Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16400 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13333/2006 proposto da:

O.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI Maria Antonietta, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato COSLOVICH LIBERO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDITORIALE F.V.G. S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore Delegato Ing. P.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso io studio

dell’avvocato MARTINETTI Maurizio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIERO FORNASARO giusta delega a margine dei

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2006 della CORTE. D’APPEILLO di TRIESTE,

Sezione, Seconda Civile, emessa il 23/11/2005, depositata il

19/12/2005 R.G.N. 933/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Doti. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 febbraio 2006 la Corte di appello di Trieste ha respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale di quella città del 2 agosto 2003, che aveva rigettato la domanda di O. O., proposta nei confronti dell’Editoriale F.V.G s.p.a., editrice del quotidiano (OMISSIS), onde ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non per asserita diffamazione a mezzo stampa.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione l’ O., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Editoriale F.V.G. s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, le cui generalità erano state pubblicate in relazione ad un fatto-reato, di cui il riferito quotidiano aveva dato notizia, censura con due motivi l'”essenzialità della indicazione del nome degli imputati ai fini della completezza della cronaca”, presupposta dalla Corte di merito nella sua statuizione di rigetto dell’istanza risarcitoria.

Ma la decisione, per tale unico profilo impugnata, si fonda anche su di una ulteriore ed autonoma ratio, quella cioè della ritenuta totale assenza di prova del danno inteso come pregiudizio della sfera patrimoniale e non dell’attuale ricorrente nonchè della sua entità (p. 11-12 sentenza impugnata).

Ciò posto, poichè nel ricorso questa ratio (consistente nel difetto di prova del danno asseritamente subito e richiesto) non è impugnata e/o soggetta a censure e costituisce appunto motivazione da sola idonea a sorreggere la decisione, l’attuale impugnazione va respinta, essendo inammissibili per difetto di interesse le censure (costituenti i due motivi) avverso l’altra ragione posta a base della sentenza de qua (Cass. S.U. n. 16602/05, Cass. S.U. n. 1037407), che resta pur sempre fondata, del tutto legittimamente, sulla ratio decidendi non censurata.

In tal senso, il ricorso va respinto, perchè proposto contro sentenza già consolidata nel giudicato in riferimento ad autonoma rato decidendi non impugnata.

Le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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