Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16399 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1656/2019 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica avv.briganti.pec.iusreporter.it, rappresentato e difeso

dall’avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- D.F., proveniente dalla terra del Gambia, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 22 novembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- La pronuncia ha in particolare rilevato che il narrato fornito dal richiedente va valutato come non credibile, in ragione della sua genericità e delle contraddizioni che risultano attraversarlo; che, comunque, i fatti narrati riguardano vicende di “vita privata e di giustizia comune”; che, inoltre, i fatti narrati danno vita, secondo la stessa esposizione del richiedente, a un “reato grave di diritto comune”; che, secondo report affidabili e accreditati, quali quello dell’OHCHR 2017 e quello dell’EASO 2017, il Gambia non presenta una situazione economica, sociale e politica tale da realizzare i presupposti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c; che il richiedente non presenta condizioni di vulnerabilità specifiche alla propria persona.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre D.F., proponendo cinque motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume la nullità del decreto impugnato, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, in ragione delle “lacune motivazionali in esso presenti”.

Col secondo motivo, assume “per le medesime ragioni sopra esposte” e “in subordine”, la violazione dell’art. 3 CEDU, art. 10 Cost., comma 4 e art. 27 Cost., comma 2, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32, art. 16 Dir. eur. n. 2013/32, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,7,10,14,16.

Col terzo motivo, il ricorrente lamenta nuovamente la nullità del decreto impugnato, sempre per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 1 e 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6 e sempre in ragione delle “lacune motivazionali in esso presenti”.

Col quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32 e 35 bis, art. 16 Dir. eur. n. 2013/32, artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c. -D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7,14,16,32, T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

Col quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 Dir eur. n. 2013/32.

5.- I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati in modo congiunto.

Dato il procedere non propriamente lineare del ricorso, per chiarezza è opportuno segnalare che un’ampia parte del primo motivo si trova ripetuta – con poche e lievissime varianti formali – nell’ambito del secondo motivo; che un’altra parte del primo motivo si trova ripetuta, con minime variazioni, nel corso del terzo motivo. Il secondo motivo ha anche una parte “nuova” e così pure il terzo motivo.

Nel disordine di un simile contesto, comunque il ricorrente viene in sostanza a proporre la seguente serie di censure: la motivazione del decreto è contraddittoria e illogica, perchè, da un lato, considera non credibile il racconto del richiedente, dall’altro, si basa sulla presenza di una causa ostativa, data dal compimento, da parte dello stesso, di un grave reato; la motivazione è apparente perchè non esplicita le ragioni per cui si tratterebbe di un grave reato; in Gambia la pena di morte è allo stato sospesa, ma non (ancora) abolita, nè si sa se mai lo sarà; il ricorrente è “attualmente un evaso per il suo Paese”; sul punto del giudizio di grave reato il decreto viene a violare più e diverse disposizioni di legge; nel valutare la situazione del Paese di espatrio, il giudice deve avvalersi di fonti aggiornate.

6.1.- I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili.

6.2.- Nei fatti non vi è alcuna contraddizione nella motivazione del decreto impugnato, posto che il tema della condizione ostativa, data dal grave reato di diritto comune che emerge dal narrato del richiedente (“durante una semplice lite famigliare, la moglie di mio fratello si è risentita… di siamo picchiati… lei è caduta a terra… è morta”), è affrontata in termini di alternatività rispetto a quello relativo alla non credibilità; come pure rispetto a quella del carattere privato della vicenda così narrata.

Ciascuna di queste motivazioni risulta, per la verità, in sè stessa sufficiente a fondare il giudizio relativo alla insussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per il riconoscimento del diritto di rifugio e della protezione sussidiaria, come preveduta del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b. D’altro canto, il ricorrente non risulta censurare – in via propria e autonoma – le altre rationes decidendi esposte dalla pronuncia.

6.3.- Quanto all’esame della situazione del Gambia, va osservato che il decreto impugnato vi ha dedicato due fittissime pagine di motivazione, anche con aggiornati richiami alle fonti compulsate. Sì che, da questo punto di vista, la formulazione del ricorso appare propriamente dissociata dai contenuti della pronuncia che pure risulta avere impugnato.

7.- Il terzo motivo di ricorso dichiara – nella sua intestazione – la violazione di una ventina di disposizioni di legge (di diritto italiano e di diritto Europeo). Lo svolgimento del motivo trascura, tuttavia, di dare conto, o anche solo far cenno, delle ragioni che presiedono a tali richiami: dell’eventuale pertinenza loro con le specifiche caratteristiche della fattispecie concreta, cioè, prima ancora dell’assunta decisività delle medesime (cfr., in specie, la p. 67 del ricorso).

Nei fatti, il motivo viene a svolgere una serie di considerazioni di ordine generale sul tema della cooperazione istruttoria. Per poi convergere sull’affermazione che, “se le dichiarazioni dell’interessato risultano di incerta valutazione, prima di poterle ritenere non credibili sussiste comunque per il giudice l’obbligo di attivarsi, eventualmente disponendo l’audizione del ricorrente”; questi, anzi, ha il preciso dovere di procedere all’interrogatorio libero del richiedente.

8.- Il motivo è inammissibile.

Di là da ogni rilievo sulla fondatezza della tesi affermata dal motivo – che per la verità non sembra basarsi su norme di diritto positivo -, è invero da osservare che questa non si confronta comunque con il contenuto motivazionale esposto dal decreto. Che, per la verità, nel valutare non credibile la narrazione compiuta dal ricorrente non ha mostrato incertezze o dubbi di sorta.

9.- Il quarto motivo si esaurisce nel richiamare le norme menzionate in rubrica, per sostenere in termini indeterminati che le argomentazioni svolte nei “precedenti motivi” dimostrerebbero la sussistenza della loro violazione.

Come si vede, si tratta di motivo totalmente generico. Del resto, la ritenuta inammissibilità dei “precedenti motivi” non potrebbe comportare altra sorte per il motivo adesso in esame.

10.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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