Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1640 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25036/2015 proposto da:

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITA’ DEL PRINCIPE DI PALAGONIA, in

persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PALMERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

CUVA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1199/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 25/11/2014, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Giovanni Palmieri difensore della ricorrente che si

riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia, con sentenza n. 1199/35/15, depositata il 24 marzo 2015, non notificata, accolse l’appello proposto dal Comune di Palermo nei confronti della Congregazione delle Suore di Carità del Principe di Palagonia (dí seguito congregazione), avverso la sentenza della CTP di Palermo, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per TARSU relativa all’anno 2008.

Avverso detta pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, prospettando in subordine, nell’ipotesi di mancato accoglimento degli stessi, questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 della Carta costituzionale.

Il Comune intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 64, comma 1, in relazione alla L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13, in combinato disposto con la L. n. 142 del 1990, art. 4, recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 del 1991, art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo, art. 14 del regolamento TARSU del Comune di Palermo anche in combinato disposto con l’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto che la Delib. Giunta Municipale 31 maggio 2006, n. 165, fosse stata annullata dal TAR Sicilia non poteva incidere su atti amministrativi successivi e verosimilmente legittimi.

Il motivo, nella prima parte della sua formulazione, è manifestamente fondato.

Come chiarito dalla stessa congregazione, la contestazione dell’aumento tariffario TARSU per l’anno in questione era basato in primo luogo sugli stessi presupposti che avevano portato all’annullamento, da parte del TAR Sicilia, con sentenza n. 1550/2009, della Delib. TARSU 31 maggio 2006, n. 165, per incompetenza della Giunta, avuto riguardo al disposto dell’art. 14 del regolamento TARSU del Comune di Palermo che assegna al Consiglio comunale la competenza esclusiva in ordine alla determinazione del fattore (compreso tra 0,5 e 1) per esprimere il grado di copertura del servizio, da statuire annualmente all’atto di approvazione delle tariffe unitarie. Per l’anno d’imposta oggetto di causa, tuttavia, il Comune di Palermo aveva emanato nuova Delib. n. 120 del 2008, che si era limitata a confermare, per l’esercizio 2008, così come già altra delibera per l’anno precedente, le aliquote, tariffe e le eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali, quanto alla TARSU dunque proprio in ragione di quanto già previsto dalla succitata Delib. n. 165 del 2006, annullata, come si è detto, successivamente dal TAR Sicilia con sentenza passata in giudicato.

Se detta pronuncia non può essere invocata quale giudicato esterno in relazione all’anno d’imposta in questione, per il quale la successiva Delib. n. 120 del 2008, non era stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo, nè tantomeno annullata, nondimeno la sentenza della CTR, nel ritenere per ciò solo legittima la determinazione del tributo, ha violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, avendo parte ricorrente, nel sostenerne l’illegittimità in via incidentale dinanzi al giudice tributario, in base alla medesima ragione di diritto posta a base dell’annullamento da parte del giudice amministrativo della precedente delibera, espressamente richiesto la disapplicazione della succitata Delib. n. 120 del 2008, sussistendo, pertanto, nella fattispecie in esame, correlazione tra il sollecitato potere di disapplicazione (esercitato, in primo grado, dalla CTP) e l’oggetto della specifica impugnazione da parte della contribuente (cfr. Cass. sez. 5, 17 giugno 2016, n. 12545).

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in ordine al primo motivo, restando assorbiti il secondo e la questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine da parte ricorrente.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla congregazione, previa disapplicazione della Delib. n. 120 del 2008 illegittima.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado dí merito, ponendosi invece le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell’intimato Comune di Palermo secondo soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo e la questione di legittimità costituzionale proposta in subordine dalla ricorrente.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’intimato Comune di Palermo alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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