Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1640 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 24/01/2011), n.1640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10023/2009 proposto da:

S.U. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato GAIA

BECCACECI, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDI Riccardo,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 360/07 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

2/04/08, depositato il 15/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- La Corte d’appello di L’Aquila – adita da S.U. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo penale per diffamazione (nel quale era persona offesa) iniziato a seguito di querela presentata il 4.11.1998 e definito dalla Cassazione con sentenza depositata il 18.5.2007 – con il decreto impugnato ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.450,00 a titolo di danno non patrimoniale, compensando le spese processuali in ragione della scarsa rilevanza del ritardo.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in un anno e cinque mesi il periodo di ritardo rispetto alla ragionevole durata del processo presupposto ed ha quantificato l’indennizzo in circa Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo. Per la cassazione di tale decreto S.U. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

In diritto:

2. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’accertamento compiuto dalla Corte di merito della ragionevole durata del processo penale, nel quale l’inattività si era protratta per sei anni.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla determinazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale, di cui lamenta l’esiguità e la non conformità ai parametri CEDU. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione deducendo che la Corte di appello avrebbe compiuto una liquidazione delle spese processuali in modo globale iniquo, formulando il quesito se il giudice di merito ove intenda escludere alcune voci previste dalla tariffa professionale ne debba dare motivato conto e comunque non possa scendere al di sotto dei minimi previsti dalla tariffa o comunque compensare le spese del giudizio senza motivare alcunchè.

3. – Il primo motivo appare manifestamene infondato alla luce del principio per il quale in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo penale, ai sensi della L. n. 89 del 2001, alla persona offesa dal reato in quanto tale non può essere direttamente e personalmente riconosciuto il relativo diritto se non a partire dal momento in cui essa abbia assunto la qualità di parte costituendosi P.C. nel procedimento, indipendentemente dalla precedente proposizione di querela o denuncialo (Sez. 1^, Sentenza n. 569 del 12/01/2007).

La Corte di merito ha – erroneamente – riconosciuto il superamento della ragionevole durata del processo computandone l’inizio sin dalla proposizione della querela e non dalla costituzione di parte civile.

Se ciò avesse fatto correttamente avrebbe escluso qualsiasi ritardo per un processo penale iniziato nel 2001 (decreto che ha disposto il giudizio) e definito nel 2007, dopo due gradi di merito e una fase di legittimità.

Le censure formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento perchè – contrariamente al principio innanzi richiamato – criticano il provvedimento impugnato tenendo conto di un inizio del procedimento penale a far tempo dalla presentazione della querela (1998).

Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce della la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

La Corte di merito si è attenuta allo standard minimo di Euro 1.000,00 per anno di ritardo.

Il terzo motivo, infine, appare inammissibile sia per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., sia perchè del tutto aspecifico rispetto alla motivazione offerta dal decreto impugnato in ordine alla disposta compensazione delle spese.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancata difesa da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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