Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1640 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23799-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 810/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.S. chiedeva, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2709/17/16 della medesima commissione tributaria, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto alla contribuente il rimborso pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992.

L’Ufficio, costituitosi in giudizio, deduceva di aver ottemperato alla sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017.

La CTR, con sentenza in data 12 febbraio 2019, accoglieva il ricorso per ottemperanza nominando un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari per disporre l’integrale pagamento delle somme riconosciute alla contribuente dalla sentenza n. 2709/17/16.

Osservava la CTR quanto segue. Non poteva ritenersi che l’Agenzia delle entrate avesse ottemperato alla sentenza, passata in cosa giudicata, con il pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, posto che tale norma disciplina espressamente i rimborsi effettuati dall’Amministrazione finanziaria in sede di procedimento amministrativo, sulla base delle istanze presentate dai contribuenti secondo l’ordine cronologico di presentazione, previo calcolo dell’importo oggetto di rimborso effettuato dall’Ufficio. Nel caso di specie, per contro, il diritto al rimborso era stato accertato non già dall’Agenzia delle entrate in sede amministrativa nei termini previsti dall’art. 16-octies cit., ma in sede giurisdizionale con efficacia di giudicato. La cosa giudicata non poteva dunque soggiacere alla regola del pagamento nella misura del 50% secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di rimborso; peraltro, il giudicato formatosi in relazione all’istanza di rimborso della contribuente avrebbe potuto restare ineseguito per l’esaurimento delle risorse a fronte di rimborsi effettuati dall’Amministrazione finanziaria in relazione ad istanze presentate in epoca precedente.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 15 luglio 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Censura la sentenza impugnata per avere errato il giudice dell’ottemperanza nel ritenere che l’art. 16-octies cit. attenga esclusivamente alle ipotesi in cui il diritto al rimborso venga accertato dall’Agenzia delle entrate in sede amministrativa e non anche a quelle in cui – come nel caso di specie – il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). Le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i consequenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (in termini, tra le tante, Cass. n. 2846 e n. 5300 del 2019). Da ultimo, Cass. n. 4570 del 2020 ha ribadito che “La norma sopravvenuta di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, conv. con modif. dalla L. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso”.

Nella fattispecie in esame, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, lo ius superveniens trova quindi specifica applicazione nel giudizio di ottemperanza al giudicato, determinando la riduzione del rimborso nella misura del 50% sulla base delle determinazioni adottate dall’Amministrazione finanziaria in esecuzione dell’art. 16 octies cit., senza che possa assumere rilievo la distinzione, operata dalla CTR, che confligge con il dato normativo, tra rimborso accertato in sede amministrativa, soggetto a limiti quantitativi, e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata, da attribuire al contribuente nella sua integralità.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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