Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16400 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2261/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica avv.briganti.pec.iusreporter.it, rappresentato e difeso

dall’avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 3/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.S., proveniente dalla terra del Bengala, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 3 dicembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- La pronuncia ha in particolare rilevato che il narrato fornito dal richiedente va valutato in termini di non credibilità, non avendo in alcun modo circonstanziato “fatti essenziali e determinanti l’espatrio, come lo stesso significato dell’acronimo BNP, del cui partito il richiedente afferma di essere stato simpatizzante per tre anni”; che secondo i report più affidabili, quali EASO del dicembre 2017 e ONG 2017, il Bangladesh non presenta una situazione economica, sociale e politica tale da integrare i presupposto richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c; che, se la situazione attuale del Paese bengalese non denuncia compromissioni di diritti umani, il ricorrente non ha mostrato indici di avvenuta integrazione in Italia, nè indica di possedere una condizione di vulnerabilità specifica alla propria persona.

3.- Avverso questo provvedimento, il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Il Ministero no ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume la nullità del decreto impugnato, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, in ragione delle “lacune motivazionali in esso presenti”.

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32 e 35 bis, art. 16 Dir. eur. n. 2013/32, degli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c. – D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7,14,16,32, T.U. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e art. 19, comma 2.

Col terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 Dir eur. n. 2013/32.

5.- Il primo motivo di ricorso contiene, nella sostanza, tre distinti ordini di censura. Il primo, che sembrerebbe riguardare promiscuamente la protezione sussidiaria e il diritto di rifugio, si condensa nell’affermazione che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui non considera la vicenda narrata espressiva di trattamenti inumani e/o persecutori. Il secondo, da intendere riferito alla sussidiaria, si condensa nel rilievo che il Tribunale non ha affrontato il tema delle condizioni politiche, sociali ed economiche del Paese di origine. Il terzo è relativo alla protezione umanitaria e si risolve nell’affermazione che il Tribunale non ha tenuto conto della giovane età del richiedente e del suo percorso di integrazione nella terra italiana.

6.- Il motivo è inammissibile.

Con articolata motivazione, il Tribunale marchigiano ha ritenuto la non credibilità della narrazione dei fatti di espatrio compiuta dal richiedente. Tale valutazione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, preclude in sè stessa ogni ulteriore valutazione in punto di diritto di diritto di rifugio e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b. Quanto all’esame della situazione del Bangladesh, il decreto impugnato vi ha dedicato tre fittissime pagine di motivazione, anche con aggiornati richiami alle fonti compulsate. Sì che, da questo punto di vista, la formulazione del ricorso appare propriamente dissociata dai contenuti della pronuncia che pure risulta avere impugnato.

In relazione alla protezione umanitaria, va rilevato, poi, che il Tribunale ha posto l’accento sulla mancata segnalazione, da parte del richiedente, di peculiari situazioni di vulnerabilità specifica alla propria persona. Ora, il ricorso non dà altra indicazione rispetto a quella della giovane età del ricorrente comunque già maggiorenne -, riferendo piuttosto di avere svolto, nel testo del ricorso avanti al Tribunale e in via di supporto alla richiesta della umanitaria, la seguente, e non poco laconica, affermazione: “la situazione del sig. S.S. appare connotata da profili di vulnerabilità in rapporto alle criticità del contesto di provenienza, come sopra ampiamente stigmatizzate” (ricorso per cassazione, p. 8; secondo quanto si legge a p. 33, il ricorrente ha dichiarato di lavorare come “lavapiatti”).

7.- Il secondo motivo di ricorso dichiara – nella sua intestazione – la violazione di una ventina di disposizioni di legge (di diritto italiano e di diritto Europeo), lo svolgimento del motivo trascura, tuttavia, di dare conto, o anche solo far cenno, delle ragioni che presiedono a tali richiami: dell’eventuale pertinenza loro con le specifiche caratteristiche della fattispecie concreta, cioè, prima ancora dell’assunta decisività delle medesime (cfr., in specie, la p. 46 del ricorso).

Nei fatti, il motivo viene a svolgere una serie di considerazioni di ordine generale sul tema della cooperazione istruttoria. Per poi convergere sull’affermazione che, “se le dichiarazioni dell’interessato risultano di incerta valutazione, prima di poterle ritenere non credibili sussiste comunque per il giudice l’obbligo di attivarsi, eventualmente disponendo l’audizione del ricorrente”; questi, anzi, ha il preciso dovere di procedere all’interrogatorio libero del richiedente.

8.- Il motivo è inammissibile.

Di là da ogni rilievo sulla fondatezza della tesi affermata dal motivo – che per la verità non sembra basarsi su norme di diritto positivo -, è invero da osservare che questa non si confronta comunque con il contenuto motivazionale esposto dal decreto. Che non ha mostrato alcuna perplessità o incertezza nel valutare la non credibilità del racconto del richiedente.

9.- Il terzo motivo si esaurisce nel richiamare le norme menzionate in rubrica, per sostenere in termini indeterminati che le argomentazioni svolte nei “precedenti motivi” dimostrerebbero la sussistenza della loro violazione.

Come si vede, si tratta di motivo totalmente generico. Del resto, la ritenuta inammissibilità dei “precedenti motivi” non potrebbe comportare altra sorte per il motivo adesso in esame.

10.- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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