alla data del 31 ottobre 2016;

che nel caso di specie la disposizione deve essere applicata nella formulazione di cui sub 2), trattandosi di domanda di equa riparazione proposta dopo il 16 settembre 2010;

che è dunque errato l’assunto dei ricorrenti in base al quale la nuova formulazione del citato art. 54 non precluderebbe la proponibilità della domanda, in caso di mancanza di istanza di prelievo, per il periodo anteriore al 25 giugno 2008, avendo questa Corte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n. 3740 del 2013);

che non giova ai ricorrenti l’istanza di prelievo presentata il 20 gennaio 2012, di cui la Corte d’appello ha dato atto, essendo tuttavia sul punto necessario correggere la motivazione del decreto impugnato;

che, invero, essendo incontestato che la istanza di prelievo è stata depositata dai ricorrenti nel giudizio presupposto dopo l’inizio del giudizio di equa riparazione, una piana interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, consente di affermare la improponibilità della domanda, atteso che la presentazione della istanza di prelievo, configurata come condizione di proponibilità della domanda, deve, all’evidenza, avvenire prima della introduzione della domanda di equa riparazione, non potendosi tenere conto di una istanza presentata successivamente;

che, dunque, corretta la motivazione nel senso suindicato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio, tenuto conto della novità della questione, possono essere compensate tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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