Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1640 del 27/01/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via della
Mercede 52, presso l’avv. Menghini Mario che, unitamente all’avv.
Giampaolo Alice, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte (Torino). Sez. 28, n. 46/28/99 del 24 maggio 1999,
depositata il 7 luglio 1999, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Mario Menghini, per il ricorrente;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
OSSERVA
Vista la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Biella, attestante che la controversia è stata definita ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 e che la procedura di condono è risultata regolare;
Ritenuto che, trattandosi di definizione per condono, sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010