Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1640 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1640 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

Dott. GIACINTO BISOGNI

– Consigliere –

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

(

sul ricorso 3354-2007 proposto da:
BIGATTI

GIANFRANCO

(c.f.

BGTGFR47E12F205G),

CREMONESI LUIGIA (C.F. CRMLGU23M68F205E), BIGATTI
UBERTO (C.F. BGTBRT51C24F205X), elettivamente

1

Data pubblicazione: 27/01/2014

domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso l’avvocato
AURELI STANISLAO, che li rappresenta e difende
2013
1610

unitamente agli avvocati AURELI MICHELE, DONATI
GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

1

MPS GESTIONE CREDITI S.P.A. (c.f. 02017160207), non
in proprio ma in nome e per conto della Banca
Agricola Mantovana spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso

difende, giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

1030/2005 della CORTE

D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato M. AURELI, con
delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

l’avvocato ANZALDI ANTONINA, che lo rappresenta e

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 25/10/1997, Bigatti Gianfranco, Bigatti Uberto e
Cremonesi Luigia, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei

l’importo di lire 154.056.641, a favore della Banca Agricola Mantovana Soc.
Coop a.r.1.. Essi sostenevano l’estinzione della fideiussione, a seguito della
cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni del debitore principale.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Banca chiedeva il rigetto
dell’opposizione, affermando l’esistenza/ al riguardo, di un accordo tra le parti.
Il Tribunale di Mantova,

con sentenza in data 26/03/2002, rigettava

l’opposizione.
Proponevano appello gli opponenti. Costituitosi il contraddittorio, la MPS
Gestione Crediti Bnaca SPA, successore, chiedeva il rigetto dell’appello.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 6 dicembre 2005 , rigettava
l’appello.
Ricorrono per cassazione, gli appellanti.
Resiste con controricorso l’appellata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 1326 c.c.,
affermando che il presunto accordo tra le parti per la cancellazione delle
predette ipoteche, non si era mai perfezionato.

1

loro confronti, quali fideiussori di BIGATTI Arnaldo, debitore principale, per

Con il secondo, vizio di motivazione circa l’esistenza del predetto accordo.
Con il terzo, violazione dell’art. 1955 c.c., censurandosi l’affermazione della
sentenza per cui gli appellanti erano tuttora inadempienti nei confronti della

Con il quarto/ulteriore violazione dell’art. 1955 sostenendosi che l’impossibilità
di surroga dei fideiussori nei diritti di ipoteca, costituiva grave pregiudizio
giuridico ,da cui necessariamente derivava l’estinzione della fideiussione.
Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi ), tt.c. Ja- kAA5 ke (A0
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SpettalkAal giudice di merito valutare l’esistenza del predetto accordo : e tale
valutazione, se sorretta, come nella specie, da motivazione adeguata e non
illogica, non è suscettibile di controllo in questa sede.
Sostiene dunque il giudice a quo l’esistenza di accordo tra debitore principale e
fideiussori, da un lato, e la banca creditrice, dall’altro, circa la cancellazione
dell’ipoteca sui beni del debitore. Ciò emerge — secondo la sentenza
impugnata — dalla corrispondenza dei legali delle parti, anche quelli degli
odierni ricorrenti, volta al raggiungimento di una transazione. Si valorizza in
particolare la lettera del 12 settembre 1997 da parte della banca, nella quale si dà
atto delle condizioni poste per rendere possibile la definizione della questione,
prevedendosi la cancellazione progressiva delle ipoteche e indicandosi che il
mancato rispetto delle condizioni stabilite avrebbe comportato l’automatica
risoluzione dell’accordo transattivo. Si evidenzia, altresì, il comportamento
concludente del debitore principale e dei fideiussori / che nulla opposero al
riguardo ( e dunque non si potrebbe parlare di una controproposta da parte dei

2

banca e quindi non potevano aspirare a surrogarsi nei diritti del creditore.

fideiussori, di cui/ evidentemente/ non eiti stata fornita prova alcuna ); segui il
pagamento dell’acconto di lire 50.000.000 e la cancellazione delle ipoteche ( e si
precisa che una riguardava non solo il debitore principale / ma anche i fideiussori.
Stante l’esistenza dell’accordo, così come sopra indicato dal giudice a quo, è

ee,

L’esistenza dell’accordo ha carattere necessariamente assorbente, ed esclude la
necessità di esaminare il terzo ed il quarto motivo.
Va pertanto conclusivamente rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; condanna i
ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 3.200,00 comprensivi di E. 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Roma, 30 ottobre 2013
Il Consigliere e te

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Il Presidente

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evidente l’inapplicabilità alla fattispecie dell’articolo 1955 c.c. chz. \-It‘ft0k
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Vanno pertanto rigettati i primi due motivi del ricorso.

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