Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16401 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14950/2006 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato MAGNANI

Sergio, che lo rappresenta e difende con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PREVITI Carla,

che lo rappresenta e difende con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1254/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 19/01/2005; depositata il 21/03/2005;

R.G.N. 531/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CARLA PREVITI;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità e il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 ottobre 2001 il Tribunale di Roma nel giudizio intentato da P.S. nei confronti di C.M. per presunta diffamazione a mezzo stampa, contenuta nel libro scritto dal convenuto “(OMISSIS)”, e teso ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniale e non, rigettava la domanda.

Su gravame del P. la Corte di appello di Roma con sentenza del 21 marzo 2005 accoglieva per quanto di ragione l’impugnazione e liquidava in via equitativa il danno morale.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il P..

Le parti hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente disattesa la eccezione del resistente secondo il quale il ricorso sarebbe inammissibile.

In punto di fatto, il C. ha notificato al P., che ha risposto con controricorso, un primo ricorso il 4 aprile 2006.

A questo non è seguito alcun deposito nei termini di legge.

Entro trenta giorni dall’avvenuta notifica del primo ricorso il C. ha notificato e poi incardinato il presente ricorso.

Assume il resistente che si sarebbe consumato il diritto alla impugnazione e, quindi, il ricorso attuale sarebbe inammissibile.

Contrariamente all’assunto del resistente osserva il Collegio, con il conforto della giurisprudenza di questa Corte, che anche il ricorrente richiama nella sua memoria, (puntuale Cass. n. 5053/09, ma già Cass. n. 996/05), che, ove, come nella specie, un precedente atto di impugnazione non sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile e il successivo sia stato notificato nel rispetto dei trenta giorni dalla notifica del primo, la seconda impugnazione è rituale ed ammissibile.

2.-Passando all’esame delle censure proposte, entrambe ad oggetto diverso, ma prospettati sotto il profilo dell’errore di diritto e del vizio di motivazione, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. – In ordine alla prima doglianza, contrariamente all’assunto del ricorrente, in nessun errore di diritto è incorsa la sentenza impugnata, la quale, dopo aver enunciato i criteri che presiedono alla configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., ha accertato il carattere lesivo delle affermazioni contenute nelle pagine 54 e 55 del libro scritto dal C. e ne ha escluso la scriminabilità ai sensi della norma citata.

Peraltro, a fronte dell’argomentare del giudice dell’appello il ricorrente reagisce in realtà più che, lamentando l’errore di diritto, deducendo il difetto di motivazione, che, per il vero, non viene espresso nei suoi termini idonei a consentire a questa Corte di controllare l’iter motivazionale del ragionamento del giudice del merito.

Si tratta, in estrema sintesi, di censura volta a richiedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, appoggiandosi alle pagine del libro ritenute dal giudice dell’appello diffamatorie e delle quali pagine non si riporta alcuna trascrizione, onde consentire al Collegio di poterne valutare la esatta rispondenza alla censura formulata.

2.2. – Con il secondo motivo (errore di diritto in riferimento alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale), se è vero che, comunque, per l’adozione di un criterio del genere vi deve essere una adeguata motivazione, osserva il Collegio che la censura va disattesa.

Infatti, il giudice dell’appello ha dato conto degli elementi della fattispecie concreta nel decidere equitativamente (Cass. n. 9588/98), allorchè, come si legge nella sentenza impugnata, ha tenuto in debito rilievo la marginalità delle affermazioni diffamatorie in danno del P. nel contesto del libro e, peraltro, nel concreto, dietro il profilo dell’errore di diritto, che sembra essere indicato solo nella intitolazione della doglianza, si propone una quaestio facti, che attinge al potere del giudice nel decidere secondo equità.

Infatti, non viene investita immediatamente la regola di diritto, nè viene denunciata la errata applicazione del paradigma normativo al caso di specie.

In conclusione il ricorso va respinto, ma in relazione alle alterne vicende delle fasi di merito, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA