Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16400 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 05/08/2016), n.16400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.S.G., R.G., S.C.,

D.S.F., M.S., D.P.; D.L.C.,

A.V. e A.D., quali eredi di A.C.;

V.M., rappresentati e difesi, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato Arcangelo D’Avino, elettivamente

domiciliati in Roma, via Carlo Alberto Racchia n. 2, presso lo

studio dell’Avvocato Anna Chilese;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 4135/14,

depositato il 28 marzo 2014 (R.G.V.G. 58569/10).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

gennaio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Roma in data 16 settembre 2010, in riassunzione di quelli depositati il 6 settembre 2007 presso la Corte d’appello di Napoli, poi dichiaratasi incompetente, L.S.G.; D.L.C., A.V. e A.D., quali eredi di A.C.; M.S., D.P., D.S.F., V.M., S.C., R.G. chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR della Campania nel gennaio 1992, proseguito in appello con ricorso del 12 aprile 2000 e dichiarato perento con decreto del 31 agosto 2010; giudizio avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di differenze dovute su indennità corrisposte per lo svolgimento di lavori socialmente utili;

che la Corte d’appello rigettava la domanda sul rilievo che nel giudizio presupposto non era stata presentata l’istanza di prelievo e che il giudizio era stato dichiarato perento ai sensi dell’art. l dell’Allegato 3 al D.Lgs. n. 104 del 2010;

che per la cassazione di questo decreto L.S.G., R.G., S.C., D.S.F., M.S., D.P.; D.L.C., A.V. e A.D., quali eredi di A.C.; V.M. hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con L. n. 133 del 2008, dell’art. 111 Cost., nonchè motivazione omessa o meramente apparente, incoerente e irriducibilmente contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che perplessa e incomprensibile, dolendosi che la Corte d’appello non abbia considerato che la domanda di equa riparazione era stata proposta in data 6 settembre 2007, finendo con l’applicarlo alla domanda stessa una normativa sopravvenuta ad essa chiaramente non applicabile;

che con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con L. n. 133 del 2008, e dell’art. 111 Cost., nonchè motivazione omessa e/o meramente apparente, incoerente e irriducibilmente contraddittoria e manifestamente illogica, rilevando che, quand’anche si fosse voluto ritenere applicabile nel caso di specie il citato art. 54, comunque ai ricorrenti si sarebbe dovuto riconoscere il diritto all’equa riparazione sino al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore di quella disposizione;

che con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis, degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU e dell’art. 111 Cost., nonchè motivazione omessa e/o meramente apparente, incoerente e irriducibilmente contraddittoria e manifestamente illogica, sostenendo che erroneamente la Corte d’appello avrebbe fatto discendere dalla circostanza che il giudizio presupposto si era concluso con decreto di perenzione il disinteresse di essi ricorrenti in relazione all’intero giudizio presupposto;

che il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è fondato;

che appare dirimente il rilievo che la domanda di equa riparazione è stata proposta dai ricorrenti nel settembre 2007, prima quindi della entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, che ha introdotto, come condizione di proponibilità, per il futuro, la presentazione nel giudizio amministrativo presupposto della istanza di prelievo;

che ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere che una domanda introdotta prima del 25 giugno 2008 fosse soggetta alla condizione di proponibilità della istanza di prelievo;

che il ricorso va quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;

che, peraltro, la Corte d’appello, nel procedere al nuovo esame della domanda alla luce degli indicati principi di diritto, dovrà altresì valutare l’incidenza di quanto previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, introdotto dalla medesima L. n. 208 del 2015, secondo cui “si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: (…) d) perenzione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104”;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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