Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1640 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Mercede 52, presso l’avv. Menghini Mario che, unitamente all’avv.

Giampaolo Alice, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte (Torino). Sez. 28, n. 46/28/99 del 24 maggio 1999,

depositata il 7 luglio 1999, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Mario Menghini, per il ricorrente;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

OSSERVA

Vista la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Biella, attestante che la controversia è stata definita ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 e che la procedura di condono è risultata regolare;

Ritenuto che, trattandosi di definizione per condono, sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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