Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16402 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.04/07/2017),  n. 16402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15850/2013 proposto da:

S.A. FIGLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE FANTINI;

– ricorrente –

VALL-CARNI SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVINO PENE’;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 750/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 3.5.2012 la Corte d’Appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta da S.A. FIGLI srl contro la sentenza del Tribunale di Saluzzo emessa nel giudizio contro di essa promosso da Vall Carni srl per ottenere la risoluzione di un contratto di vendita di un macchinario per confezionamento di alimenti sottovuoto;

rilevato che la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione a cui resiste la Vall Carni srl con controricorso contenente ricorso incidentale;

rilevato che sono pervenuti atti di rinunzia ai rispettivi ricorsi debitamente sottoscritti ed accettati dalle parti, sicchè va dichiarata l’estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 c.p.c.);

rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 c.p.c.).

PQM

 

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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