Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1640 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1640 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA
sul ricorso 16747-2012 proposto da:
TAROCCO

GIUSEPPE

TRCGPP48R07B300H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N.
18, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO GREZ,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO IARIA,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3667

SEM

DOMENICO

SMEDNC52H1I693Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso
lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO
CERRAI, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 23/01/2018

- controricorrente nonchè contro

OM OLEODINAMICA S.R.L.;
– intimata E SUL RICORSO SUCCESSIVO, SENZA NUMERO DI R.G.

O.M. OLEODINAMICA S.R.L. C.F. 00478720424, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II ° 18,
presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO GREZ, che lA
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
GUFONI, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

SEM

DOMENICO

SMEDNC52H11693Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso
lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO
CERRAI, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 41/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 14/02/2012 R.G.N.
1165/2009.

proposto da:

n. r.g. 16747/2012

RILEVATO CHE

nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale rimarcava, in sintesi,
che il quadro probatorio delineato in prime cure era univoco nel delineare
un processo di progressivo demansionamento del dipendente, attuato
mediante un depauperamento – protrattosi dall’autunno 2000 sino al
febbraio 2003 – della indiscussa professionalità acquisita, e definita dalla
preposizione al ramo tecnico aziendale;
la cassazione di tale decisione è domandata con distinti ricorsi da
Giuseppe Tarocco e dalla società O.M. Oleodinamica rispettivamente sulla
base di quattro e di tre motivi, ai quali resiste Domenico Sem con
controricorso illustrato da memoria; la O.M. Oleodinamica s.r.l. ha
depositatodel pari, memoria;
CONSIDERATO CHE
1.con motivi dal primo al terzo, entrambe le parti ricorrenti denunciano
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art.2730 c.c. in
relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c. (primo e secondo motivo),
nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio ex art.360 comma primo n.5 c.p.c.;
lamentano che la Corte distrettuale, nell’accertare l’intervenuto
demansionamento del lavoratore, abbia tralasciato di considerare una
serie di dati istruttori di natura documentale e testimoniale, dai quali era
chiaramente evincibile la conservazione del corredo professionale acquisito
dal Sem, ancora nel maggio 2002, e qualificato dalla specifica funzione nel
ramo tecnologico, criticando la sentenza impugnata altresì per il mancato
conferimento di valenza confessoria, alle dichiarazioni rese dal lavoratore
in ordine alla continuità dello svolgimento delle originarie mansioni,
protrattosi anche in epoca successiva al conferimento delle nuove;
si dolgono altresì, della collocazione temporale di tale supposto
depauperamento professionale, nell’autunno del 2000 piuttosto che nel
giugno 2002, come dedotto dal medesimo dipendente con dichiarazione
1

la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del giudice
di prima istanza, condannava la OM Oleodinamica s.r.l. ed il direttore
generale Giuseppe Tarocco, al pagamento in favore di Domenico Sem,
della somma di euro 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno da
dequalificazione ed indennità sostitutiva del preavviso, confermando nel
resto la pronuncia impugnata che aveva respinto le ulteriori domande
avanzate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno da mobbing;

n. r.g. 16747/2012

dotata di natura confessoria, censurando la relativa statuizione anche
sotto il profilo del diretto di motivazione;

va in particolare rammentato, con riferimento ai primi due motivi, che in
tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce
alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in
sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. ex
plurimis, Cass. 11/1/2016 n.195, Cass. 16/7/2010 n.16698);
nella specie, si è realizzata proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la
violazione di legge è stata dedotta mediante la contestazione della
valutazione delle risultanze di causa la cui censura è ammissibile, in sede di
legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione;
3. peraltro, non può sottacersi che tali doglianze – così come la terza, che
denuncia espressamente vizio di motivazione ex art.360 comma primo n.5
c.p.c. – con le quali si stigmatizza l’impugnata sentenza per il malgoverno
dei dati istruttori acquisiti, non appaiono comunque scrutinabili, in quanto
tendono a pervenire ad una revisione delle valutazioni e del convincimento
della Corte di merito per il conseguimento di una nuova pronuncia sul fatto,
certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (vedi ex
aliis, Cass. 4/4/2014 n.8008, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n.24148, e da
ultimo, Cass. 7/4/2017 n.9097);
invero il motivo di ricorso ex art.360, co.1, n.5, c. p. c. nella versione di
testo applicabile ratione temporis, consente il ricorso per cassazione solo
per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”;
per consolidata giurisprudenza di legittimità, detta disposizione non
conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito
delrintera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di
controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza
giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale
soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento,
controllarne l’attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le
2

2. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la
soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi;

n. r.g. 16747/2012

veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno
o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti
dalla legge (tra numerose altre: Cass. 2/7/2008 n.18119, Cass. 7/1/2014
n.91); in ogni caso, per considerare la motivazione adottata dal giudice di
merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano
prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni
svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio
convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte
le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (fra le tante: Cass.
2/2/2007 n.2272, Cass. 14/2/2013 n.3668);
in base ai principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, il
giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro
limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi
e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono
logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi Cass.2/8/2016 n.
16056);
4. nello specifico i ricorrenti si limitano ad esporre un’interpretazione del
quadro istruttorio a loro favorevole al solo fine di indurre il convincimento
del giudice di legittimità che l’adeguata valutazione di tali fonti probatorie
avrebbe giustificato la reiezione della domanda, assunto inidoneo ad
inficiare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito;
l’iter motivazionale dalla stessa percorso appare infatti congruo e completo
essendo stato rimarcato che, sin dal decesso del precedente direttore
generale, il lavoratore era stato privato di una serie di mansioni tecniche,
soprattutto inerenti al controllo qualità, con la precisazione che, al di là
delle mansioni sottratte, ciò che rilevava era la mediocre qualità di quelle
attribuite in misura risultata temporalmente prevalente e definita, nei tempi
descritti, alla stregua dei dati istruttori acquisiti; onde la pronuncia
impugnata resiste alle censure all’esame;
5. con il quarto motivo Giuseppe Tarocco denuncia nullità della sentenza
per violazione dell’art.112 n.4 c.p.c. ex art.360 comma primo n.4 c.p.c.; si
duole della statuizione di condanna, in solido con la società Oleodinamica,
al pagamento della indennità di preavviso in favore del lavoratore, benché
3

risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la

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la relativa domanda fosse stata da quest’ultimo proposta, ai sensi
dell’art.2119 c.c. per giusta causa di recesso, nei confronti della sola parte
datoriale;

premesso che l’obbligazione inerente alla indennità di preavviso, in quanto
di natura squisitamente contrattuale, grava esclusivamente sulla parte
datoriale nei cui confronti risulta in via esclusiva richiesta dal medesimo
lavoratore – come si evince dagli stralci dell’atto di appello riprodotti dal
Tarocco per il principio di specificità che governa il ricorso per cassazione deve ritenersi che la Corte distrettuale sia incorsa in violazione della
disposizione invocata a sostegno della critica, giacché, pronunciando ultra
petita , ha travalicato i limiti della domanda, laddove ha dispostò la
condanna anche del Tarocco al pagamento della indennità di preavviso,
non richiesta;
in tal senso la pronuncia impugnata deve essere cassata in relazione al
quarto motivo di ricorso; per l’effetto, la Corte – decidendo nel merito ex
art. 384 comma 2 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto – deve dichiarare inammissibile la domanda relativa all’indennità
sostitutiva del preavviso nei confronti del Tarocco;
7. il ricorso proposto dalla O.M. Oleodinamica s.r.I., al lume delle superiori
argomentazioni deve essere, invece, rigettato e la società condannata alla
rifusione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità in favore di
Domenico Sem, nella misura in dispositivo liquidata;
8. Giuseppe Tarocco va, infine, condannato alle spese del doppio grado di
merito in favore di Domenico Sem nella stessa misura indicata dalla
sentenza impugnata, compensandosi le spese del giudizio di legittimità fra
il Tarocco medesimo e il Sem in considerazione della reciproca
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso di Giuseppe Tarocco, rigetta
gli altri motivi e il ricorso della OM Oleodinamica s.r.I.; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara
inammissibile la domanda relativa all’indennità sostitutiva del preavviso
nei confronti del Tarocco; condanna quest’ultimo alle spese del doppio
grado di merito nella stessa misura indicata dalla sentenza impugnata;
compensa le spese del giudizio di legittimità fra il Tarocco e il
controricorrente e condanna la O.M. Oleodinamica s.r.l. alle spese del
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6. il motivo è fondato;

n. r.g. 16747/2012

giudizio di legittimità a favore del controricorrente, spese che liquida in
euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali,
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 27 settembre 2017.

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